DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. 509
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1979, e' stata emanata l'ipotesi di accordo raggiunta il 31 luglio 1979 tra la delegazione degli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54; Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1979 con la quale, tenuto conto dei rilievi di legittimita' formulati dalla Corte dei conti, in sede di registrazione dell'anzidetto decreto, si e' ritenuto che anche le disposizioni contenute nell'art. 17, primo comma, quinta linea e nell'art. 33, quinto comma, non possano essere approvate perche' in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, con la esclusione delle disposizioni specificate nelle premesse, e' emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 19
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 1
IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 31 luglio 1979). Art. 1. Periodo di validita' e campo di applicazione dell'accordo ((Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonche' di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione)). I contenuti dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito dalle normative in atto vigenti per il personale degli altri maggiori settori della pubblica amministrazione, nell'intento di realizzare una effettiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici, secondo il principio di cui all'art. 26 della predetta legge 20 marzo 1975, n. 70. Qualora negli altri settori del pubblico impiego dovessero intervenire sostanziali modificazioni dei trattamenti assunti conte termine di riferimento per la definizione del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminare i riflessi delle nuove normative, ai fini di eventuali adeguamenti da attuare nel periodo di validita' dell'accordo stesso con le procedure di cui agli articoli 27 e 28 della citata legge. Alla stessa stregua si procedera' per la dirigenza con riferimento ai miglioramenti che dovessero intervenire per la dirigenza statale. Nei confronti del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo trova applicazione fino alla data in cui il personale medesimo, anche se in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, non abbia acquisito, attraverso l'inquadramento definitivo, una posizione giuridica e un trattamento economico diversi da quelli stabiliti a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70. L'applicazione del presente accordo nei confronti dei dipendenti degli enti di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e' assicurata, fino alla data del definitivo inquadramento degli interessati presso le amministrazioni di destinazione, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per quanto concerne i relativi oneri che sono a carico del bilancio dello Stato. Nel periodo di cui al primo comma restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente accordo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 2
Art. 2. Interpretazione dell'accordo Ai fini della corretta ed omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme del presente accordo, i problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione dell'accordo medesimo saranno definiti da ciascun ente sentita apposita commissione unica, nominata dal Ministro del lavoro, cosi' costituita: cinque rappresentanti degli enti, designati dalla delegazione degli enti; cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Per ciascuno dei componenti della commissione sara' designato un membro supplente. Alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dell'ente interessato. Per il settore della ricerca la commissione e' integrata da un rappresentante degli enti di ricerca designato dai presidenti degli enti stessi e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della ricerca maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 3
Art. 3. Contrattazione integrativa Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui al presente accordo sono consentiti accordi articolati a livello di singolo ente o gruppi di enti similari per le seguenti aree di intervento: formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi generali; sistemi, criteri e modalita' per riscontri di produttivita', sistemi incentivanti e connesse verifiche anche sul piano della organizzazione del lavoro, con riferimento allo stato di avanzamento dei programmi e/o delle attivita'; modalita' di valutazione ad ogni effetto della diversita' di orario di lavoro rispetto agli altri settori del pubblico impiego; rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'[art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36); criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'[art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art24); Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati tra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione, soggette - ove comportino modificazioni dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all'[art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art29). Compatibilmente con le finalita' e con la particolare struttura periferica dei singoli enti, sono altresi' consentiti accordi decentrati a livello provinciale, comprendente almeno due unita' organiche "complesse" o, per gli enti con piu' di quattromila dipendenti e per gli enti appartenenti alla sesta categoria, una unita' organica complessa, in materia di: metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture; articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la piu' razionale e puntuale erogazione dei servizi; proposte di costituzione di gruppi di lavoro e di corsi di formazione; indicazioni sul fabbisogno di personale delle unita' interessate nel quadro dei programmi generali deliberati dai competenti organi centrali; proposte e verifiche concernenti la gestione di servizi sociali. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati - ove occorra a seguito di atto di delega o di specifica attribuzione di competenza - tra un rappresentante degli organi di amministrazione dell'ente e il titolare dell'ufficio interessato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale. Gli enti, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro, nonche' sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, anche in rapporto ai problemi dell'ambiente e delle popolazioni.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 4
Art. 4. Programmazione, organizzazione del lavoro e standard di produttivita' La programmazione e l'organizzazione del lavoro presso i singoli enti saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttivita' e di efficienza specie mediante l'accrescimento della professionalita' degli addetti. A tal fine sara' favorita la adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalita', tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilita' di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttivita'. In ogni caso sara' tenuto conto delle peculiarita' connesse alla specifica attivita' dell'ente. La contrattazione articolata determinera' ad ogni effetto standard di produttivita', individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi, e le fasce di produttivita' per la rilevazione del rendimento.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 5
Art. 5. ((Definizione di nuove posizioni di lavoro. Gli enti,sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'[art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art29))).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 6
Art. 6. Formazione e qualificazione professionale Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri enti. In rapporto alle specifiche professionalita' possono essere costituite tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette attivita', allo scopo anche di favorire la mobilita' prevista dall'[art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art7). In sede di contrattazione articolata sara' disciplinata la partecipazione a convegni di studio, corsi di specializzazione e attivita' scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, prevedendo le condizioni e i limiti.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 7
Art. 7. Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche professionalita' non presenti nelle rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, penultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70). Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi compensi.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 8
Art. 8. Mobilita' del personale Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall'[art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art7), in materia di trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unita' funzionale. I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuata con riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianita' di servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente. Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto e' formata apposita graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati. E' data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma tra cui le [leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833). Sono fatti salvi i provvedimenti in corso di attuazione nell'ambito di singoli enti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di trasferimento. Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovra' essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse strutture.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 9
Art. 9. Orario di lavoro L'articolazione dell'orario e dei turni di lavoro e' finalizzata all'ottimale utilizzazione delle strutture ed alla piu' razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza secondo criteri e modelli organizzativi predeterminati. A tali fini, per gli enti di ricerca l'orario di lavoro si articola, di regola, in 8 ore giornaliere e in turni. Per contingenti ed improvvise esigenze di servizio l'orario di lavoro puo' essere eccezionalmente modificato in via temporanea per singoli dipendenti o per specifici settori. Ove tale modificazione comporti nel corso della settimana in cui e' intervenuta prestazioni lavorative oltre le 40 ore il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo di durata pari all'eccedenza, da fruire normalmente non oltre la settimana immediatamente successiva. Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva. Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi alle comunita', servizi di elaborazione automatizzata dei dati nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale e ottimale utilizzazione degli impianti e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali sono istituiti turni obbligatori, anche festivi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne. Particolari orari di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attivita' esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. La contrattazione articolata disciplinera' apposite pause, da computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potra' eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo. La scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro e' garantita attraverso sistemi obiettivi e uniformi di controllo da stabilire in sede di contrattazione articolata. Gli enti, compatibilmente con le esigenze di lavoro e con la funzionalita' degli uffici aperti al pubblico, possono consentire ai singoli dipendenti di praticare, secondo criteri prestabiliti, particolari orari di servizio; l'eventuale minore orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato possibilmente nel corso del mese.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 10
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