DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. 588
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Sentito il comitato interministeriale dei prezzi;
In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) i prezzi delle basi chilometriche ed il diritto fisso della tariffa n. 1-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in lire 106.000 e in lire 59.600 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta e' fissato in lire 5.100; 9) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 10) i supplementi di prezzo per l'occupazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano la esenzione dal pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3 e 7 dell'allegato n. 11 alle predette "Condizioni e tariffe", sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 8 al presente decreto; 11) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 9 al presente decreto; 12) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 400 per la prima e in L. 300 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.200 per la prima e in L. 600 per la seconda classe; 13) l'ultimo capoverso dell'art. 12, par. 3 e' modificato come segue: "Nei casi previsti dal comma d) del par. 1 e dal comma c) del par. 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 10% col minimo di L. 500 e col massimo di L. 1.600 per viaggiatore. In ogni caso non si da' luogo a rimborso se la somma da corrispondere al viaggiatore, dopo l'applicazione della deduzione di cui sopra, risulti inferiore a L. 500"; 14) dopo il secondo capoverso del par. 5 dell'art. 23 e' aggiunto il seguente capoverso: "Per i biglietti rilasciati per una distanza complessiva di oltre 1.000 chilometri, la validita' e' aumentata di due giorni"; 15) la dizione "non oltre dieci giorni" figurante nel primo capoverso del par. 2 dell'art. 43 e nel primo capoverso del par. 2 dell'art. 45, e' sostituita dalla dizione "non oltre un mese"; 16) il quinto capoverso dell'art. 44 e' sostituito con il seguente: "Gli abbonamenti di cui alle precedenti lettere a), c) e d) si rilasciano per percorrenze non superiori a 250 chilometri. Tuttavia per quelli a favore dei docenti universitari e degli iscritti ad istituti di istruzione superiore a carattere universitario, nonche' per quelli a favore dei magistrati di ogni ordine e grado, la percorrenza massima e' elevata a 350 chilometri"; 17) il secondo capoverso del par. 2 dell'art. 50 e' sostituito con il seguente: "Tale data non puo' essere posteriore a due mesi da quella di emissione per i biglietti rilasciati in Europa e a sei mesi per quelli rilasciati nei Paesi extraeuropei"; 18) il secondo periodo del secondo capoverso dell'art. 54 e' sostituito con il seguente: "Tale data non puo' essere apposta oltre il termine di un mese da quella di emissione"; 19) l'ultimo capoverso dell'art. 63 e' cosi' modificato: "La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni"; 20) all'allegato n. 11 sono apportate le seguenti modifiche: al paragrafo 3, dopo la tabella dei prezzi, sono inseriti i seguenti punti: "2. L'orario ufficiale stabilisce le relazioni per le quali vengono rilasciati i supplementi letto ed il corrispondente scaglione tariffario da applicare, relativamente ad ogni carrozza messa in circolazione in servizio ordinario. 3. Per le relazioni non espressamente indicate nel servizio di ogni singola carrozza, si applica lo scaglione tariffario stabilito per la relazione piu' breve, comprendente quella richiesta, servita dalla stessa carrozza". Il testo del punto 10 e' soppresso e sostituito dal seguente: 10. Rimborso. Il prezzo del supplemento letto viene rimborsato dietro restituzione del relativo supplemento: a) per intero, se il posto letto non e' stato utilizzato a causa del ritardo del treno coincidente in arrivo o di ritardo di almeno un'ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento letto, della soppressione del servizio di carrozza letti, di interruzione del traffico, o per altre cause dipendenti da esigenze di servizio. In tali casi la responsabilita' dell'Azienda ferroviaria e' limitata al solo rimborso di cui sopra; b) con deduzione del 10% del suo importo se il posto letto viene disdetto in tempo utile a rimetterlo a disposizione del pubblico. L'Azienda precisa con l'orario ufficiale tale termine di tempo; c) con deduzione del 50% del suo importo se l'annullamento del posto non viene richiesto nei termini di cui alla precedente lettera b). Nei casi di interruzione del viaggio in carrozze letti per fatto del viaggiatore non compete, di massima, diritto al rimborso.
