DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1979, n. 469
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 42 della legge 26 aprile 1974, n. 191; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta: E' approvato, nell'unito testo vistato dal Ministro dei trasporti, il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1974, n. 191.
PERTINI ANDREOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 9
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191 - art. 1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 APRILE 1974, N. 191, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NEI SERVIZI E NEGLI IMPIANTI GESTITI DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. Art. 1. (Art. 2 della legge n. 191/1974) Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transito I contorni di eventuali ostacoli fissi ineliminabili devono essere tinteggiati a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20, per una larghezza di almeno cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dal suolo. Altri ostacoli, temporaneamente inamovibili, devono essere segnalati con cartelli, se necessario opportunamente illuminati, di forma triangolare, indicanti "pericolo generico" conformi alle norme della tabella UNI 7545, parte 1ª.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 2
Art. 2. ([Art. 2 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art2)) Accessi e passaggi interni Le strutture delimitanti passaggi nei capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, destinati al transito contemporaneo di persone e di rotabili devono distare almeno cm 158 dal bordo interno della piu' vicina rotaia. Strutture a distanza inferiore devono essere tinteggiate a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dal suolo per indicare il divieto di transito contemporaneo di veicoli ferroviari e persone. Nel caso di passaggi riservati a veicoli non circolanti su binari, e qualora non risultasse disponibile alle persone un franco di cm 70, devono essere apposti cartelli indicanti il divieto di transito contemporaneo di veicoli e persone.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 3
Art. 3. ([Art. 3 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art3)) Aperture e fosse Le aperture esistenti nel suolo e nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro o di passaggio, che debbono rimanere scoperte e che non possono essere protette mediante parapetti, devono essere segnalate con cartelli, se necessario opportunamente illuminati, di forma triangolare per "pericolo generico" del tipo gia' descritto all'art. 1. Le fosse di visita per rotabili, per piattaforme girevoli e per carrelli trasbordatori, quando non siano sufficientemente illuminate, devono essere segnalate con cartelli di forma triangolare con bordo di colore giallo del tipo adottato per segnalare cadute in aperture nel suolo. Tali cartelli devono essere apposti su sostegni per renderli visibili dai diversi punti di accesso.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 4
Art. 4. ([Art. 6 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art6)) Segnalazioni di vie di transito non percorribili Le vie di transito nei piazzali di ogni impianto ferroviario, che per lavori di riparazioni e manutenzioni in corso, o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli - di forma triangolare per indicare "pericolo generico" del tipo gia' descritto all'art. 1 - posti alle estremita' del tratto pericoloso ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio allo stesso.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 5
Art. 5. ([Art. 7 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art7)) Piani inclinati In alcune speciali stazioni di smistamento i carri sganciati fra loro od a gruppi vengono spinti sulla "sella di lanciamento" o portati sul "binario di lanciamento", da dove, per effetto della pendenza dei binari, si avviano nei vari binari del fascio di ricevimento. Disposizioni locali regolano in ogni stazione di smistamento i dettagli del servizio. Le manovre interessanti carri che non debbono subire manovre a spinta sono ammesse a condizione che il carro da lanciare sia accompagnato da apposito agente che ne presenzi il freno e regoli con tale mezzo la sua discesa lungo la rampa in modo da garantire l'arresto nel punto stabilito. Nel caso che il carro da lanciare sia sprovvisto di freno, deve provvedersi perche' il carro stesso sia lanciato agganciato a maglia stretta con altro carro con freno efficiente e presenziato come e' detto sopra.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 6
