DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1979, n. 575

Type DPR
Publication 1979-06-01
Ultimo aggiornamento 1979-11-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Di concerto con il Ministro della sanita'; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, e all'allegato accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, esportazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 8 della convenzione e art. 27 dell'accordo.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1979

Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 22

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Animati dal desiderio di sviluppare e approfondire la collaborazione nel campo della veterinaria, ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive e da altre malattie degli animali per l'economia nazionale e per la salute delle popolazioni di ambedue i Paesi, come pure nell'intento di facilitare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno convenuto di concludere una convenzione veterinaria, ed a tal fine hanno designato i loro plenipotenziari, e cioe', per il Governo della Repubblica italiana: l'on.le Sottosegretario di Stato per la sanita', Bruno Vecchiarelli, e per il Governo della Repubblica popolare di Polonia: l'on.le Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Andrzej Kacala, i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Allo scopo di prevenire la possibilita' di diffusione di malattie infettive dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente, le due Parti collaboreranno nell'elaborazione e nella realizzazione di interventi veterinari e sanitari relativi alla importazione, esportazione e transito di animali e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per animali. 2. L'importazione, l'esportazione e il transito di animali, di prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, nonche' di alimenti per gli animali dal territorio della Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente potranno aver luogo previa autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. Le Parti contraenti determineranno con un accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia le condizioni veterinarie e sanitarie concernenti l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, nonche' di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente. 2. Nel caso in cui risulti necessario apportare modifiche o integrazioni al suddetto accordo, queste dovranno essere concordate ed accettate per iscritto dalle autorita' veterinarie centrali delle Parti contraenti nella forma di protocolli addizionali all'accordo stesso.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 I servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari relativi ai dati statistici sulle malattie contagiose degli animali e si scambieranno pubblicazioni e informazioni d'ordine veterinario che interessino ambedue le Parti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1. Le Parti contraenti promuoveranno: a) forme di collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e polacchi; b) scambi di competenti funzionari e specialisti veterinari delle due Parti contraenti ai fini di un reciproco aggiornamento sulla situazione sanitaria nel settore degli allevamenti, e sulle esperienze nel campo della scienza, della tecnica e della pratica veterinaria di altri Paesi. 2. Il programma delle visite, degli incontri e degli scambi dei competenti funzionari e degli specialisti veterinari sara' in ogni caso concordato dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. 3. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato che, nel suo interesse, inviera' i propri esperti in missione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. La difficolta' che potranno essere riscontrate nell'applicazione della presente convenzione e dell'accordo negoziato sulla base dell'articolo 2 della stessa convenzione saranno esaminate da una commissione mista. 2. La commissione mista sara' composta da tre membri per Parte, tra i quali almeno due per ciascuna Parte dovranno essere veterinari appartenenti al servizio veterinario centrale. 3. La commissione mista si riunira' alternativamente a Roma e a Varsavia nei termini che saranno concordati dalle Parti ogni qualvolta le Parti stesse lo riterranno necessario. 4. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, non risolte in sede di commissione mista, saranno regolate per via diplomatica.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 La presente convenzione non pregiudica gli impegni derivanti a ciascuna delle Parti contraenti in virtu' della loro rispettiva partecipazione a trattati e ad accordi internazionali.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 La convenzione veterinaria tra l'Italia e la Polonia firmata il 22 luglio 1930 a Roma e' abrogata.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. La presente convenzione entrera' in vigore dopo quindici giorni a partire dalla data in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure richieste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. 2. La presente convenzione rimarra' in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti avra' comunicato per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validita' della convenzione. FATTO a Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, i due resti facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia Andrzej KACALA Per il Governo della Repubblica italiana Bruno VECCHIARELLI Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA CONCERNENTE LE CONDIZIONI VETERINARIE E SANITARIE DA APPLICARE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE ED AL TRANSITO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANCHE ALLO STATO GREZZO. Il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia in conformita' dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano nei riguardi di: solipedi domestici (cavalli, asini e loro ibridi); ruminanti e suini domestici; volatili domestici e uova da cova; conigli, lepri e selvaggina da penna; api; cani e gatti; carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) di animali delle specie bovina, equina (cavallo, asino, e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate; carni di volatili allevati e di conigli domestici, refrigerate o congelate; lepri uccise e selvaggina da penna uccisa, refrigerate o congelate; carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili); preparazioni a base di carne o contenenti carne; estratti di carne ottenuti con un procedimento autorizzato dal Paese importatore; uova e prodotti di uova; latte e prodotti lattieri; pesci e prodotti ittici alimentari, refrigerati o congelati o conservati con un procedimento autorizzato dal Paese importatore; organi e ghiandole, tessuti e liquidi organici per uso opoterapico; prodotti di origine animale, allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farine di carne, di ossa, di sangue, di latte). L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali e dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di confine, porti ed aeroporti sottoposti a controllo veterinario da parte dello Stato nel cui territorio avviene l'importazione o il transito.

Accordo-art. 3

Art. 3. 1. I certificati sanitari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da veterinari di Stato o da veterinari incaricati dallo Stato (veterinari ufficiali). Detti certificati devono attestare che gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo provengono e sono originari dal Paese esportatore. Il numero del certificato sanitario, il timbro ufficiale e la' firma del veterinario devono essere posti su ciascun foglio del certificato. I certificati sanitari vengono redatti in lingua italiana ed in lingua polacca secondo il modello indicato negli annessi 1-21. Il certificato sanitario puo' essere collettivo per gli animali di tutte le specie, fatta eccezione per i certificati relativi agli animali maschi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina destinati alla riproduzione. In tutti i casi un certificato non puo' riguardare che animali della stessa specie, spediti a un solo destinatario e caricati nello stesso veicolo. Nei certificati sanitari che accompagnano gli animali devono essere descritte le caratteristiche dei contrassegni ufficiali o dei dati segnaletici. La data del rilascio dei certificati sanitari deve coincidere con quella del carico. Per gli animali vivi, la validita' del certificato sanitario e' fissata in dieci giorni, dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un Paese terzo, la validita' del certificato e' prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del Paese importatore.

