DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1979, n. 501

Type DPR
Publication 1979-06-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali; Decreta: E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, firmato dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, e' allegato al presente decreto.

PERTINI ANDREOTTI - PRETI - PANDOLFI - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1979

Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 14

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 1

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684, INTERPRETATA E MODIFICATA DALLA LEGGE 23 GIUGNO 1977, N. 373, SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE. Art. 1. Riferimento del termine "legge" Nelle presenti norme con il termine "legge" senza altra specificazione e' indicata la legge 20 dicembre 1974, n. 684, cosi' come interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 2

Art. 2. Capitale azionario delle societa' Ai fini dell'applicazione della legge, per tutte le societa' per azioni di navigazione del gruppo Finmare aventi per oggetto l'esercizio di una o piu' delle attivita' indicate nell'art. 1 della legge, il requisito del controllo del capitale al 51%, quando le azioni non siano di proprieta' dell'Istituto per la ricostruzione industriale, si considera soddisfatto se le azioni sono di proprieta' di una societa' nella quale detto Istituto abbia una partecipazione azionaria che gli assicuri la maggioranza agli effetti delle deliberazioni assembleari. Le societa' procederanno, entro sei mesi dalla stipulazione della prima convenzione, a deliberare l'adeguamento del proprio capitale sociale nella misura stabilita dal Ministero della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, in relazione all'entita' dei servizi, al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari all'esercizio delle linee. Esse, inoltre, sono tenute ad adeguare il capitale sociale per tutto il periodo di tempo in cui ha luogo l'intervento dello Stato sotto forma di contributo annuo di avviamento o di sovvenzione, ai fini del rispetto delle esigenze di cui al comma precedente. Per quelle delle predette societa' che hanno per oggetto l'esercizio dell'attivita' di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il capitale azionario deve essere per almeno il 51% di proprieta' della societa' finanziaria marittima (Finmare). I rapporti tra Finmare e societa' di cui ai commi precedenti sono regolati dal [regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-12-07;2082), convertito nella [legge 10 giugno 1937, n. 1074](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1074), e dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216).

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 3

Art. 3. Gestione transitoria Ai fini della determinazione della sovvenzione in conformita' dell'art. 7, ultimo comma, della legge, si intendono per servizi passeggeri di linea tutte le linee nazionali ed internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e - Tirrenia" a sensi della [legge 2 giugno 1962, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600) e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego a sensi della [legge 26 maggio 1966, n. 538](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538). La misura della sovvenzione da corrispondere in via definitiva alle quattro societa' di navigazione per l'esercizio 1974 per i servizi passeggeri di linea viene stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di accertamenti da eseguire da parte dei Ministeri medesimi. Delle eventuali sopravvenienze rilevate negli anni successivi sara' tenuto conto a sensi del terzo comma del successivo art. 26.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 4

Art. 4. Continuita' dell'esercizio delle linee da mantenere Ai fini dell'esercizio delle linee da mantenere il trasferimento di una linea da una societa' ad altra del gruppo Finmare non pregiudica la continuita' della linea e comporta la stipulazione di convenzioni con ciascuna societa'.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 5

Art. 5. Viaggi iniziati e non conclusi nello stesso esercizio Il viaggio iniziato da un porto capolinea italiano entro il 31 dicembre di ogni anno e non ultimato a tale data viene computato per intero nel numero dei viaggi di competenza dei periodi chiusi alla data medesima, o, qualora sia stata gia' raggiunta la periodicita' prescritta per la linea alla quale il viaggio si riferisce, al periodo immediatamente successivo.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 6

Art. 6. Tariffe trasporto su percorsi tra scali non nazionali Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto delle merci, del bestiame, dei valori e dei passeggeri tra scali non nazionali sulle navi assegnate alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui agli articoli 4 e 6 della legge, nonche' sugli eventuali prolungamenti verso scali esteri dei servizi di cui all'art. 8 della legge, sono comunicate, per gli eventuali interventi di competenza, salvo quelle relative ad accordi conferenziali, al Ministero della marina mercantile, limitatamente al periodo di tempo di corresponsione della sovvenzione di esercizio. Delle tariffe determinate in base ad accordi conferenziali e' comunque, data notizia al Ministero della marina mercantile.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 7