Art. 2
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: I - Parte I - CONDIZIONI: A) Titolo I, art. 1, par. 3: l'importo di L. 200, figurante nel secondo alinea, e' elevato a L. 1000. B) Titolo III: 1) Capo I: a) Art. 18: il testo del paragrafo 5 e' modificato come segue: "Il collo espresso deve essere ritirato entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo effettivo del treno col quale il collo espresso e' stato trasportato; trascorso tale periodo incominciano a decorrere e sono gravate sul trasporto le tasse di sosta di cui all'Allegato n. 1". b) Art. 18-bis: l'indicazione "par. 4" posta dopo quella relativa all'art. 40 e l'indicazione "par. 2" posta dopo quella relativa all'art. 42, figuranti, rispettivamente, nel paragrafo 4 e nel paragrafo 6, sono annullate. 2) Capo II: a) Art. 22, par. 4: il testo del paragrafo e' modificato come segue: "Il trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprieta' privata, viene eseguito in base alle condizioni stabilite nell'allegato n. 2-quater". b) Art. 24, par. 1: nel testo dell'ultimo alinea, la dizione "a norma del quarto comma dell'art. 35, par. 2" e' modificata come segue: "a norma del terzo e quarto comma dell'art. 35, par. 2". 3) Capo III: a) Art. 25, par. 2: il testo della lettera a) del punto B e' modificato come segue: "a) del bollettino di trasporto (originale), che rimane presso l'Amministrazione"; b) Art. 33, par. 1: nel testo del secondo alinea, la dizione "per le merci ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª" dell'allegato 7" e' modificata come segue: "per le merci ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7". c) Art. 42, par. 2: il testo del terzo alinea e' modificato come segue: "E' fatta eccezione per le cose oggetto di spedizioni di messaggerie, le quali devono essere ritirate entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo della spedizione". nel testo dell'ultimo alinea, la dizione "in base al quarto comma dell'art. 35, par. 2," e' modificata come segue: "in base al terzo e al quarto comma dell'art. 35, par. 2,". II. - Parte II - TARIFFE. A) Capo I: 1) Art. 61, par. 1: a) il testo del secondo alinea del comma b) e' sostituito dal seguente: "La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, e' di km 30. Essa e' ridotta a km 15 per le rispedizioni e per i trasporti in servizio cumulativo italiano quando trattasi - in entrambi i casi - di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B, punto 1". b) il testo del comma d) e' sostituito dal seguente: "I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzi o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione risulti piu' favorevole per l'utente rispetto alla tassazione con altra tariffa, classe di prezzi o riduzione non vincolata ad una distanza minima o vincolata ad una distanza minore". 2) Art. 61, par. 2: il testo del paragrafo e' sostituito dal seguente: "Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, par. 1) la tassa minima e' di L. 5.700, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Per le spedizioni a carro (art. 64, par. 2) la tassa minima per ogni carro e' la seguente: a) nel servizio interno (comprese le rispedizioni di cui all'art. 70) e cumulativo italiano: L. 72.000; b) nel servizio internazionale: L. 57.600. Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 assi; per quelli effettuati con carri a piu' di 2 assi od a carrelli, le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dall'art. 64, par. 4. Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata.". 3) Art. 63: il titolo e il testo dell'articolo sono sostituiti dai seguenti: "Art. 63 - Prezzi applicabili. - Le spedizioni a bagaglio, in piccole partite ed a carro si tassano con i prezzi risultanti dalle tariffe loro proprie, secondo quanto disposto dai capi II e seguenti della presente parte II. Per la tassazione delle spedizioni a carro (art. 64, par. 2) le tariffe prevedono prezzi singoli o classi di prezzi; ciascuna classe di prezzi puo' essere articolata in piu' serie corrispondenti a determinati vincoli di peso (art. 64, par. 4).". 4) Art. 64: a) il testo del comma B) del par. 3 e' sostituito dal seguente: "Per le spedizioni a carro il peso minimo tassabile e' indicato, per ciascuna voce merceologica, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" (parte III), ovvero nelle singole tariffe, in mancanza esso e' di kg 6.000. Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati, salve le eccezioni previste nelle singole tariffe:
Tipi di carri
Peso minimo tassabile per carro Tonn.
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