Art. 6. ([Art. 8 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art8)) Sentieri e piazzole pedonali Lungo le linee, i sentieri pedonali percorribili devono avere la larghezza minima di cm 50 e l'asse deve trovarsi, dal bordo interno della piu' vicina rotaia, almeno alla distanza di cui alla seguente tabella: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=079U046900100060110001&dgu=1979-09-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1979-09-26&art.codiceRedazionale=079U0469) Qualora tratti di tali sentieri siano temporaneamente non percorribili per lavori in corso od altre cause, devono essere sbarrati alle estremita' ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio. Lungo le gallerie, ponti e viadotti, i sentieri possono essere anche a distanze ridotte per cui il personale all'approssimarsi del treno deve ricoverarsi nelle nicchie e nei piazzaletti di ricovero. Nei piazzali di ogni impianto ferroviario interessato ai binari devono essere individuati, a cura del locale comitato di sicurezza o, in mancanza di esso, dal capo dell'impianto, sentito, ove esista, l'addetto alla sicurezza, itinerari per consentire al personale di servizio di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili. Gli itinerari stessi, se necessario, devono essere delimitati con strisce bianche da ambo i lati o, eventualmente, mediante traverse o altro materiale idoneo. Le passatoie a raso devono essere delimitate da una striscia bianca larga almeno cm 20. I suddetti itinerari devono essere riportati su planimetrie in scala idonea ed esposti, almeno per la parte che interessa, in ogni punto dell'impianto nel quale i locali comitati di sicurezza o gli addetti alla sicurezza lo ritengano necessario. Le piazzole di ricovero nei grandi piazzali di stazione devono essere segnalate con le tabelle di cui al n. 11 dell'allegato 1 al regolamento sui segnali. Nei piazzali di ogni impianto ferroviario, quando due binari adiacenti sono contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari in manovra, la zona della intervia puo' essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile, rispetto alla sagoma limite dei due binari, uno spazio libero di almeno cm 70 e purche' lo spostamento dei veicoli in manovra, preventivamente annunciato al personale in servizio, avvenga su uno solo dei due binari e con velocita' non superiore a 30 km/h. Tali limitazioni non sono necessarie se lo spazio libero fra le due sagome limite risulta non inferiore a metri 1,40.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 7
Art. 7. ([Art. 9 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art9)) Passerelle Sulle travate metalliche devono essere realizzati passaggi laterali. Nei ponti di lunghezza complessiva non superiore a m 30 e', tuttavia ammessa in casi di necessita' la realizzazione di una passerella centrale in luogo di quelle laterali. Quando manca una delle due passerelle laterali, deve essere avvisato il personale viaggiante con le modalita' dell'art. 3, punto 15, del regolamento per la circolazione dei treni, perche' ne abbia norma in caso di arresto del treno.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 8
Art. 8. ([Art. 10 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art10)) Nicchie Nelle gallerie di lunghezza compresa fra i 100 e i 5.000 metri, la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale deve essere individuata con i contrassegni di cui al n. 21 dell'allegato n. 1 al regolamento sui segnali. Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri i contrassegni di cui sopra sono estesi per una distanza di m 2.500 dagli imbocchi. Nelle gallerie percorse a velocita' superiore a 160 km/h la segnaletica deve estendersi al di la' dei suddetti 2.500 m, secondo la tabella sotto riportata: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=079U046900100080110001&dgu=1979-09-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1979-09-26&art.codiceRedazionale=079U0469) In ogni nicchia delle gallerie percorse a velocita' superiori a 200 km/h deve porsi in opera un corrimano ancorato nella muratura. Detti corrimano devono essere posti in opera nelle nicchie passanti che mettono in comunicazione due gallerie attigue qualunque sia la velocita' della linea. Nelle gallerie di lunghezza superiore a m 1.000 ogni nicchia deve contenere almeno una torcia a vento.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 9
