DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1979, n. 575
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Di concerto con il Ministro della sanita'; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, e all'allegato accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, esportazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 8 della convenzione e art. 27 dell'accordo.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 22
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Animati dal desiderio di sviluppare e approfondire la collaborazione nel campo della veterinaria, ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive e da altre malattie degli animali per l'economia nazionale e per la salute delle popolazioni di ambedue i Paesi, come pure nell'intento di facilitare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno convenuto di concludere una convenzione veterinaria, ed a tal fine hanno designato i loro plenipotenziari, e cioe', per il Governo della Repubblica italiana: l'on.le Sottosegretario di Stato per la sanita', Bruno Vecchiarelli, e per il Governo della Repubblica popolare di Polonia: l'on.le Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Andrzej Kacala, i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Allo scopo di prevenire la possibilita' di diffusione di malattie infettive dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente, le due Parti collaboreranno nell'elaborazione e nella realizzazione di interventi veterinari e sanitari relativi alla importazione, esportazione e transito di animali e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per animali. 2. L'importazione, l'esportazione e il transito di animali, di prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, nonche' di alimenti per gli animali dal territorio della Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente potranno aver luogo previa autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Le Parti contraenti determineranno con un accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia le condizioni veterinarie e sanitarie concernenti l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, nonche' di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente. 2. Nel caso in cui risulti necessario apportare modifiche o integrazioni al suddetto accordo, queste dovranno essere concordate ed accettate per iscritto dalle autorita' veterinarie centrali delle Parti contraenti nella forma di protocolli addizionali all'accordo stesso.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 I servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari relativi ai dati statistici sulle malattie contagiose degli animali e si scambieranno pubblicazioni e informazioni d'ordine veterinario che interessino ambedue le Parti.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Le Parti contraenti promuoveranno: a) forme di collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e polacchi; b) scambi di competenti funzionari e specialisti veterinari delle due Parti contraenti ai fini di un reciproco aggiornamento sulla situazione sanitaria nel settore degli allevamenti, e sulle esperienze nel campo della scienza, della tecnica e della pratica veterinaria di altri Paesi. 2. Il programma delle visite, degli incontri e degli scambi dei competenti funzionari e degli specialisti veterinari sara' in ogni caso concordato dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. 3. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato che, nel suo interesse, inviera' i propri esperti in missione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. La difficolta' che potranno essere riscontrate nell'applicazione della presente convenzione e dell'accordo negoziato sulla base dell'articolo 2 della stessa convenzione saranno esaminate da una commissione mista. 2. La commissione mista sara' composta da tre membri per Parte, tra i quali almeno due per ciascuna Parte dovranno essere veterinari appartenenti al servizio veterinario centrale. 3. La commissione mista si riunira' alternativamente a Roma e a Varsavia nei termini che saranno concordati dalle Parti ogni qualvolta le Parti stesse lo riterranno necessario. 4. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, non risolte in sede di commissione mista, saranno regolate per via diplomatica.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 La presente convenzione non pregiudica gli impegni derivanti a ciascuna delle Parti contraenti in virtu' della loro rispettiva partecipazione a trattati e ad accordi internazionali.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 La convenzione veterinaria tra l'Italia e la Polonia firmata il 22 luglio 1930 a Roma e' abrogata.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. La presente convenzione entrera' in vigore dopo quindici giorni a partire dalla data in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure richieste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. 2. La presente convenzione rimarra' in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti avra' comunicato per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validita' della convenzione. FATTO a Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, i due resti facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia Andrzej KACALA Per il Governo della Repubblica italiana Bruno VECCHIARELLI Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA CONCERNENTE LE CONDIZIONI VETERINARIE E SANITARIE DA APPLICARE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE ED AL TRANSITO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANCHE ALLO STATO GREZZO. Il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia in conformita' dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano nei riguardi di: solipedi domestici (cavalli, asini e loro ibridi); ruminanti e suini domestici; volatili domestici e uova da cova; conigli, lepri e selvaggina da penna; api; cani e gatti; carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) di animali delle specie bovina, equina (cavallo, asino, e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate; carni di volatili allevati e di conigli domestici, refrigerate o congelate; lepri uccise e selvaggina da penna uccisa, refrigerate o congelate; carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili); preparazioni a base di carne o contenenti carne; estratti di carne ottenuti con un procedimento autorizzato dal Paese importatore; uova e prodotti di uova; latte e prodotti lattieri; pesci e prodotti ittici alimentari, refrigerati o congelati o conservati con un procedimento autorizzato dal Paese importatore; organi e ghiandole, tessuti e liquidi organici per uso opoterapico; prodotti di origine animale, allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farine di carne, di ossa, di sangue, di latte). L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali e dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.
Accordo-art. 2
Art. 2. Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di confine, porti ed aeroporti sottoposti a controllo veterinario da parte dello Stato nel cui territorio avviene l'importazione o il transito.
