DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. 509
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1979, e' stata emanata l'ipotesi di accordo raggiunta il 31 luglio 1979 tra la delegazione degli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54; Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1979 con la quale, tenuto conto dei rilievi di legittimita' formulati dalla Corte dei conti, in sede di registrazione dell'anzidetto decreto, si e' ritenuto che anche le disposizioni contenute nell'art. 17, primo comma, quinta linea e nell'art. 33, quinto comma, non possano essere approvate perche' in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, con la esclusione delle disposizioni specificate nelle premesse, e' emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 19
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 1
IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 31 luglio 1979). Art. 1. Periodo di validita' e campo di applicazione dell'accordo ((Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonche' di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione)). I contenuti dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito dalle normative in atto vigenti per il personale degli altri maggiori settori della pubblica amministrazione, nell'intento di realizzare una effettiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici, secondo il principio di cui all'art. 26 della predetta legge 20 marzo 1975, n. 70. Qualora negli altri settori del pubblico impiego dovessero intervenire sostanziali modificazioni dei trattamenti assunti conte termine di riferimento per la definizione del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminare i riflessi delle nuove normative, ai fini di eventuali adeguamenti da attuare nel periodo di validita' dell'accordo stesso con le procedure di cui agli articoli 27 e 28 della citata legge. Alla stessa stregua si procedera' per la dirigenza con riferimento ai miglioramenti che dovessero intervenire per la dirigenza statale. Nei confronti del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo trova applicazione fino alla data in cui il personale medesimo, anche se in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, non abbia acquisito, attraverso l'inquadramento definitivo, una posizione giuridica e un trattamento economico diversi da quelli stabiliti a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70. L'applicazione del presente accordo nei confronti dei dipendenti degli enti di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e' assicurata, fino alla data del definitivo inquadramento degli interessati presso le amministrazioni di destinazione, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per quanto concerne i relativi oneri che sono a carico del bilancio dello Stato. Nel periodo di cui al primo comma restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente accordo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 2
Art. 2. Interpretazione dell'accordo Ai fini della corretta ed omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme del presente accordo, i problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione dell'accordo medesimo saranno definiti da ciascun ente sentita apposita commissione unica, nominata dal Ministro del lavoro, cosi' costituita: cinque rappresentanti degli enti, designati dalla delegazione degli enti; cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Per ciascuno dei componenti della commissione sara' designato un membro supplente. Alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dell'ente interessato. Per il settore della ricerca la commissione e' integrata da un rappresentante degli enti di ricerca designato dai presidenti degli enti stessi e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della ricerca maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 3
Art. 3. Contrattazione integrativa Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui al presente accordo sono consentiti accordi articolati a livello di singolo ente o gruppi di enti similari per le seguenti aree di intervento: formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi generali; sistemi, criteri e modalita' per riscontri di produttivita', sistemi incentivanti e connesse verifiche anche sul piano della organizzazione del lavoro, con riferimento allo stato di avanzamento dei programmi e/o delle attivita'; modalita' di valutazione ad ogni effetto della diversita' di orario di lavoro rispetto agli altri settori del pubblico impiego; rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'[art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36); criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'[art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art24); Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati tra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione, soggette - ove comportino modificazioni dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all'[art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art29). Compatibilmente con le finalita' e con la particolare struttura periferica dei singoli enti, sono altresi' consentiti accordi decentrati a livello provinciale, comprendente almeno due unita' organiche "complesse" o, per gli enti con piu' di quattromila dipendenti e per gli enti appartenenti alla sesta categoria, una unita' organica complessa, in materia di: metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture; articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la piu' razionale e puntuale erogazione dei servizi; proposte di costituzione di gruppi di lavoro e di corsi di formazione; indicazioni sul fabbisogno di personale delle unita' interessate nel quadro dei programmi generali deliberati dai competenti organi centrali; proposte e verifiche concernenti la gestione di servizi sociali. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati - ove occorra a seguito di atto di delega o di specifica attribuzione di competenza - tra un rappresentante degli organi di amministrazione dell'ente e il titolare dell'ufficio interessato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale. Gli enti, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro, nonche' sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, anche in rapporto ai problemi dell'ambiente e delle popolazioni.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 4
