DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. 507

Type DPR
Publication 1979-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 454, 455 e 457, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 454. - Le scuole post-universitarie di specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. L'ammissione e' per titoli ed esami. Gli esami si sostengono in due sessioni, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 31 dicembre. Art. 455. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187, vigila sul buon funzionamento di essa ed e' tenuto a dare comunicazione al preside della facolta' medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Art. 457. - Non sono consentite le abbreviazioni di corso.

Art. 2

Gli articoli 475, 476, 477, 478, 479 e 480, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 475. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 476. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. Il numero massimo degli allievi e' di diciannove per anno di corso e complessivamente di settantasei per l'intero corso di studi. Art. 477. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 478. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 479. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 480. - Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3

L'art. 486, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in odontostomatologia, viene abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 486. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma in odontostomatologia. Il titolo per l'iscrizione e' la laurea in medicina e chirurgia ed il possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Il corso della scuola ha la durata di tre anni ed il corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni.

Art. 4

Gli articoli 503, 504, 505 e 506, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 503. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia. Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di settanta da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma previsti dall'art. 504. Art. 504. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. Art. 505. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): a) fisica (con richiamo di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica I; b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I. 4° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAK) II; b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II. Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno: a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione); d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) oncologia generale; b) oncologia clinica I; c) tecniche radioterapiche. 4° Anno: a) oncologia clinica II; b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; c) radioterapia clinica; d) trattamento del canceroso in fase avanzata. I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto appaia opportuno per il loro migliore svolgimento. Art. 506. - La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno di corso dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 5

Gli articoli 532, 533, 534, 535 e 536, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 532. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Art. 533. - Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono quattro, la durata del corso non e' suscettibile di abbreviazioni. Sono impartiti i seguenti insegnamenti cosi' distribuiti per ciascun anno di corso: 1° Anno: 1) igiene del lavoro (I corso); 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometria; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 2) igiene del lavoro (II corso); 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso); 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso); 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. Art. 534. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. L'iscrizione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 535. - Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 536. - Alla fine di ogni corso gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, per essere ammessi al corso successivo, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro.

Art. 6

Gli articoli 537, 538, 539, 540 e 541, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 537. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio la quale conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso dell'abilitazione professionale almeno all'inizio ufficiale dei corsi e della frequenza nei reparti. La durata del corso di studio e' di anni quattro e non e' suscettibile di abbreviazioni. Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso con un totale di quaranta posti. Art. 538. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I); 2) patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare; 3) patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; 5) semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; 6) microbiologia; 7) epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: 1) anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II); 2) clinica della tubercolosi (triennale) (I); 3) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I); 4) fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 5) broncologia; 6) radiologia dell'apparato respiratorio; 7) profilassi della tubercolosi; 8) igiene e legislazione sociale. 3° Anno: 1) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II); 2) clinica della tubercolosi (triennale) (II); 3) chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; 5) terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. 4° Anno: 1) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III); 2) clinica della tubercolosi (triennale) (III). Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica. Art. 539. - I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze e da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al IV anno) o da esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nei laboratori per i quali gli specializzandi hanno l'obbligo di frequenza al pari che per le lezioni. Art. 540. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli e con un colloquio orale. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti, l'ammissione avverra' con l'integrazione di una prova scritta. Art. 541. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami di profitto di ogni anno di corso e per singola materia, per il passaggio all'anno di corso successivo. Per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Art. 7

Gli articoli 553, 554, 555, 556 e 557, relativi alla prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in cardiologia Art. 553. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la prima scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La durata del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 554. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 555. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 556. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 557. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, dovranno superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Art. 8

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