Accordo-art. 4

Art. 4. 1. I solipedi domestici, quale che sia la loro destinazione devono essere accompagnati da un certificato sanitario secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2. 2. I solipedi domestici destinati direttamente al macello vengono bollati con un marchio a fuoco sullo zoccolo anteriore destro con un numero progressivo e sullo zoccolo anteriore sinistro con un marchio a fuoco recante le lettere indicanti il nome del Paese di origine dell'animale: I per la Repubblica italiana e PL per la Repubblica popolare di Polonia. L'importazione di solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformita' alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel Paese importatore.

Accordo-art. 5

Art. 5. 1. I bovini, suini, ovini e caprini destinati all'allevamento o alla produzione della carne devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. 2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonche' le condizioni per riconoscere un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi sono indicate negli annessi A, B, C e D.

Accordo-art. 6

Art. 6. I bovini, suini, ovini e caprini destinati direttamente alla macellazione devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 6, 7 e 8.

Accordo-art. 7

Art. 7. Per i volatili domestici vivi e le uova da cova i servizi veterinari centrali delle Parti si accorderanno sempre preventivamente sulle condizioni sanitarie da rispettare e sul certificato sanitario, tenendo conto della situazione epizootologica del Paese.

Accordo-art. 8

Art. 8. 1. I conigli e le lepri devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato negli annessi 9 e 10. Ciascuna lepre deve essere contrassegnata all'orecchio destro con tatuaggio o marca con le lettere che indicano il nome del Paese di origine dell'animale: I per la Repubblica italiana, PL per la Repubblica popolare di Polonia. 2. La selvaggina da penna deve essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 11. 3. Le api devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 12.

Accordo-art. 9

Art. 9. 1. I cani e i gatti devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non piu' di sei giorni prima del passaggio della frontiera, attestante che durante gli ultimi sei mesi non e' stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali, in una zona del raggio di 20 chilometri. Tenuto conto della situazione epizootologica dei due Paesi, ciascuna delle Parti puo' chiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione. 2. I cani e i gatti di eta' superiore ai tre mesi al seguito di viaggiatori devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto in italiano e in polacco (oppure nella lingua del Paese d'origine con traduzione in francese o inglese) recante i dati segnaletici degli animali e le generalita' del detentore ed attestante che gli animali stessi sono stati vaccinati contro la rabbia da non meno di venti giorni e non piu' di undici mesi dalla data del rilascio del certificato e che sono stati sottoposti con esito favorevole alla visita sanitaria prima della loro partenza. I cani e i gatti al seguito di viaggiatori sono esentati dalla visita veterinaria ai posti di frontiera delle Parti contraenti.

Accordo-art. 10

Art. 10. 1. Le carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) ottenuti dalla macellazione degli animali appartenenti alla specie bovina, equina (cavallo, asino e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 13. 2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso E.

Accordo-art. 11

Art. 11. 1. Le carni di volatili allevati e di conigli domestici devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 14. 2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso F.

Accordo-art. 12

Art. 12. 1. La selvaggina da penna e le lepri uccise, refrigerate o congelate, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 15. 2. La selvaggina da penna uccisa deve essere presentata in carcasse intere eviscerate, spennata o non. Le lepri uccise devono essere presentate in carcasse intere eviscerate, con o senza pelle. 3. A comprova dell'avvenuta ispezione sanitaria la selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere contrassegnate da un bollo a placca di materiale resistente, conforme alle esigenze dell'igiene e tale da non poter essere reimpiegato. Il bollo a placca deve recare in caratteri perfettamente leggibili: nella parte superiore: la sigla IT per l'Italia; la scritta, in lettere maiuscole, POLSKA per la Polonia; al centro: il numero di riconoscimento dello stabilimento di lavorazione; nella parte inferiore: la sigla CEE, per l'Italia la sigla INSP, per la Polonia. 4. La selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere imballate in contenitori (casse, cartoni) nuovi, sufficientemente solidi e resistenti ed igienicamente rispondenti.

Accordo-art. 13

Art. 13. Le carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili), le preparazioni a base di carne o contenenti carne, gli estratti di carne - fatta eccezione per le carni equine in scatola - devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 16.

Accordo-art. 14

Art. 14. 1. I macelli, i laboratori di sezionamento, i depositi frigoriferi e gli stabilimenti in cui si ottengono, si lavorano e si conservano le carni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 devono essere sottoposti a controllo veterinario permanente e riconosciuti idonei alla esportazione dalle autorita' centrali veterinarie delle Parti. Detti stabilimenti devono essere provvisti di un numero di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un apposito registro. Le autorita' veterinarie centrali delle Parti si notificheranno reciprocamente gli elenchi dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione, con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento, suddivisi nelle seguenti liste; lista I: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, refrigerate, con osso, in tagli non inferiori al quarto; lista II: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, congelate, con osso, in tagli non inferiori al quarto; lista III: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, refrigerate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto; lista IV: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, congelate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto; lista V: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni equine, refrigerate o congelate, con osso, in tagli non inferiori al quarto; lista VI: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni equine, refrigerate o congelate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto; lista VII: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni di volatili allevati, refrigerati o congelati; lista VIII: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni di conigli domestici in carcasse, refrigerate o congelate; lista IX: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di selvaggina da penna e lepri uccise, refrigerate o congelate; lista X: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni di conigli domestici in parti di carcassa, refrigerate o congelate; lista XI: stabilimenti per la preparazione di prodotti contenenti carni, compresi i grassi fusi commestibili; lista XII: depositi frigoriferi. 2. Le autorita' veterinarie centrali delle Parti potranno reciprocamente proporre, in ogni momento, modifiche ai precitati elenchi (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'inclusione negli elenchi di nuovi stabilimenti, come pure la reinclusione di stabilimenti sospesi o cancellati, e' subordinata alla accettazione da parte delle autorita' veterinarie centrali del Paese importatore. Gli organi centrali competenti di una Parte contraente possono disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo dell'altra Parte contraente, l'invio di veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti e dei depositi frigoriferi autorizzati all'esportazione. In conseguenza di tali visite potranno essere cancellati dalle liste gli stabilimenti che non siano stati riconosciuti idonei.