Art. 4. Programmazione, organizzazione del lavoro e standard di produttivita' La programmazione e l'organizzazione del lavoro presso i singoli enti saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttivita' e di efficienza specie mediante l'accrescimento della professionalita' degli addetti. A tal fine sara' favorita la adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalita', tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilita' di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttivita'. In ogni caso sara' tenuto conto delle peculiarita' connesse alla specifica attivita' dell'ente. La contrattazione articolata determinera' ad ogni effetto standard di produttivita', individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi, e le fasce di produttivita' per la rilevazione del rendimento.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 5
Art. 5. ((Definizione di nuove posizioni di lavoro. Gli enti,sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'[art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art29))).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 6
Art. 6. Formazione e qualificazione professionale Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri enti. In rapporto alle specifiche professionalita' possono essere costituite tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette attivita', allo scopo anche di favorire la mobilita' prevista dall'[art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art7). In sede di contrattazione articolata sara' disciplinata la partecipazione a convegni di studio, corsi di specializzazione e attivita' scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, prevedendo le condizioni e i limiti.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 7
Art. 7. Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche professionalita' non presenti nelle rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, penultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70). Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi compensi.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 8
Art. 8. Mobilita' del personale Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall'[art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art7), in materia di trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unita' funzionale. I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuata con riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianita' di servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente. Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto e' formata apposita graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati. E' data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma tra cui le [leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833). Sono fatti salvi i provvedimenti in corso di attuazione nell'ambito di singoli enti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di trasferimento. Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovra' essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse strutture.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 9
Art. 9. Orario di lavoro L'articolazione dell'orario e dei turni di lavoro e' finalizzata all'ottimale utilizzazione delle strutture ed alla piu' razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza secondo criteri e modelli organizzativi predeterminati. A tali fini, per gli enti di ricerca l'orario di lavoro si articola, di regola, in 8 ore giornaliere e in turni. Per contingenti ed improvvise esigenze di servizio l'orario di lavoro puo' essere eccezionalmente modificato in via temporanea per singoli dipendenti o per specifici settori. Ove tale modificazione comporti nel corso della settimana in cui e' intervenuta prestazioni lavorative oltre le 40 ore il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo di durata pari all'eccedenza, da fruire normalmente non oltre la settimana immediatamente successiva. Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva. Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi alle comunita', servizi di elaborazione automatizzata dei dati nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale e ottimale utilizzazione degli impianti e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali sono istituiti turni obbligatori, anche festivi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne. Particolari orari di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attivita' esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. La contrattazione articolata disciplinera' apposite pause, da computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potra' eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo. La scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro e' garantita attraverso sistemi obiettivi e uniformi di controllo da stabilire in sede di contrattazione articolata. Gli enti, compatibilmente con le esigenze di lavoro e con la funzionalita' degli uffici aperti al pubblico, possono consentire ai singoli dipendenti di praticare, secondo criteri prestabiliti, particolari orari di servizio; l'eventuale minore orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato possibilmente nel corso del mese.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 10
Art. 10. Igiene e sicurezza del lavoro Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sulla igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio. Gli enti di ricerca adegueranno costantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilita' degli impianti e dei processi produttivi. Provvederanno altresi' ad istituire appositi corsi di addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie e, anche in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle integrazioni dell'attuale normativa. I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 11
Art. 11. Servizi sociali Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore puo' essere istituito un servizio di mensa, basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sara' affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente. Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in localita' decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresi' previsti servizi di trasporto collettivo. A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 12
Art. 12. ((Rapporti di lavoro a tempo definito. Per specifici, settori di attivita' ed in relazione a particolari modalita' di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata. Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennita'integrativa speciale e delle altre, competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio. Con tale tipo di rapporto e' incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego. Al personale in servizio e' consentito di optare, nel limite dei posti di cui, sopra e compatibile con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennita' di anzianita' di cui all'[art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art13) e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione. L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sara' determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo)).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 13