Art. 7. Corresponsione degli anticipi e del saldo delle somme a carico dello Stato di spettanza delle societa' Fino alla data della registrazione da parte della Corte dei conti dei provvedimenti relativi alla stipulazione delle nuove convenzioni, le rate mensili posticipate sono corrisposte alle societa' esercenti servizi di p.i.n. in misura complessivamente non superiore al 90% delle somme iscritte nell'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. I contributi annui di avviamento e le sovvenzioni di esercizio, quali risultano dalle convenzioni previste dalla legge, sono corrisposti in rate mensili posticipate ed in misura pari ai diciannove ventesimi. Decorso l'anno e' pagato il saldo dei contributi e delle sovvenzioni dopo che e' stato effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi. Per le linee da mantenere viene, successivamente, liquidato l'eventuale conguaglio di sovvenzione dopo aver effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi ed accertato l'esito economico della gestione delle singole linee. Le societa' hanno tuttavia la facolta' di avvalersi dei benefici di cui all'[art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art12), nel testo modificato dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;627), e successive modificazioni.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 8

Art. 8. Navi radiate in attuazione della legge Le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari di cui all'art. 16 della legge conseguenti al ritiro dal servizio di navi sono regolati a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' interessate. A tal fine si tiene conto: a) della differenza in piu' o in meno tra il valore residuo delle navi alla data di radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari e il prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore residuo si intende il valore di bilancio delle navi, decurtato delle quote di ammortamento corrisposte dallo Stato in applicazione della [legge 2 giugno 1962, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600), e delle leggi precedenti, delle quote a carico delle societa' per il periodo di esercizio delle navi in relazione ai valori assunti per la determinazione delle sovvenzioni previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta legge, nonche' dell'eventuale rivalutazione effettuata in base alla [legge 2 dicembre 1975, n. 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576); b) della differenza in piu' o in meno fra il valore residuo di bilancio delle dotazioni, dei corredi e dei materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita; c) degli oneri derivanti da impegni assunti anteriormente ai provvedimenti di radiazione del naviglio, quali quelli concernenti contratti di manutenzione e forniture a lungo termine, assicurazione ed altri oneri analoghi. Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi che dopo la radiazione dal servizio passeggeri, vengono impiegate dalle societa' costituite a sensi dell'[art. 2 della legge 23 giugno 1977, n. 373](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-23;373~art2), sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' proprietarie delle navi. In tali convenzioni statali e le societa' proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene riconosciuto alle societa' il valore residuo, come determinato nel precedente comma, delle navi all'atto dalla radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di consegna per l'impiego delle navi nell'attivita' turistica o dell'avvio delle stesse ai lavori di trasformazioni, nonche' dei valori e degli oneri di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e degli oneri finanziari relativi ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali. Dette convenzioni devono prevedere l'impegno da parte delle societa' proprietarie delle navi di versare al bilancio dello Stato il prezzo di alienazione delle navi, delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della vendita delle navi stesse o per cessazione dell'attivita' turistica o per acquisto da parte delle societa' di cui all'art. 2 della citata [legge 23 giugno 1977, n. 373](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-23;373). Gli importi dei canoni di locazione o di noleggio corrisposti dalle societa' stesse vengono detratti dalle somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo alle societa' proprietarie delle navi o, in mancanza, vengono versati al bilancio dello Stato.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 9

