DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 564
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennita' di esproprio;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;
Sulla
proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Le opere destinate alla Difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, nei comuni di Gioia del Colle e Mottola (Bari), sono dichiarate di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. I termini entro i quali l'esproprio dovra' essere iniziato e completato sono stabiliti rispettivamente in anni due e cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si omettono i termini per il compimento dei lavori, in quanto l'opera e' stata realizzata in regime di occupazione d'urgenza.
PERTINI RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 281
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