Art. 13. Mansionario e livelli differenziati di professionalita' Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), sono apportate le modifiche e integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente accordo. Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalita', agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato, non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20% della dotazione organica del personale dell'ente Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalita' di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 14
Art. 14. Esercizio delle mansioni L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, fermo restando che in tale ambito possono essergli assegnate anche mansioni diverse da quelle normalmente svolte. Le mansioni proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purche' rivestano carattere accessorio e/o strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri dipendenti. In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale l'impiegato puo' essere adibito a mansioni proprie di una qualifica diversa per non piu' di 90 giorni anche non continuativi nel periodo di un anno, senza diritto a maggiorazioni del trattamento economico. I funzionari preposti alle singole unita' organiche sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;267))).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 15
Art. 15. Passaggi di ruolo Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo di appartenenza puo' essere eccezionalmente trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale puo' essere trasferito di ruolo, alla corrispondente qualifica, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall'[art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16), per l'accesso alla qualifica di destinazione. I passaggi di ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a sopperire a specifiche esigenze di servizio e sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, a domanda o, comunque, con il consenso degli interessati.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 16
Art. 16. Ferie Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'[art. 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937~art1-leta). A tal fine ogni giornata lavorativa e computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale. Le infermita' di durata superiore a tre giorni insorte durante le ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato posto in condizione di convalidarle. In tale ipotesi e' in facolta' del dipendente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermita', di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 17
Art. 17. Permessi retribuiti Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni: per matrimonio: quindici giorni; per malattia: fino a trenta giorni; per cure termali: fino a quindici giorni; per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni; per lutti di famiglia, nascita di figli, cambio di abitazione o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni. Il personale ha diritto, altresi', ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato. Il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona definita "controllata" ai sensi di legge ha diritto, in aggiunta ai periodi sopra indicati, a 15 giorni di permesso retribuito non frazionabili.(2)((4))
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 18
Art. 18. Iscrizione all'albo per il passaggio al ruolo professionale Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, il requisito dell'iscrizione all'albo professionale per l'accesso alle qualifiche del ruolo professionale sara' accertato, nei confronti del personale in servizio, con riferimento alla data della nomina.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 19
Art. 19. Responsabilita' per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilita' per dolo o colpa grave e ferme restando le piu' favorevoli vigenti norme regolamentari.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 20
Art. 20. Attivita' professionale Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, puo' essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attivita' di istituto, sempreche' le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 21
Art. 21. Riammissione in servizio del dipendente gia' assoggettato a custodia preventiva Il dipendente, gia' tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la liberta' provvisoria, con provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la commissione del personale. La riammissione in servizio di cui al comma precedente e' disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 22
Art. 22. Stipendio Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabiliti sulla base dei parametri di cui all'unita tabella (allegato n. 2). Il valore di ogni punto di parametro, ai fini del comma precedente, e' pari a L. 18.000. La progressione dello stipendio si articola in sei, cinque e quattro classi, oltre l'iniziale, rispettivamente per le qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" e in otto classi, oltre l'iniziale, per le altre qualifiche. Le classi stesse sono di importo pari al 10% dello stipendio iniziale e vengono attribuite al compimento di un biennio di permanenza nella classe inferiore. Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio alla data del 29 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui ai precedenti commi sono maggiorati di L. 500.000 fino alla quinta classe e di L. 1.000.000, L. 1.250.000 e L. 1.500.000 rispettivamente per la sesta, settima ed ottava classe.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 23
Art. 23. Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di livello professionale Al dipendente che consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo, una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di professionalita' e' attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento maggiorato di una quota ragguagliata al 10% dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione. L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi del precedente comma e l'importo della classe di stipendio attribuita e' conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed e' assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi in cui la somma predetta risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio e' attribuita quest'ultima classe; in quelli in cui risulti superiore alla piu' elevata classe di stipendio, sono concessi, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50% quanti ne occorrono per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla somma stessa; in tal caso l'eventuale eccedenza e' riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale. I tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio sono ridotti di una frazione di biennio pari al rapporto tra