DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 538
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in logica matematica presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Scuola di specializzazione in logica matematica Art. 228. - E' istituita presso l'Universita' di Siena una scuola di specializzazione in logica matematica. La scuola fa capo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 229. - La durata della scuola e' di due anni: titolo di ammissione e' la laurea in matematica. Potranno essere ammessi anche studenti con altro tipo di laurea, con la modalita' prevista nell'articolo seguente. Art. 230. - Per gli studenti che non sono in possesso della laurea in matematica, una commissione nominata dalla facolta' prescrivera', previo colloquio con l'interessato, una opportuna integrazione del piano di studi. Art. 231. - Al primo anno sono insegnamenti obbligatori: logica I; ricorsivita' I; teoria degli insiemi I. Al secondo anno sono insegnamenti obbligatori: logica II, (e, inoltre, almeno due insegnamenti scelti dallo studente fra i seguenti): complementi di logica; logica applicata; ricorsivita' II; complementi di matematica; algebra della logica; storia della logica; teoria degli insiemi II; teoria dei modelli; teoria della dimostrazione. Art. 232. - Il corso si conclude con un esame finale che consiste nella discussione di una tesi scritta. La tesi deve avere carattere originale. Agli studenti che abbiano superato tale prova la scuola rilascia un diploma di specializzazione in logica matematica. Art. 233. - La facolta' potra' stabilire anno per anno che altri insegnamenti impartiti nell'Universita' di Siena possano sostituire a tutti gli effetti alcuni fra gli insegnamenti elencati nell'art. 231. Art. 234. - Ogni insegnamento comporta un esame da svolgersi con le modalita' previste per gli esami universitari in genere. Art. 235. - I docenti della scuola sono nominati dalla facolta' e possono essere: a) cultori della materia retribuiti a carico dello Stato o della Universita', cui verra' attribuito l'incarico con le modalita' previste dalla legge per i professori incaricati; b) professori visitatori a carico del Consiglio nazionale delle ricerche. Art. 236. - Nel prendere decisioni circa la scuola, la facolta' si avvale dell'opera di un consiglio della scuola costituito: a) da tre esperti nominati dalla facolta' per un biennio; b) dai docenti nella situazione a) di cui all'art. 235; c) da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio nomina un direttore che entra a farne parte e dura in carica due anni. Il direttore esegue o fa eseguire, in stretto collegamento con il consiglio, le decisioni della facolta' e del consiglio stesso. Art. 237. - L'ammontare delle tasse di frequenza alla scuola e' cosi' fissato: tassa di immatricolazione (primo anno di corso) . . . . .L. 12.000 tassa di iscrizione (ogni anno di corso) . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa esami (ogni anno di corso). . . . . . . . . .L. 16.000 contributi di biblioteca (ogni anno di corso) . . . . . .L. 14.000 tassa di diploma (ultimo anno di corso) . . . . . . . . .L. 20.000 tassa di trasferimento per altre sedi . . . . . . . . . .L. 10.000 tassa di registrazione congedi provenienti da altre sedi L. 2.000 rilascio diploma originale (oltre alla tassa erariale) per valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Art. 238. - Per quanto riguarda i locali, i servizi di biblioteca, le aule, la scuola fa capo all'istituto di matematica della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed al corso di laurea in matematica.
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 44
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