Art. 9. ([Articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art11) e [12 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art12)) Ostacoli lungo la linea Gli ostacoli fissi ineliminabili (ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori), situati a distanza inferiore a m 1,50 dalla piu' vicina rotaia, devono essere tinteggiati a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20; per gli ostacoli alti oltre i m 2 tale tinteggiatura va limitata alla zona compresa tra i m 1,00 e m 3,00 dal piano del ferro, normalmente al binario, in modo da riuscire ben visibile da entrambi i sensi di marcia dei veicoli ferroviari. Se si tratta di ostacoli lunghi, la tinteggiatura a strisce puo' essere limitata alla zona in corrispondenza degli spigoli per una lunghezza di cm 40, sia parallelamente che normalmente al binario. La medesima segnaletica deve essere riportata sulle sagome limite. I picchetti di riferimento del binario devono essere tinteggiati con vernice bianca. Le apparecchiature di sicurezza e segnalamento devono essere tinteggiate, in ogni caso, con colore chiaro ad eccezione di quelle per le quali i regolamenti e le disposizioni dell'Azienda prescrivono diversa colorazione atta a fornire determinate indicazioni ai treni ed alle manovre o ad individuare le caratteristiche funzionali di esse o degli impianti, o parti di impianti, cui si riferiscono. Tutte le apparecchiature telefoniche devono essere tinteggiate in colore grigio chiaro.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 10
Art. 10. ([Art. 13 della legge n. 191/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;191~art13)) Circolazione in bicicletta o ciclomotore con motore spento sulla sede ferroviaria Sulla sede ferroviaria e' di norma vietato circolare su bicicletta o ciclomotore anche se con motore spento. Puo' tuttavia essere consentito servirsi di tali mezzi, previo rilascio di apposita autorizzazione scritta, al personale: a) di stazione, adibito alla manovra degli scambi o ad altre operazioni che richiedano tempestivita' di intervento; b) di scorta ai treni, quando debba effettuare la manovra degli scambi; c) di verifica, nelle stazioni; d) tecnico ed operaio, per le necessita' di manutenzione degli impianti, delle stazioni e lungo la linea; e) ferroviario in genere, quando per motivi di servizio o per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa debba spostarsi lungo linee o nell'ambito degli impianti ferroviari, limitatamente ai casi in cui non esista la possibilita' di servirsi utilmente di una strada esterna alla sede ferroviaria; f) delle ditte appaltatrici, se incaricato di svolgere le stesse incombenze previste nel punto precedente per il personale ferroviario. Lungo i binari, la circolazione su bicicletta o ciclomotore con motore spento e' consentita solo se esista una pista ciclabile larga almeno cm 60, il cui margine lato binario si trovi ad almeno cm 170 dal bordo interno della piu' vicina rotaia. Sia nelle stazioni che lungo le linee, la circolazione e' in ogni caso inderogabilmente legata alle seguenti prescrizioni: 1) divieto di percorrere le intervie dei binari in esercizio e di usare ciclomotori con paragambe o altri ingombri laterali; 2) obbligo di scendere dal mezzo: nelle stazioni, in presenza di viaggiatori; lungo le linee, in caso di incrocio con pedoni o con altri ciclisti; per attraversare binari in esercizio; per transitare lungo gallerie e ponti; all'approssimarsi dei treni. 3) obbligo di non superare la velocita' consigliata dalla massima prudenza. L'uso di biciclette e ciclomotori e' comunque vietato nelle ore dal tramonto all'alba (salvo nei piazzali illuminati) ed in presenza di neve o nebbia o altre avversita' atmosferiche che possano compromettere la sicurezza della loro circolazione. Gli impianti ed i tratti di linea per i quali la circolazione puo' essere ammessa sono determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive necessita' ed alle condizioni locali (frequenza della circolazione dei treni, loro velocita' massima, ecc.); caso per caso gli stessi comitati possono stabilire prescrizioni e limitazioni aggiuntive a quelle generali sopra indicate. Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni, degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini approvvigionamenti, delle agenzie marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare oltre al nominativo dell'interessato, la stazione o l'impianto o la tratta di linea (quest'ultima delimitata dalle esatte progressive chilometriche) per i quali l'autorizzazione stessa viene rilasciata, nonche' il mezzo che puo' essere usato (bicicletta o ciclomotore). Nei casi di cui al punto b), le autorizzazioni sono rilasciate dal capo reparto movimento e valgono anche per il personale dei treni che effettui la manovra degli scambi.
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191- art. 11
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