l'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere", maggiorato della differenza di cui al secondo comma, e l'importo della differenza tra le due classi. Il "maturato in itinere" e' costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento nella posizione di provenienza, rapportato alla frazione di biennio maturata in quest'ultima. Il calcolo del tempo ai fini dei precedenti commi quarto e quinto e' effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al personale appartenente alla seconda qualifica del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento. Per quelli conferiti al personale appartenente alla prima qualifica professionale resta ferma la disposizione di cui all'[art. 29, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art29-com1). Nel caso di passaggio alla qualifica corrispondente di altro ruolo, al dipendente e' attribuita la stessa classe di stipendio fruita nella posizione di provenienza, con conservazione a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dell'anzianita' maturata in detta classe. Qualora il nuovo stipendio risulti inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio di ruolo, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti di stipendio. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per intervenuta inabilita' fisica, dal livello professionale differenziato a quello base della qualifica di appartenenza.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 24
Art. 24. Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianita'.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 25
Art. 25. Maggiorazione di stipendio per nascita di figli In caso di nascita di figli e' concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalita' previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 26
Art. 26. Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo e' calcolato maggiorando rispettivamente del 40% e del 60% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 27
Art. 27. Turni di lavoro Per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento integrativo di previdenza e di quiescenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi con il limite minimo rispettivamente di L. 800, L. 2.000 e L. 3.000 per ogni ora di lavoro. Per la determinazione della misura della suddetta maggiorazione si applicano le norme contenute nell'ultimo comma dell'allegato n. 3 al [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411). I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. Nessun dipendente puo' essere comandato ad effettuare piu' di 10 turni notturni al mese. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo di cui al terzo comma dell'art. 9, al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario. Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio e' corrisposta l'indennita' chilometrica di cui all'allegato n. 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 28
Art. 28. Anticipazione della classe di stipendio I provvedimenti con i quali vengono indetti per le varie qualifiche appositi concorsi ovvero corsi di aggiornamento e di specializzazione determinano il numero dei partecipanti che potranno fruire dell'anticipazione della classe di stipendio di cui all'[art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art17), nel limite massimo di cui al successivo quinto comma. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;267))). Alle prove finali di cui sopra potranno essere ammessi anche i dipendenti gia' in possesso della specializzazione richiesta e che alla data di indizione dei predetti corsi o concorsi svolgano le relative mansioni. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;267))). ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;267))). Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano gia' fruito del beneficio. L'anticipazione della classe di stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente al quale sia stato conferito il beneficio ne chieda l'applicazione. L'anzianita' per l'attribuzione della classe successiva a quella anticipata decorre dalla data dell'anticipazione stessa.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 29
Art. 29. Trattamento di missione e di trasferimento Al personale inviato in missione o trasferito si applicano le norme di cui agli allegati n. 3 e n. 4 al [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), con le seguenti modificazioni: Allegato n. 3: al comma primo, le parole "30 chilometri" sono sostituite con le parole "10 chilometri"; il comma secondo viene sostituito dal seguente: "Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 10 chilometri le indennita' di trasferta di cui al primo comma sono ridotte della meta"; al comma quarto, lettera a), le parole "meno di 12" sono sostituite con le parole "meno di 3"; dopo il comma quinto, viene inserito il seguente: "La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilita' di rientro nella sede di provenienza"; dopo il comma dodicesimo, e' inserito il seguente: In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo"; il comma tredicesimo e' sostituito dal seguente: "Al personale inviato in missione e' consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale"; dopo il comma tredicesimo e' inserito il seguente: "Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio"; al comma quattordicesimo; le parole "Per le missioni all'estero - ferma restando la facolta' di cui al sesto comma - l'indennita' di trasferta compete nelle misure previste dal primo comma o, se piu' favorevoli, in quelle" sono sostituite con le parole "Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di servizio, si applicano le norme"; al comma quindicesimo, le parole "l'indennita' di trasferta" sono sostituite con le parole "il trattamento di missione". Allegato n. 4: al comma quinto, dopo le parole "di 6 mesi" sono inserite le parole "o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unita' organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento"; al comma quinto le parole "(prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata residenza)" sono soppresse; dopo il comma quinto, sono inseriti i seguenti: "L'indennita' di cui al precedente comma e' prorogabile fine ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza in relazione, oltre che a fattori ambientali; a particolari carenze degli organici. In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, e' riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare"; al comma 6, le parole "e' corrisposta la meta'" sono sostituite con le parole "e' corrisposto il 60%" e le parole "dell'altra meta'" con "dell'altro 40%"; dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. La indennita' di prima sistemazione e' in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre mesi. Il diritto alle predette indennita' e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti".