Accordo-art. 15

Art. 15. Le uova di volatili in guscio destinate all'alimentazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 17. Le uova sgusciate o le loro parti costitutive (tuorli, albumi) o le uova in polvere devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 18, attestante, tra l'altro, l'assenza di salmonelle o di altri agenti patogeni nel prodotto.

Accordo-art. 16

Art. 16. Il latte ed i prodotti lattieri devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 19.

Accordo-art. 17

Art. 17. I pesci e i prodotti ittici alimentari devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso G ed essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 20.

Accordo-art. 18

Art. 18. Gli organi, le ghiandole, i tessuti e i liquidi organici per uso opoterapico devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso H.

Accordo-art. 19

Art. 19. I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farina di carne, di ossa, di sangue, di latte) devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 21.

Accordo-art. 20

Art. 20. 1. Gli animali ed i prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, enumerati nel presente accordo possono essere rifiutati dal Paese importatore se essi non rispondono alle condizioni previste dal presente accordo. 2. La decisione del veterinario di frontiera concernente il rifiuto deve essere confermata dal servizio veterinario centrale. 3. I motivi del rifiuto devono essere annotati nel certificato sanitario d'origine dal veterinario di frontiera dove e' stato eseguito il controllo. 4. Nel caso di impossibilita' di rinvio degli animali, i servizi veterinari centrali prenderanno immediati contatti per decidere la destinazione degli animali stessi. Tuttavia, qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, stomatite vescicolare contagiosa, morbo di Tesclen, febbre catarrale degli ovini, vaiolo ovino, peste suina classica e peste suina africana, peste equina, encefalomieliti equine, morva, morbo coitale maligno, peste aviare e pseudopeste aviare, tutti gli animali saranno al piu' presto abbattuti. Qualora gli animali siano stati riconosciuti infetti o sospetti di infezione di altre malattie contagiose saranno trattati in conformita' della legislazione veterinaria del Paese importatore. 5. I prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e gli altri prodotti indicati nel presente accordo, qualora non possano essere rinviati, saranno, a spese dell'importatore, sottoposti alla distruzione o eventualmente utilizzati per uso non alimentare, previo il trattamento che sara' prescritto dal servizio veterinario centrale del Paese importatore. 6. In tutti i casi il servizio veterinario centrale del Paese importatore comunichera' nel piu' breve termine al servizio veterinario centrale del Paese esportatore le misure adottate e le circostanze che le hanno motivate.

Accordo-art. 21

Art. 21. 1. I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro Paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto. 2. Gli animali vivi devono essere trasportati in veicoli costruiti ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza e il benessere degli animali stessi conformemente alle norme zoofile di base stabilite dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 depositata a Strasburgo negli archivi del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 22

Art. 22. 1. In caso di insorgenza, sul territorio di una delle Parti, di afta epizootica da virus di tipo esotico o variante esotica, di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa bovina, di peste equina, di peste suina africana, di paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), morbo coitale maligno e morva, il Ministero della sanita' italiano o il Ministero dell'agricoltura polacco sospenderanno immediatamente e per un periodo non inferiore a dodici mesi a partire dall'ultimo caso di malattia l'esportazione dall'intero territorio del Paese degli animali ricettivi alle predette malattie e dei relativi prodotti anche allo stato grezzo nonche' degli altri prodotti che possano costituire veicolo di contagio. Anche se il Paese esportatore e' indenne dalle malattie di cui al precedente comma, non potranno essere rilasciati certificati sanitari per l'esportazione di animali vivi (e delle relative carni) vaccinati contro le suddette malattie prima che siano trascorsi dodici mesi dalla vaccinazione. 2. In caso di insorgenza di stomatite vescicolare contagiosa e di febbre catarrale degli ovini (blue tongue) saranno adottate le misure restrittive di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo limitatamente agli animali vivi recettivi e per un periodo di sei mesi a partire dall'ultimo caso di malattia. 3. In caso di insorgenza di vaiolo ovino, malattia vescicolare dei suini, encefalomieliti equine, saranno adottate le misure restrittive di cui al paragrafo 1 del presente articolo limitatamente agli animali vivi recettivi e per un periodo di tre mesi a partire dall'ultimo caso di malattia.

Accordo-art. 23

Art. 23. 1. In caso di constatazione di una delle malattie indicate all'art. 22 o in caso di propagazione di altre malattie contagiose degli animali sul territorio di una delle Parti, l'altra Parte puo' proibire o limitare l'importazione e il transito degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e di tutti i prodotti che possono costituire veicolo di contagio. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate nei riguardi degli animali vaccinati e delle relative carni quando la vaccinazione possa costituire pericolo di contagio.

Accordo-art. 24

Art. 24. 1. Le precauzioni veterinarie e sanitarie che ciascuna Parte giudichera' opportuno di adottare nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo, per quanto attiene il traffico della frontiera del Paese importatore al luogo di destinazione saranno limitate al minimo indispensabile. 2. Il rilascio dei permessi veterinari per l'importazione degli animali e dei relativi prodotti non puo', in nessun caso, essere limitato da disposizioni che siano in contraddizione con le norme del presente accordo. 3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di verificare e controllare per mezzo di ricerche di laboratorio come vengono applicate le garanzie e le condizioni menzionate nei certificati sanitari. 4. Ciascuna delle Parti ha diritto ad inviare, previa approvazione dell'altra Parte, dei veterinari e degli esperti per accertare le condizioni sanitarie degli allevamenti.

Accordo-art. 25

Art. 25. Le condizioni veterinarie per ottenere il permesso di transito attraverso il territorio di una delle Parti degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo sono stabilite conformemente al regolamento veterinario interno del Paese di transito.