Art. 9. Componenti economiche della gestione Ai fini della determinazione della misura della sovvenzione annua di esercizio, di cui agli articoli 4, lettera b), 7 e 8 della legge, vengono assunte le seguenti componenti economiche della gestione: 1) introiti netti, costituiti: a) dai noli ed accessori relativi ai passeggeri e alle cose trasportati, quali risultano dai rispettivi contratti di trasporto, al netto dell'IVA incassata per conto dello Stato, a sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633); b) dai proventi per prestazioni e attivita' diverse a bordo delle navi; c) dalle quote derivanti da partecipazioni a consorzi e da accordi di pool; d) dai compensi di locazione o noleggio navi, di contenitori, di carrelli e di altri mezzi accessori del trasporto marittimo; e) da ogni altra entrata comunque conseguita, con la sola esclusione di quelle a carattere finanziario e patrimoniale; diminuiti di tutte le spese di acquisizione e operative attinenti ai passeggeri e alle cose trasportati, ivi comprese le quote di competenza di altri vettori, quelle derivanti da accordi di pool, le spese per le prosecuzioni e quelle per l'unitizzazione e disunitizzazione del carico e per la movimentazione dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo; 2) spese di esercizio, costituite: a) dalle spese del personale di ruolo, in contratto di imbarco, di comandata e arruolato con contratti sindacali particolari - comprensive di tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazione d'opera - ivi compresi vitto e servizio; b) dalle spese di manutenzione ordinaria, di riparazione, di assicurazione e di locazione o di noleggio delle navi, dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo. Le spese di riclassifica da assumere a base per la determinazione delle sovvenzioni sono da commisurare alla quota annua del previsto costo complessivo del quadriennio di classe delle navi, salvo conguaglio da eseguirsi alla scadenza del periodo di classe, per le navi assegnate ai collegamenti con le isole maggiori e minori, e, nell'ultimo anno di corresponsione della sovvenzione, per le navi adibite alle linee merci da mantenere ed ai servizi passeggeri internazionali; c) dalle spese per i combustibili, i lubrificanti e l'acqua; d) dalle spese portuali relative alle navi e da quelle di passaggio canale; e) da ogni altra spesa diversa da quelle elencate al punto 1) del presente articolo, strettamente attinente all'acquisizione degli introiti; 3) costi di organizzazione, costituiti: a) dalle spese per il personale a terra; b) dalle spese di amministrazione relative all'organizzazione diretta, centrale e periferica, ivi comprese imposte e tasse; 4) quote annue relative all'ammortamento degli investimenti calcolate: a) per le navi di nuova costruzione immesse in servizio posteriormente al 1 gennaio 1975, sulla base di 12 anni quale normale periodo di vita in considerazione della rapida obsolescenza tecnica del mezzo; b) per le navi acquistate usate, sulla base di una vita residua, da concordare con le societa', tenuto conto del normale periodo di vita di cui alla precedente lettera a); c) per le navi gia' in esercizio alla data del 1 gennaio 1975, sulla base del valore residuo, calcolato con i criteri di cui al secondo comma, lettera a) del precedente art. 8 delle presenti norme di attuazione tenuto conto della vita residua alla data medesima con un massimo di 12 anni e, per le navi di cui alla successiva lettera d), di 15 anni; d) per le navi adibite ai servizi di collegamento con le isole maggiori e minori di cui all'art. 8 della legge, sulla base di 15 anni quale normale periodo di vita per le navi di nuova costruzione, nonche', per quelle acquistate usate, sulla base di una vita residua da concordare con le societa', tenuto conto del predetto periodo di vita di 15 anni; e) per i contenitori, i carrelli e gli altri mezzi accessori del trasporto marittimo, nonche' per gli altri cespiti patrimoniali, sulla base del disposto dell'[art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art68), e del conseguente decreto ministeriale di applicazione; 5) oneri finanziari: a) per gli investimenti, in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati, al netto del contributo statale sugli interessi, e quelli del mercato a breve, non superiori questi ultimi alla misura pro tempore dei tassi prime rate stabiliti dal cartello interbancario; b) per ritardati pagamenti delle sovvenzioni di esercizio previste dalla legge, sulla base del tasso di mercato a breve nella misura pro tempore non superiore a quella di cui al punto a). Nelle singole convenzioni sono stabiliti i termini di decorrenza degli oneri finanziari di cui sopra sia per i servizi passeggeri che per le linee merci da mantenere. L'ammontare degli oneri finanziari di cui al n. 5) da accertare da parte dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, non puo' comunque essere superiore a quello sostenuto annualmente dalle singole societa' per i relativi servizi, quale risulta esposto nei propri bilanci, approvati a norma di legge, tenuto conto di ogni eventuale mezzo di autofinanziamento derivante dalla gestione aziendale ivi compreso il fondo quiescenza del personale.

Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684- art. 10

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