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 30
Art. 30. Indennita' di servizio all'estero Al personale assegnato a sedi di servizio all'estero compete l'indennita' di servizio all'estero nelle misure e con le modalita' previste per il personale dello Stato dipendente dal Ministero degli affari esteri secondo l'unita tabella di equiparazione (allegato n. 3).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 31
Art. 31. Equo indennizzo La tabella di cui all'allegato n. 5 al [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), e' sostituita da quella di cui all'allegato n. 4 al presente accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 32
Art. 32. Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale Per le assunzioni alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale i bandi di concorso devono prevedere, oltre ai requisiti generali, una documentata esperienza nel campo tecnico-professionale inerente ai posti da ricoprire; possono inoltre prevedere il possesso di un'anzianita' minima di laurea non superiore a due anni in relazione a determinate specializzazioni richieste per il posto. La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di cui all'[art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art5), nonche' alle attivita' svolte con borse di studio assegnate da enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di ricerca e sperimentazione equivale al requisito di esperienza di cui al precedente comma.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 33
Art. 33. Personale a contratto Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'[art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36), entro un massimo del 10% della dotazione organica complessiva di ciascun ente, le modalita' generali per l'assunzione, i criteri di attribuzione del trattamento economico in rapporto alla qualificazione professionale del personale stesso sono definiti in sede di contrattazione integrativa con le procedure di cui all'art. 3. I relativi provvedimenti sono emanati dal consiglio di amministrazione sentita la commissione del personale. Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale. Il trattamento economico del personale a contratto e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed e' equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale. Il consiglio di amministrazione puo' determinare, sentita la commissione del personale, un trattamento economico eccedente i limiti di cui al precedente comma ove l'assunzione sia disposta per assicurare all'ente, per limitati periodi di tempo di norma non superiore ad un anno e con contratto non rinnovabile, personale di ricerca di eccezionale qualita' professionale. Il personale assunto a contratto ai sensi dell'[art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36), in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, e' inquadrato nei ruoli organici, mediante appositi concorsi, e nei limiti dei posti vacanti della corrispondente qualifica ove cio' sia richiesto da necessita' di sviluppo dei programmi oppure dalla esigenza di acquisire in via definitiva agli enti l'elevata esperienza professionale conseguita dal personale predetto. Il trattamento economico da attribuire al personale anzidetto all'atto della norma in ruolo e' determinato con i criteri di cui al successivo art. 45.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 34
Art. 34. Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica allo scopo di recarsi presso istituti o laboratori esteri, nonche' presso istituzioni internazionali o comunitarie, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari. Ove ricorrano motivi di interesse per l'ente, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata continuativa fino a 5 anni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di altri 5 anni.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 35
Art. 35. Consultazione del personale addetto alla ricerca I componenti della commissione di cui all'[art. 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art39) sono eletti da tutto il personale addetto alla ricerca fra i dipendenti che rivestono la qualifica di "collaboratore tecnico-professionale" o di "assistente tecnico-professionale".