Accordo-art. 26

Art. 26. 1. Ciascuna delle Parti e' obbligata a comunicare all'altra Parte una volta al mese la situazione sanitaria nel proprio territorio nei riguardi delle malattie degli animali considerate ufficialmente contagiose ed enumerate nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (annesso I). 2. I servizi veterinari centrali delle Parti, all'occorrenza, si scambieranno informazioni relative allo stato sanitario degli animali, ai metodi di lotta contro le malattie degli animali ed ai risultati ottenuti. 3. Alla constatazione nel territorio di una delle Parti del primo caso di una delle malattie indicate qui di seguito: peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, vaiolo ovino, afta epizootica, il servizio veterinario centrale di una delle Parti lo segnala per via telegrafica al servizio veterinario centrale dell'altra Parte;questo comunicato deve essere seguito da una informazione scritta relativa alle misure prese per combattere la malattia individuata. 4. Se nel territorio di una delle Parti insorge l'afta epizootica di tipo non esotico, il servizio veterinario centrale di una delle Parti informa il servizio veterinario centrale dell'altra Parte sul virus che ha provocato questa malattia, e, nel caso di necessita', su domanda della Parte interessata, invia il ceppo identificato e relativo antisiero per la tipizzazione. 5. Le Parti si impegnano a comunicarsi i sottotipi e le varianti dei virus A, O, C utilizzati per la preparazione del vaccino antiaftoso destinato alla vaccinazione dei ruminanti da esportare. Per la preparazione del suddetto vaccino non possono essere utilizzati tipi di virus, o varianti esotici.

Accordo-art. 27

Art. 27. Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia concernente la collaborazione nel campo della veterinaria e restera' in vigore durante tutto il periodo della sua validita'. FATTO in Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, due testi facenti egualmente fede. Per il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia Andrzej KACALA Per il Ministero della sanita' della Repubblica italiana Bruno VECCHIARELLI Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Annesso A

La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO A I. - BOVINI ED ALLEVAMENTO BOVINO INDENNI DA TUBERCOLOSI 1. E' considerato indenne da tubercolosi un bovino: a) appartenente ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi del punto 2; b) che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi; c) se di eta' superiore a sei settimane; 1) non ha presentato reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione praticata secondo le disposizioni dell'annesso B non oltre 30 giorni prima del carico; 2) non ha presentato reazione aspecifica. 2. Viene considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale: a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi; b) tutti i bovini di eta' superiore a sei settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali, praticate secondo le disposizioni dell'annesso B, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno d'intervallo. Tuttavia, tale intervallo puo' essere portato a due anni se la totalita' degli allevamenti bovini del Paese e' sotto controllo ufficiale e la percentuale di aziende che comprendono bovini infetti da tubercolosi e' inferiore all'1% durante due periodi di controllo succedentesi a intervalli di un anno. Se la percentuale di aziende infette e' inferiore allo 0,2% durante due periodi di controllo succedentesi a intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni puo' essere portato a tre anni; c) non e' stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se e' di eta' inferiore a sei settimane, ha avuto alla intradermotubercolinizzazione una reazione negativa, valutata secondo i criteri definiti nell'annesso B, punto 21 lettera a). II. - ANIMALI DI SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA E CAPRINA ED ALLEVAMENTO BOVINO, SUINICOLO, OVINO E CAPRINO INDENNI DA BRUCELLOSI. A) BOVINI ED ALLEVAMENTO BOVINO 1. Viene considerato indenne da brucellosi un bovino: a) che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi del punto 2; b) che non presenta alcuna manifestazione clinica di questa malattia; c) se di eta' superiore a dodici mesi, ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro alta siero-agglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'annesso C non oltre 30 giorni prima del carico. Inoltre, quando si tratta di un toro di eta' superiore ai 18 mesi, lo sperma non deve contenere agglutinine brucellari. 2. Viene considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino nel quale: a) non vi sono bovini che siano stati vaccinati contro la brucellosi con ma vaccino vivo; b) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi; c) tutti i bovini di eta' superiore a dodici mesi: aa) hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro a due siero-agglutinazioni ufficiali praticate a sei mesi di intervallo e secondo le disposizioni dell'annesso C; la prima siero-agglutinazione puo' essere sostituita da tre prove dell'anello (ringtest), effettuate ad almeno tre mesi d'intervallo a condizione tuttavia che la 2ª siero-agglutinazione sia eseguita non prima di sei settimane dopo la terza prova dell'anello. bb) sono controllati ogni anno, per accertare l'assenza di brucellosi, con le prove dell'anello effettuate ad almeno tre mesi d'intervallo e con due prove dell'anello ed una sieroagglutinazione effettuata ad almeno tre mesi d'intervallo; quando non e' possibile l'applicazione della prova dell'anello, si devono effettuare ogni anno due siero-agglutinazioni eseguite a sei mesi d'intervallo; tuttavia se la totalita' degli allevamenti bovini del Paese e' sotto controllo veterinario ufficiale e non presenta un tasso d'infezione brucellare superiore a 1%, e' sufficiente procedere ogni anno a due prove dell'anello, che devono essere sostituite (se non sono realizzabili) da una siero-agglutinazione. b) che si trova al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale da almeno un anno non e' stato ufficialmente accertato alcun caso di brucellosi suina; c) nel quale i, bovini che si trovano contemporaneamente nell'azienda sono ufficialmente indenni da brucellosi. C) OVINI E CAPRINI ED ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO 1. Viene considerato indenne da brucellosi un ovino e un caprino: a) che appartiene ad un allevamento ovino o caprino ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi del punto 2; b) che non presenta alcuna manifestazione clinica in questa malattia; c) se di eta' superiore a sette mesi, ha presentato un tasso brucellare inferiore, a 30 U.I. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'annesso C, non oltre trenta giorni prima del carico 2. Viene considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento ovino o caprino nel quale: a) non vi sono animali di specie orina o caprina vaccinati contro la brucellosi; b) tutti gli ovini o caprini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi; c) tutti gli ovini o caprini di eta' superiore a sette mesi: aa) hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro a due siero-agglutinazioni ufficiali praticate a sei mesi d'intervallo, e secondo le disposizioni dell'annesso C; bb) sono controllati ogni anno con una siero-agglutinazione per accertare l'assenza di brucellosi; d) non e' stato introdotto alcun ovino o caprino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si verifichi che detto animale proviene da un allevamento ovino o caprino ufficialmente indenne da brucellosi e, se e' di eta' superiore a sette mesi, ha presentato, ad una siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima dell'introduzione nell'allevamento, un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