Accordo-art. 3
Art. 3. 1. I certificati sanitari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da veterinari di Stato o da veterinari incaricati dallo Stato (veterinari ufficiali). Detti certificati devono attestare che gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo provengono e sono originari dal Paese esportatore. Il numero del certificato sanitario, il timbro ufficiale e la' firma del veterinario devono essere posti su ciascun foglio del certificato. I certificati sanitari vengono redatti in lingua italiana ed in lingua polacca secondo il modello indicato negli annessi 1-21. Il certificato sanitario puo' essere collettivo per gli animali di tutte le specie, fatta eccezione per i certificati relativi agli animali maschi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina destinati alla riproduzione. In tutti i casi un certificato non puo' riguardare che animali della stessa specie, spediti a un solo destinatario e caricati nello stesso veicolo. Nei certificati sanitari che accompagnano gli animali devono essere descritte le caratteristiche dei contrassegni ufficiali o dei dati segnaletici. La data del rilascio dei certificati sanitari deve coincidere con quella del carico. Per gli animali vivi, la validita' del certificato sanitario e' fissata in dieci giorni, dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un Paese terzo, la validita' del certificato e' prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del Paese importatore.
Accordo-art. 4
Art. 4. 1. I solipedi domestici, quale che sia la loro destinazione devono essere accompagnati da un certificato sanitario secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2. 2. I solipedi domestici destinati direttamente al macello vengono bollati con un marchio a fuoco sullo zoccolo anteriore destro con un numero progressivo e sullo zoccolo anteriore sinistro con un marchio a fuoco recante le lettere indicanti il nome del Paese di origine dell'animale: I per la Repubblica italiana e PL per la Repubblica popolare di Polonia. L'importazione di solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformita' alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel Paese importatore.
Accordo-art. 5
Art. 5. 1. I bovini, suini, ovini e caprini destinati all'allevamento o alla produzione della carne devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. 2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonche' le condizioni per riconoscere un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi sono indicate negli annessi A, B, C e D.
Accordo-art. 6
Art. 6. I bovini, suini, ovini e caprini destinati direttamente alla macellazione devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 6, 7 e 8.
Accordo-art. 7
Art. 7. Per i volatili domestici vivi e le uova da cova i servizi veterinari centrali delle Parti si accorderanno sempre preventivamente sulle condizioni sanitarie da rispettare e sul certificato sanitario, tenendo conto della situazione epizootologica del Paese.
Accordo-art. 8
Art. 8. 1. I conigli e le lepri devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato negli annessi 9 e 10. Ciascuna lepre deve essere contrassegnata all'orecchio destro con tatuaggio o marca con le lettere che indicano il nome del Paese di origine dell'animale: I per la Repubblica italiana, PL per la Repubblica popolare di Polonia. 2. La selvaggina da penna deve essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 11. 3. Le api devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 12.
Accordo-art. 9
Art. 9. 1. I cani e i gatti devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non piu' di sei giorni prima del passaggio della frontiera, attestante che durante gli ultimi sei mesi non e' stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali, in una zona del raggio di 20 chilometri. Tenuto conto della situazione epizootologica dei due Paesi, ciascuna delle Parti puo' chiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione. 2. I cani e i gatti di eta' superiore ai tre mesi al seguito di viaggiatori devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto in italiano e in polacco (oppure nella lingua del Paese d'origine con traduzione in francese o inglese) recante i dati segnaletici degli animali e le generalita' del detentore ed attestante che gli animali stessi sono stati vaccinati contro la rabbia da non meno di venti giorni e non piu' di undici mesi dalla data del rilascio del certificato e che sono stati sottoposti con esito favorevole alla visita sanitaria prima della loro partenza. I cani e i gatti al seguito di viaggiatori sono esentati dalla visita veterinaria ai posti di frontiera delle Parti contraenti.
Accordo-art. 10
Art. 10. 1. Le carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) ottenuti dalla macellazione degli animali appartenenti alla specie bovina, equina (cavallo, asino e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 13. 2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso E.
Accordo-art. 11
Art. 11. 1. Le carni di volatili allevati e di conigli domestici devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 14. 2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso F.
Accordo-art. 12
Art. 12. 1. La selvaggina da penna e le lepri uccise, refrigerate o congelate, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 15. 2. La selvaggina da penna uccisa deve essere presentata in carcasse intere eviscerate, spennata o non. Le lepri uccise devono essere presentate in carcasse intere eviscerate, con o senza pelle. 3. A comprova dell'avvenuta ispezione sanitaria la selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere contrassegnate da un bollo a placca di materiale resistente, conforme alle esigenze dell'igiene e tale da non poter essere reimpiegato. Il bollo a placca deve recare in caratteri perfettamente leggibili: nella parte superiore: la sigla IT per l'Italia; la scritta, in lettere maiuscole, POLSKA per la Polonia; al centro: il numero di riconoscimento dello stabilimento di lavorazione; nella parte inferiore: la sigla CEE, per l'Italia la sigla INSP, per la Polonia. 4. La selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere imballate in contenitori (casse, cartoni) nuovi, sufficientemente solidi e resistenti ed igienicamente rispondenti.
Accordo-art. 13
Art. 13. Le carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili), le preparazioni a base di carne o contenenti carne, gli estratti di carne - fatta eccezione per le carni equine in scatola - devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 16.
Accordo-art. 14
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