DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 456
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport. Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 271. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Universita' degli studi di Pavia si propone: a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attivita' sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica; b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attivita' attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport. Art. 272. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola e' la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgono presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avviene in base ai risultati di un esame di ammissione. Non sono previste abbreviazioni di corso. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 273. - L'ordine degli studi e' il seguente: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) antropometria e auxologia; 5) psicologia applicata allo sport; 6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 7) sistematica delle attivita' sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: 1) fisiologia dell'esercizio fisico; 2) biomeccanica dell'esercizio fisico; 3) metodologia dell'allenamento sportivo; 4) scienza della nutrizione applicata all'attivita' sportiva; 5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I; 6) farmacologia e tossicologia del doping; 7) igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva; 8) traumatologia degli sport. 3° Anno: 1) fisiologia applicata agli sport; 2) valutazione funzionale dello sportivo; 3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II; 4) fisioterapia e rieducazione funzionale; 5) rianimazione e pronto soccorso; 6) medicina legale ed infortunistica legata agli sport; 7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari. La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che sono stabiliti, secondo le possibilita' contingenti, del consiglio dei docenti della scuola. Sono inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Art. 274. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 273), previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo. L'iscrizione agli anni successivi e' subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Art. 275. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola. Art. 276. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con le seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa annuale di iscrizione (in due rate). . . . . . . . . L. 186.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1979
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 394
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