Annesso B

La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO B NORME IN MATERIA DI FABBRICAZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELLE TUBERCOLINE 1. Le tubercolinizzazioni controllate ufficialmente debbono essere effettuate con tubercolina PPD/bovina/ o con tubercolina preparata su terreno sintetico e concentrata a caldo. 2. Per il controllo della tubercolina PPD deve essere usata una tubercolina standard conforme al campione internazionale PPD rilasciato dallo "Staetens Seruminstitut" di Copenaghen. Questa tubercolina standard deve essere distribuita dal "Central Diergeneeskunding Institut Afdeling", Rotterdam. 3. Per il controllo delle tubercoline cosiddette sintetiche deve essere usata una tubercolina standard conforme al campione internazionale di vecchia tubercolina rilasciato dallo "Staetens Seruminstitut" di Copenaghen. Questa tubercolina standard deve essere distribuita dal "Paul Ehrlich Institut" di Francoforte sul Meno. 4. Le tubercoline debbono essere preparate con uno dei sottoindicati ceppi di BK di tipo bovino ed umano: a/An 5; B/ Vallee; C/ Behring; d/ 14 PN. 5. Il PH delle tubercoline deve essere compreso tra 6,5 e 7. 6. Come agente conservativo si puo' impiegare, nelle tubercoline, solamente il fenolo alla concentrazione dello 0,5 p. 100. 7. I limiti di tempo per l'utilizzazione delle tubercoline; purche' esse siano conservate ad una temperatura di circa +4 gradi C, sono i seguenti: a) tubercoline PPD liquide: 6 mesi; tubercolina PPD liofilizzata: 5 anni; b) tubercoline cosiddette sintetiche, non diluite: 5 anni; tubercoline cosiddette sintetiche, diluite: 2 Anni. 8. Le tubercoline devono essere controllate da Istituti ufficiali. 9. Il controllo ufficiale deve essere esercitato sia sulle tubercoline pronte per l'uso e confezionate in flaconi, sia sull'intera quantita' di una partita di tubercolina prima del condizionamento, a condizione che il successivo inflaconamento venga effettuato alla presenza di un rappresentante dell'autorita' competente. 10. Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato sia con metodi biologici, sia anche con il metodo chimico quando trattasi di tubercolina PPD. 11. Le tubercoline devono essere sterili. 12. Un controllo d'innocuita' della tubercolina riguardante la non tossicita' e l'assenza di proprieta' irritanti, deve essere effettuato nel modo seguente: a) Non-tossicita' - Le prove devono essere effettuate su topi e Su cavie. Topi - Iniezioni sottocutanea di 0,5 ml. tubercolina su due topi del peso di 16-20 grammi. Se entro due ore non appaiono i sintomi netti di una intossicazione si puo' ammettere che il prodotto non contenga quantita' eccessive d'acido fenico. Cavie - Le cavie devono essere di peso compreso tra 350 e 500 grammi. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 1 ml per 100 grammi di peso vivo. Per quanto riguarda la tecnica da usare in questo caso, bisogna procedere seguendo una delle due metodiche qui sotto descritte: aa) La tubercolina e' iniettata soffocate nella regione del ventre di due cavie - Essa puo' essere considerata come conforme se le cavie cosi' trattate accusano tuttalpiu' per due giorni una forte infiltrazione che, senza presentare necrosi, si riassorbe dal terzo giorno e non e' piu' percettibile dopo sei giorni. Se compare necrosi della pelle del ventre o l'infiltrazione non scompare entro sei giorni, la tubercolina e' da scartare. bb) La dose di tubercolina viene iniettata intraperitonealmente a due cavie. Gli animali restano in osservazione per sei settimane, durante il quale periodo non deve essere constatato alcun sintomo clinico specifico ne' perdita di peso. Trascorse le sei settimane gli animali vengono abbattuti e si procede alla verifica dell'assenza di lesioni tubercolari; in particolare vengono allestiti preparati istologici di milza, legato e polmoni. Le stesse operazioni vengono effettuate su ogni animale che venga a morte in questo tasso di tempo. b) Assenza di proprieta' irritanti - Si pratica una inoculazione intradermica nella pelle del fianco, precedentemente rasata, di tre cavie, in ragione (li 2.500 unita' internazionali di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Nessuna reazione deve essere osservata dopo quaranta ore. 13. Le tubercoline devono essere sottoposte ad analisi chimica tendente ad accertare l'esatto dosaggio del fenolo e l'eventuale presenza di un altro agente conservativo. 14. Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata nel seguente modo: Tre cavie, mai in precedenza sottoposte a sperimentazioni scientifiche, ricevono per tre volte, con intervalli di cinque giorni, una iniezione intradermica di 500 unita' internazionali di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Queste cavie vengono sottoposte quindici giorni piu' tardi ad una iniezione intradermica della stessa dose di tubercolina. Esse non devono presentare una reazione diversa da quella di cavie dello stesso peso, mai in precedenza sottoposte a sperimentazioni scientifiche, trattate, a scopo di controllo, con la stessa dose di tubercolina. 15. Un controllo di attivita' deve essere effettuato secondo il metodo fisico-chimico e secondo i metodi biologici: a) Metodo fisico-chimico. Questo metodo, valido per la tubercolina PPD, e' basato sulla precipitazione della proteina tubercolare mediante acido tricloroacetico. Il tasso d'azoto viene determinato per distillazione con Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto totale in PPD e' il fattore 6,25. b) Metodi biologici - Questi metodi sono validi per le tubercoline preparate su terreno sintetico e per la PPD: essi sono basati sul raffronto tra le tubercoline da titolare e le tubercoline standards. 16. Il campione internazionale della vecchia tubercolina contiene 100.000 U.I./ml. 17. Il campione internazionale della PPD e' rilasciato allo stato liofilizzato, una U.I. = 0,00002 mg di proteina tubercolare. Il flacone contiene 2 mg di proteina tubercolare. Le tubercoline sottoposte dai fabbricati al controllo effettuato da istituti statali ufficialmente autorizzati devono avere la stessa attivita' della tubercolina campione, cioe' devono contenere 100.000 U.I./ml. 18. a) Controllo d'attivita' su cavie - Devono venir usate cavie albine del peso compreso tra 400 e 600 grammi. Queste cavie albine devono essere in buono stato di salute e si deve verificare, mediante palpazione se, al momento dell'inoculazione della tubercolina, il loro tono muscolare e' restato normale malgrado la precedente sensibilizzazione: aa) La sensibilizzazione delle cavie deve essere ottenuta tramite inoculazione sperimentale: iniezione sottocutanea, nella regione della coscia e nella regione della nuca, di circa 0,5 mg di bacilli tubercolari in emulsione fisiologica. In questo caso si deve impiegare il ceppo di tipo bovino che viene fornito, dietro richiesta, da "Paul Ehrliech-Institut" di Francoforte sul Meno. Bisogna evitare di iniettare una dose troppo forte, affinche' le cavie conservino il loro peso sino al momento della loro utilizzazione. bb) Qualunque sia la tecnica di titolazione impiegata, la valutazione dei risultati deve sempre essere basata sul raffronto tra la tubercolina in esame e la tubercolina standard; il risultato deve essere espresso in unita' internazionali per ml. b) Controllo d'attivita' su bovini - Quanto il controllo e' effettuato su bovini, le reazioni ottenute sa bovini tubercolosi impiegando la tubercolina in esame devono essere uguali a quelle provocate da dosi identiche di tubercolina standard. 19. La tubercolinizzazione deve essere effettuata con unica iniezione intradermica sulla regione del collo o della spalla. 20. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 5.000 unita' internazionali di PPD o di tubercolina sintetica. 21. Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto: a) In Italia alla settantaduesima ora e valutato con la metodica qui sotto indicata: aa) Reazione negativa se si osserva solo un rigonfiamento circoscritto con aumento di spessore della piega della cute non eccedente i 2 mm, senza segni clinici quali consistenza pastosa, essudazione, necrosi, dolorabilita' o reazione infiammatoria dei linfatici e delle linfoghiandole della regione; bb) Reazione positiva se si osservano sintomi cimici quali quelli indicati al punto aa/ o un aumento di spessore della piega della cute superiore a 2 mm. b) In Polonia tra 66ª e la 78ª ora e valutato con i criteri seguenti: aa) Reazione negativa: spessore della piega della pelle inferiore a 3 mm per gli allevamenti indenni da tubercolosi, o interiore a 1,5 non per gli allevamenti non indenni da tubercolosi; bb) Reazione positiva: spessore della piega della pelle di 3,6 mm. o piu'; cc) Nella valutazione della prova tubercolinica la manifestazione di sintomi cimici, quali consistenza pastoso del punto d'inoculazione, essudazione, necrosi, dolorabilita', reazione infiammatoria dei linfatici e delle linfoghiandole della regione, sara' considerata come reazione positiva.

