DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1979, n. 506

Type DPR
Publication 1979-09-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numeri 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

L'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".

Art. 2

Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta".

Art. 3

Nel primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, sono soppresse le parole "e relative sopratasse".

Art. 4

Al primo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "cinque anni". Al secondo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola "quadriennio" e' sostituita dalla parola "quinquennio".

Art. 5

Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a partire dal 1 gennaio 1977.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - ROGNONI - PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1979

Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 17

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