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 36
Art. 36. Trasferimenti di ruolo In rapporto all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione comportanti mutamenti nella organizzazione delle attivita' e la conseguente necessita' di istituire nuovi posti di organico nell'ambito del ruolo tecnico-professionale con corrispondente riduzione della consistenza organica del ruolo amministrativo, il consiglio di amministrazione puo' disporre, sentita la commissione del personale, il passaggio del personale dalle qualifiche del ruolo amministrativo alle corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico-professionale, subordinatamente alla verifica dei requisiti professionali previsti per i nuovi posti da ricoprire, anche a seguito del superamento di appositi corsi di qualificazione professionale indetti dall'ente.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 37
Art. 37. Collaborazioni esterne Gli enti di ricerca, per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, si possono avvalere della collaborazione di personale dipendente dalle universita', da altri istituti di istruzione superiore e da altre amministrazioni o enti pubblici. Tale personale viene associato allo svolgimento delle attivita' degli enti mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica a titolo gratuito o retribuito, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Le norme per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono adottate dai singoli enti mediante i propri regolamenti organici o comunque mediante deliberazioni da assoggettare alla procedura stabilita dall'[art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art29).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 38
Art. 38. Valutazione dei servizi non di ruolo prestati presso l'ente di appartenenza nonche' di quelli effettuati presso organismi di ricerca L'anzianita' di servizio maturata presso enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di ricerca e sperimentazione dai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, la cui assunzione presso gli enti di ricerca e' avvenuta per effetto di disposizioni di legge o di apposite convenzioni, in base alle quali gli enti stessi sono subentrati nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi, anche limitatamente ai soli rapporti di lavoro, facenti capo agli enti predetti, e' riconosciuta come anzianita' di servizio presso gli enti di ricerca con gli effetti di cui ai successivi commi. L'anzianita' predetta comporta una ricostruzione di carriera da effettuare in base ai tempi di percorrenza stabiliti dalle norme del preesistente ordinamento. Gli effetti giuridici della citata ricostruzione di carriera decorrono dalla data di maturazione mentre gli effetti economici decorrono dalla data del 30 dicembre 1975. L'attribuzione della classe di stipendio spettante al dipendente in base agli [articoli 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art38) e [39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art39), e' effettuata tenendo conto della posizione giuridica ed economica del dipendente stesso dopo la ricostruzione di carriera di cui al precedente comma. Il servizio svolto dal dipendente immediatamente prima dell'assunzione da parte di un ente di ricerca presso altri enti scientifici di ricerca o sperimentazione di cui alla tabella allegata alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), e' valutato in conformita' a quanto stabilito dai precedenti commi. Sono valutate, ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art39), le attivita' svolte dal dipendente, immediatamente prima della assunzione da parte degli enti di ricerca, in qualita' di fatturista direttamente remunerato dagli enti stessi. Le attivita' di cui al precedente comma possono essere valutate solo se svolte con carattere di continuita' e di esclusivita'.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 39
Art. 39. Collaboratori tecnico-professionali Al personale che riveste la qualifica di collaboratore tecnico-professionale si applicano le disposizioni previste dal presente accordo per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale, ivi comprese quelle contenute all'ultimo comma dell'art. 22 e nel terzo comma dell'art. 40.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 40
Art. 40. Attribuzione dei nuovi trattamenti retributivi Al personale di ruolo in servizio alla data del 30 dicembre 1978 e' conferita, agli effetti giuridici ed economici, a decorrere dalla stessa data, la classe di stipendio della qualifica di appartenenza d'importo pari o immediatamente inferiore a quella risultante dalla somma dei seguenti elementi, convenzionalmente definita "maturato economico": stipendio annuo tabellare in godimento alla data del 25 dicembre 1978, comprensivo degli assegni personali e degli aumenti biennali, con esclusione di quelli anticipati per nascita di figli; un importo di L. 430.000 a titolo di incremento stipendiale assicurato alla generalita' dei dipendenti; un importo a titolo di riparametrazione professionale stabilito per le qualifiche dei singoli ruoli, anche se unificati ai sensi degli [articoli 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art15) e [38 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art38), nelle seguenti misure: commesso e agente tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 archivista-dattilografo ed operatore tecnico . . . . . . . L. 120.000 assistente, assistente tecnico e relative qualifiche di coordinamento nonche' seconda qualifica del ruolo professionale. . . . . . . . . . . . . L. 180.000 collaboratore, collaboratore tecnico e relative qualifiche di coordinamento . . . . . . . . . . L. 240.000 dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000 dirigente superiore e prima qualifica del ruolo professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800.000 un importo di L. 800 a titolo di valutazione dell'anzianita' complessiva di servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. Lo stipendio annuo di cui al precedente comma e' calcolato senza tener conto delle detrazioni di anzianita' di servizio