Annesso C

La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO C BRUCELLOSI BOVINA A) SIERO-AGGLUTINAZIONE 1. Il siero agglutinazione standard deve essere conforme al siero campione preparato dal "Veterinary Laboratory Wey-bridge" - Surrey - Inghilterra. La fiala deve contenere 1.000 unita' internazionali agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino. 2. Per l'Italia la fornitura del siero standard deve essere assicurata dal "Bundesgendheitsant" di Berlino. 3. Il tasso di agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in unita' internazionali per ml/ per esempio: siero x 80 U.I. per ml/. 4. La lettura della siero-agglutinazione lenta in provetta deve essere fatta a 50 p. 100 o 75 p. 100 d'agglutinazione, l'antigene utilizzato dovendo essere stato titolato in condizioni identiche con siero standard. 5. L'agglutinabilita' dei diversi antigeni con siero standard deve essere compresa entro i seguenti limiti: se la lettura viene fatta a 50 p. 100: tra 1/600 e 1/1000; se la lettura viene fatta a 75 p. 100: tra 1/500 e 1/750. 6. Per la preparazione dell'antigene destinato alla siero-agglutinazione in provetta/metodo lento/, si devono utilizzare i ceppi Weybridge n. 99 e U.S.D.A. 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilita' equivalente. 7. I terreni di cultura impiegati sia per la conservazione del ceppo in laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo che non favoriscano la dissociazione batterica (S-R). 8. L'emulsione batterica deve essere fatta in soluzione Fisiologica (NaCl 8,5 p 100), fenicata a 0,5 p. 100. Non deve essere impiegato il formolo. 9. Gli antigeni devono essere controllati da istituti ufficiali. 10. Gli antigeni possono essere rilasciati allo stato concentrato purche' sull'etichetta del flacone sia menzionato il fattore di diluizione da impiegare. 11. Per effettuare una siero-agglutinazione si devono preparare almeno tre diluizioni per ciascun siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in maniera tale che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nella provetta intermedia. In caso di reazione positiva in questa provetta, il siero sospetto ha quindi almeno 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro. 12. I sieri degli ovini e dei caprini devono essere diluiti in soluzione di NaCL 5% invece che in soluzione fisiologica (NaCL 0,85). B) PROVA DELL'ANELLO (RING-TEST) 13. Il ring-test deve essere eseguito sul contenuto di ogni bidone di latte dell'azienda. 14. Si considera come standard l'antigene proveniente da tino dei sottoindicati Istituti ufficiali: a) Germania - Bundesgesundheitsamt - Berlino; b) Olanda - Central Diergeneeskunding Institut Afdeling - Rotterdam; c) CSSR - Ustav pro Statni kontrolu veterinarnich bio-preparatu' a leciv, Brno. 15. L'antigene puo' essere colorato solo con ematossilina o tetrazolium; bisogna dare la preferenza all'ematossilina. 16. La reazione deve essere effettuata in provette di diametro di 8 - 10 mm. 17. La reazione deve essere effettuata con 1 ml di latte, addizionato di 0,05 ml di uno degli antigeni colorati. 18. La sospensione di latte ed antigene deve essere posta in termostato a 37 gradi C per un tempo compreso tra un minimo di quarantacinque minuti ed un massimo di sessanta minuti. 19. La reazione deve essere effettuata intorno alla diciottesima ora dopo la mungitura e valutata secondo i seguenti criteri: a) Reazione negativa: latte colorato, crema decolorata; b) Reazione positiva: latte e crema colorate in maniera uguale oppure latte decolorato e crema colorata. 20. Non deve essere aggiunto formolo al campione. L'unico prodotto la cui aggiunta sia autorizzata e' il cloruro mercurico in soluzione 0,2 p. 100 (0) e, in questo caso, la proporzione tra la quantita' di latte e la soluzione di cloruro mercurico deve essere di 10 a 1.

