DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 530

Type DPR
Publication 1979-05-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 481, 482, 483, 484 e 485, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 481. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. Il corso ha la durata di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti e' di dodici per ogni anno e non puo' superare il numero di sessanta per l'intero corso. Art. 482. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' del consiglio della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria: per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Art. 483. - Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento deve anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero viene fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. Art. 484. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

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Insegnamento pratico | Insegnamento teorico

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1° Anno: |

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1) chirurgia generale; | 1) anatomia dell'apparato loco-

2) pronto soccorso generale; | motore;

3) fisioterapia. | 2) fisiologia dell'apparato lo-

| comotore;

| 3) semeiotica ortopedica;

| 4) nozioni di chirurgia gene-

| rale;

| 5) bioingegneria dell'apparato

| locomotore I.

|


2° Anno: |

|

1) chirurgia generale (con | 1) anatomia e istologia patolo-

frequenza eventuale in reparti | gica dell'apparato loco motore

specialistici interessanti per lo | I;

apparato locomotore); | 2) patologia dell'apparato lo-

| comotore I;

2) reparti di pronto soccor- | 3) clinica ortopedica I;

so traumatologico; | 4) traumatologia dell'apparato

3) reparti di ortopedia e | locomotore I;

traumatologia. | 5) radiologia I;

| 6) nozioni di chirurgia d'ur-

| genza e pronto soccorso;

| 7) bioingegneria dell'apparato

| locomotore II.

|


3° Anno: |

|

1) reparti di ortopedia e | 1) anatomia e istologia patolo-

traumatologia (in particolare sa- | gica dell'apparato locomotore II;

le di degenza e sale di gessi). | 2) patologia dell'apparato lo-

| comotore II;

| 3) clinica ortopedica II;

| 4) traumatologia dell'apparato

| locomotore II;

| 5) radiologia II;

| 6) tecnica operatoria I;

| 7) apparato terapia e tecnica

| degli apparecchi gessati;

| 8) elementi di reurnatologia. |


|

4° Anno: |

|

1) reparti di ortopedia e | 1) patologia dell'apparato lo-

traumatologia (frequenza nei re- | comotore III;

parti operatori). | 2) clinica ortopedica III;

| 3) traumatologia dell'apparato

| locomotore III;

| 4) tecnica operatoria II;

| 5) fisiokinesiterapia I;

| 6) neuropatologia dell'apparato

| locomotore ed elettrodiagnostica;

| 7) nozioni di medicina legale.

|


|

5° Anno: |

|

1) reparti di ortopedia e | 1) patologia dell'apparato lo-

traumatologia (frequenza nei re-| comotore IV;

parti operatori); | 2) clinica ortopedica IV;

2) officine ortopediche. | 3) traumatologia dell'apparato

| locomotore IV;

| 4) tecnica operatoria III;

| 5) fisioterapia II.

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Art. 485. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Per conseguire il diploma di specialista i candidati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1979

Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 56

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