previste dall'[art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art17). A tali effetti il limite massimo degli aumenti biennali e' elevato in rapporto agli anni corrispondenti alle suddette detrazioni. Il "maturato economico" di cui al primo comma e' maggiorato, per il personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, del 10% dello stipendio annuo in godimento e, per il personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, del 5% del nuovo stipendio iniziale della qualifica rivestita. L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi dei precedenti commi e l'importo della classe di stipendio attribuita e' conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed e assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Qualora la somma del maturato economico e dell'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere", risulti uguale o superiore all'importo di una classe di stipendio piu' elevata di quella spettante ai sensi del primo comma, e' conferita la classe di importo pari o, in mancanza, quella di importo immediatamente inferiore alla predetta somma. Il "maturato in itinere" da calcolare ai fini del precedente comma e' costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento al 29 dicembre 1978, rapportato ai mesi di servizio maturati a tale data nella classe di appartenenza e ridotto, fino a concorrenza della quota cosi' ottenuta, degli aumenti biennali maturati alla stessa data, con esclusione di quelli anticipati per nascita di figli. Per il personale che alla data del 29 dicembre 1978 fruisse della quinta classe stipendiale e per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali il "maturato in itinere" e' costituito dall'importo dell'aumento biennale di stipendio in corso di maturazione rapportato ai mesi di servizio prestato dalla data di attribuzione dell'aumento precedente o, nel caso non avesse maturato alcun aumento biennale, da quella di conseguimento della classe stipendiale stessa ovvero rapportato all'anzianita' utile ai fini dello scatto di stipendio maturato nella qualifica dirigenziale rivestita. Nei casi in cui il calcolo effettuato a norma del quinto comma non comporti il conferimento di una classe superiore e riconosciuta, ai soli fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della stessa, una frazione di biennio pari al rapporto tra l'ammontare del "maturato in itinere", maggiorato della differenza di cui al quarto comma, e l'importo della differenza tra le due classi. Con analogo criterio e' valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica, nell'ipotesi di cui al quinto comma, l'eventuale eccedenza fra l'importo totale del "maturato economico" e del "maturato in itinere" e quello della classe stipendiale conferita ai sensi del comma stesso. Qualora l'ammontare del "maturato economico" e del "maturato in itinere" risulti complessivamente inferiore all'importo della classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza e' conferito tale stipendio. Ove risulti complessivamente superiore alla piu' elevata classe di stipendio sono attribuiti, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50% quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore al suddetto ammontare; in tal caso l'eventuale eccedenza e' riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale. Il calcolo del tempo nelle ipotesi di cui ai precedenti commi ottavo e nono e' effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni. Con analogo criterio sono calcolati i mesi di servizio nelle ipotesi di cui ai precedenti commi sesto e settimo. Nei confronti dei dipendenti che alla data del 14 giugno 1976 fruivano della 5ª classe di stipendio o potevano far valere un'anzianita' complessiva di servizio di almeno 20 anni lo stipendio da computare nel "maturato economico" di cui al primo comma e' maggiorato di un aumento biennale. Per i dipendenti che dal 30 dicembre 1978 fino alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo abbiano conseguito il passaggio ad una qualifica superiore, si procede alla rideterminazione del trattamento economico secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi con riferimento allo stipendio annuo tabellare spettante in base al preesistente ordinamento alla data del passaggio stesso e con decorrenza dalla data medesima. Sono fatti salvi, se piu' favorevoli, gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme permanenti di cui al precedente art. 23. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente primo comma, lo stipendio annuo iniziale dei vice direttori generali e' ragguagliato a quello spettante ai rispettivi direttori generali in applicazione dell'[art 44 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-05-29;163~art44), decurtato del 5%. Come per i direttori generali, tale trattamento e' onnicomprensivo e la progressione economica e' costituita da aumenti periodici costanti in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale lordo per ogni biennio di servizio P decorrere dalla data della nomina a vice direttore generale o dell'attribuzione delle relative funzioni. Ai dipendenti che abbiano conseguito la nomina o le funzioni di vice direttore generale in data anteriore al 30 dicembre 1978 sono attribuiti tanti aumenti convenzionali di stipendio quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore all'ammontare del "maturato economico", per la determinazione del quale l'importo spettante a titolo di riparametrazione professionale e' determinato in L. 2.000.000, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi settimo e dodicesimo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 41