Annesso D

La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO D ESAME DEL LATTE 1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficialmente autorizzati. 2. I campioni del latte devono venir prelevati osservando le seguenti condizioni: a) i capezzoli della mammella devono essere disinfettati preventivamente con alcool al 70 p. 100; b) durante il riempimento le provette devono essere mantenute in posizione inclinata; c) i campioni di latte devono venir prelevati all'inizio della mungitura dopo l'eliminazione di alcuni getti da ciascun capezzolo; d) da ciascun quarto mammario deve venir prelevato un campione; i tratti di questi campioni non possono venir mescolati; e) ciascun campione, deve contenere almeno: 10 ml di latte; f) se e' necessaria una sostanza conservante, si deve utilizzare l'acido borico allo 0,5 p. 100; g) ciascuna provetta deve avere un'etichetta con le seguenti indicazioni: numero della marca auricolare o di qualsiasi altro mezzo di identificazione dell'animale; indicazione del quarto mammario; data ed ora del prelievo; h) i campioni vengono accompagnati da un documento nel quale devono essere indicati: il nome e l'indirizzo del medico veterinario ufficiale; il nome e l'indirizzo del proprietario; gli elementi di identificazione dell'animale; lo stadio di lattazione. 3. L'analisi deve essere effettuata 30 giorni al massimo prima del carico e deve sempre comprendere un esame batteriologico ad un White-Side-Test (W.S.T.) o un Californian-Mastitif-Test (C.M.T.). I risultati di questi due esami devono essere negativi, sous reserve des dispositions suivantes: a) Se il risultato dell'esame batteriologico e' positivo, pur in assenza di uno stato infiammatorio evidente, ed il risultato del W.S.T. (o del C.M.T.) e' negativo, si deve effettuare un secondo esame batteriologico almeno dieci giorni dopo, entro il limite dei trenta giorni sopra previsto. Questo secondo esame deve stabilire: aa) la scomparsa dei germi patogeni; bb) l'assenza di antibiotici. Inoltre l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere confermata da un nuovo W.S.T. (o un nuovo C.M.T.) che deve dare risultato negativo. b) Se il risultato dell'esame batteriologico e' negativo, mentre il W.S.T. (o il C.M.T.) e' positivo si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo. 4. L'esame batteriologico deve comprendere: a) insemenzamento del latte, su piastra Petri, su agar-agar al sangue bovino od ovino; b) insemenzamento delle latte su terreno T.K.T. o su terreno di Edwards. L'esame batteriologico deve mirare all'identificazione di ogni germe patogeno e non puo' limitarsi alla messa in evidenza di streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni. A tal fine, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute dall'insemenzamento sui terreni culturali sopra citati, deve essere raggiunta sfruttando le tecniche batteriologiche classiche di differenziazione, quali l'impiego del terreno di Chapman, per l'identificazione degli stafilococchi e dei diversi terreni selettivi per l'identificazione degli enterobatteri. 5. L'esame citologico completo viene effettuato per mettere in evidenza un eventuale stato infiammatorio specifico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico. Questo stato infiammatorio viene stabilito quando il numero di leucociti, secondo la tecnica di determinazione di Breed, supera 500.000 leucociti per millilitro ed il rapporto tra mononucleati e polinucleati e' inferiore a 0,5.

Annesso E-art. 1

La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO E ELENCO DELLE GARANZIE E DELLE CONDIZIONI ZOOSANITARIE E TECNICO-IGIENICO SANITARIE PER GLI SCAMBI DI CARNI BOVINE, EQUINE, SUINE, OVINE E CAPRINE TRA ITALIA E POLONIA. Art. 1. Le carni bovine, equine (cavallo, asino, mulo), suine, ovine, caprine, con o senz'osso, refrigerate o congelate, destinate agli scambi italo-polacchi devono: a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto o di carni disossate, in laboratori di selezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dalle autorita' centrali veterinarie del Paese esportatore idonei all'esportazione, in conformita' delle disposizioni di cui ai capitoli I, II, II dell'allegato A; b) provenire da animali nati ed allevati nel territorio del Paese esportatore o da animali che abbiano soggiornato nel territorio del Paese esportatore da almeno tre mesi prima del giorno della loro macellazione. Sara' comunque sospesa l'importazione di carni qualora il Paese esportatore introduca nel proprio territorio animali o carni da Paesi nei confronti dei quali il Paese importatore abbia fatto divieto d'importazione per ragioni d'ordine epizootico od igienico-sanitario per i suddetti animali o carni o prodotti; c) provenire da animali originari da azienda nella quale non si sia verificato; alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la macellazione, per gli animali di specie bovina, ovina, caprina e suina; alcun caso di brucellosi nei 42 giorni precedenti la macellazione per gli animali di specie bovina, ovina caprina e suina; alcun caso di peste suina classica nei 40 giorni precedenti la macellazione, per gli animali di specie suina, carbonchio ematico nei 15 giorni precedenti la macellazione per gli animali di specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina. d) provenire da animali originari da zona nella quale, entro il raggio di 10 chilometri, non si siano verificati: alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la macellazione, per gli animali della specie bovina, suina, ovina, caprina; alcun caso di peste suina classica, per gli animali della specie suina, nei 40 giorni precedenti la macellazione; e) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera a), conformemente alle disposizioni degli allegati A e B; f) provenire da animali da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani ed atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato B; g) essere state sottoposte a ispezione sanitaria veterinaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformita' delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato B e non aver presentato alcuna alterazione ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate, sempre che sia stato constatato, se necessario per mezzo anche di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; h) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine; i) essere munite di bollo, in conformita' delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato C; j) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformita' delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato B e del capitolo IX dell'allegato C; l) essere conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dalle autorita' centrali veterinarie del Paese esportatore e posti sotto controllo veterinario, qualora si tratti di carni congelate ottenute negli stabilimenti di cui alla precedente lettera a), ma stoccate in depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei suddetti stabilimenti, in attesa della spedizione; in detti depositi e' fatto divieto di manipolare le carni destinate all'esportazione; m) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformita' delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C; n) aver subito, se appartenenti alla specie suina, un esame trichinoscopico con esito negativo; Nei comuni in cui sono stati allevati i suini dai quali sono state ottenute le carni, come pure nei comuni limitrofi non si sono verificati casi di trichinosi negli ultimi tre anni e, in ogni caso, il voivodato (per la Polonia) o la provincia (per l'Italia) d'origine dei suini stessi deve essere indenne da trichinosi da almeno 3 anni; ovvero: nei voivodati (per la Polonia) o nelle province (per l'Italia) in cui sono stati allevati detti suini non si sono verificati casi di trichinosi nei tre anni precedenti il giorno della macellazione e le carni sono state conservate a -30 gradi C per 12 giorni o a -25 gradi C per 25 giorni; o) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello indicate nell'annesso 13.

