DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 531

Type DPR
Publication 1979-06-04
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

diritto di famiglia;

diritto pubblico generale.

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

storia delle istituzioni religiose;

metodologia delle scienze sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1979 Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 45

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: diritto di famiglia; diritto pubblico generale. Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti: storia delle istituzioni religiose; metodologia delle scienze sociali.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1979

Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 45

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.