Art. 41. Inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di professionalita' In sede di prima attuazione del presente accordo il contingente di cui al precedente art. 13 e' incrementato una volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista dattilografo, operatore tecnico e 2ª qualifica professionale in misura pari al 20% delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e per le qualifiche di collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, assistente coordinatore e assistente tecnico coordinatore in misura pari al 20% delle dotazioni organiche rispettivamente delle qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico. Gli enti, nei limiti dell'incremento di cui al comma precedente, provvederanno, con effetto dalla data del 30 dicembre 1978, all'inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e all'attribuzione del parametro retributivo previsto per i livelli differenziati di professionalita' secondo una graduatoria formata dalla commissione del personale e approvata dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nella unita' tabella (allegato n. 5) nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto, alla predetta data, con carattere di continuita' e prevalenza da almeno due anni, le relative funzioni senza subire sanzioni disciplinari. Per il personale degli enti di cui al quarto comma del precedente art. 1 e per il personale in aspettativa o in congedo per l'espletamento del mandato di cui all'[art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art56), si fa riferimento al servizio prestato e all'ultima posizione di lavoro ricoperta negli enti stessi - o, se piu' favorevole, a quella intermedia fra piu' raggruppamenti di funzioni - fermi restando i requisiti sopra indicati. Sono fatte, comunque, salve le eventuali attribuzioni di qualifiche di coordinamento disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo, attribuzioni che, se successive al 30 dicembre 1978, hanno effetto da tale data. Nelle ipotesi di inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di professionalita' a norma dei precedenti commi, la classe di stipendio spettante e' determinata secondo i criteri di cui all'art. 23. A tal fine la maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo stesso e' fissata nella misura del 5% dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione; agli stessi effetti si considerano stipendio in godimento e "maturato in itinere" nella qualifica o nel livello di provenienza quelli determinati ai sensi dell'art. 40.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 42
Art. 42. Aumenti biennali di stipendio Ai dipendenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati ai sensi degli [articoli 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art15) e [38 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art38), in servizio alla data del 30 dicembre 1978, competono, dopo il conseguimento della piu' elevata classe di stipendio della qualifica di appartenenza, aumenti di importo pari al 2,50% della classe medesima, attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe fino ad un massimo di 10 oltre quelli eventualmente spettanti ai sensi dei precedenti articoli 23, comma terzo, e 40, comma decimo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 43
Art. 43. Disposizioni particolari in tema di attribuzione del nuovo trattamento retributivo Nei confronti del personale che alla data del 30 dicembre 1978 fruiva del trattamento economico determinato, in via provvisoria, ai sensi dell'[art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art41) nonche' nei confronti del personale contemplato dall'articolo 58 del presente accordo, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 40 e 42, avuto riguardo, per quanto attiene all'importo dovuto a titolo di riparametrazione professionale, all'equiparazione stabilita dalla tabella allegato n. 8 al citato decreto. Trovano altresi' applicazione, ai soli effetti economici, le disposizioni di cui al precedente art. 41, con riferimento, per quanto riguarda la determinazione dei limiti percentuali ivi fissati, alla consistenza numerica del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche. Il trattamento economico di cui al presente accordo, compreso in via provvisoria quello derivante dalle disposizioni del precedente art. 41, si applica anche al personale degli enti in attesa di approvazione della delibera di cui all'[art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25). I limiti percentuali stabiliti dal richiamato art. 41 sono determinati con riferimento alla consistenza numerica del personale appartenente alle qualifiche previste. All'atto del formale inquadramento si procedera' ad una nuova attribuzione della classe di stipendio nell'ambito della qualifica rivestita con i criteri stabiliti nel precedente art. 40 ed alla corresponsione dei conguagli dovuti a decorrere dal 30 dicembre 1978 o dalla successiva data di nomina in ruolo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 44
Art. 44. Personale non di ruolo Al personale non di ruolo di cui all'[art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art42), in servizio alla data del 30 dicembre 1978, e' attribuita la classe di stipendio risultante dall'applicazione delle norme contenute nell'art. 40 del presente accordo, con riferimento al personale di ruolo con qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. L'importo di cui al sesto comma del richiamato art. 40 e' determinato tenendo conto dei tempi di permanenza in ciascuna classe di stipendio risultanti dall'applicazione dello [art. 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art42-com2). La progressione dello stipendio dei dipendenti di cui al primo comma si articola nelle prime quattro classi di stipendio oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutando l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Dopo il conseguimento della quarta classe di stipendio competono aumenti biennali d'importo pari al 2,50% della classe medesima attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 45
Art. 45. Trattamento economico in caso di nomina in ruolo Il dipendente che consegua la nomina in ruolo e' collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento. L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita e' conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed e' assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio e' attribuita quest'ultima classe. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 23.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 46
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