Annesso E-art. 2

Art. 2. Possono inoltre essere destinate agli scambi le carni ottenute: da verri e suini criptorchidi; da animali macellati d'urgenza; da animali in scadente stato di nutrizione; da animali nei quali sia stata constatata una qualsiasi forma di tubercolosi oppure la presenza di uno o piu' cisticerchi; da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale od antiormonale a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana. Sono parimenti vietati gli scambi di: parti di carcassa o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche, nonche' malformazioni e le alterazioni di cui alla lettera g) del precedente articolo 1; carni di colore, odore, sapore e consistenza anormale; carni immature; carni trattate con sostanze coloranti o conservanti, con sostanze inteneritrici, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana; carni contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legge del Paese importatore; carni venute a contatto con sostanze che influiscano sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrita', genuinita' e conservabilita'; carni adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.

Annesso E-art. 3

Art. 3. Le carni possono essere presentate all'importazione nelle seguenti condizioni: I) CARNI BOVINE refrigerate o congelate Con osso in: carcasse scuoiate (limitatamente a bovini di eta' non superiore a tre mesi); selle (limitatamente a bovini di eta' non superiore a tre mesi); mezzene; quarti compensati; quarti anteriori; quarti posteriori; quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorsolombare); quarti posteriori tipo pistola con o senza rigetto; cosce; gambe; avambracci; regione dorso-lombare intera o divisa in non piu' di tre pezzi; regione del garrese e parte della regione della spalla. Senz'osso in: quarti anteriori, interi o divisi in non piu' di 5 pezzi, ricomponibili; quarti posteriori, interi o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili; quarti anteriori o posteriori ridotti (senza regione dorsale lombare), interi o divisi in non piu' di 3 pezzi ricomponibili; cosce intere o divise in non piu' di 4 pezzi merceologicamente definiti; spalle, intere o divise in non piu' di 4 pezzi merceologicamente definiti; regioni dorso-lombari, intere o divise in non piu' di 3 pezzi (filetti, controfiletti, lombate); regione del garrese e parte della regione della spalla; regione del fianco e dell'addome; gamba in un solo pezzo; avambraccio in un solo pezzo. Le carni di vitello, il cui peso in carcassa sia inferiore a 80 chili, possono essere presentate all'importazione solamente in: carcasse scuoiate; mezzene; selle; busti. II) CARNI EQUINE refrigerate o congelate (cavallo, asino, mulo) Coni osso in: carcasse scuoiate (limitatamente agli equini di eta' non superiore a un mese); mezzene; quarti compensati; quarti anteriori; quarti posteriori; quarti posteriori ridotti; quarti posteriori tipo pistola; cosciotti; regioni dorso-lombari intere o divise in non piu' di 3 pezzi Senz'osso in: quarti anteriori interni o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili; quarti posteriori interi o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili; cosciotti in un solo pezzo; cosce intere o divise in non piu' di 4 pezzi merceologica mente definiti; regioni dorso-lombari intere o divise in non piu' di 3 pezzi (filetti; controfiletti, lombate). III) CARNI SUINE refrigerate o congelate Con osso in: carcasse intere depilate con o senza lardo (limitatamente ai suini di eta' non superiore a 4 settimane); mezzene con o senza lardo; mezzene ridotte (private della pancetta) con o senza lardo; quarti con o senza lardo; prosciutti e spalle con o senza lardo; regioni dorso-lombari intere o divise in non piu' di 3 pezzi (carre', lonza, lombata); regioni cervicali (coppa e osso collo); pancette. Senz'osso in: prosciutto con o senza lardo, in un solo pezzo; spalle, con o senza lardo, in un solo pezzo; carre' con o senza lardo, in un sol pezzo; lonza con o senza lardo, in un sol pezzo; lombata con o senza lardo, in un sol pezzo; coppe con o senza lardo, in un sol pezzo; filetti in un sol pezzo; pancette in un sol pezzo; lardi. IV) CARNI OVINE E CAPRINE refrigerate o congelate Con osso in: carcasse intere scuoiate (per gli agnelli e capretti da latte con o senza testa e coda); mezzene; quarti; spalla intera o squadrata; cosciotto intero o a taglio corto; regioni dorso-lombari, in uno o due pezzi. Senz'osso in: mezzene in un sol pezzo; quarti interi o divisi in non piu' di 3 pezzi merceologicamente definiti; regione dorso-lombare intera o divisa in non piu' di due pezzi. V) FRATTAGLIE refrigerate o congelate Per la specie bovina: cervelli; timo; lingua; cuori; reni; fegati, solo congelati; trippe sbiancate (crude o cotte), solo congelate; code e zampe (scottate e depilate), solo congelate. Per la specie equina: lingua; cuore; fegato, solo congelato. Per la specie suina: cervelli; timo; lingue; cuori; reni; fegati, solo congelati; stomaci, solo congelati; testa (scottata e depilata), solo congelata; zampe (scottate e depilate), solo congelate. Per la specie ovina: cervelli; timo; lingue; reni; cuori; fegati, solo congelati; stomaci, solo congelati.

Annesso E-art. 4

Art. 4. Ai sensi del presente elenco s'intende per: a) carni: tutte le parti degli animali domestici appartenenti alla specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, adatte per il consumo alimentare umano; b) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, inoltre per i bovini, gli ovini, i caprini ed i solipedi, dopo scuoiamento; c) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa; d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago; e) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da materiale inodore, incolore, trasparente igienicamente idoneo; f) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, ecc.) per riporvi le carni gia' confezionate, in conformita' della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.

Annesso E-Allegato A

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