LEGGE 23 novembre 1979, n. 595
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è sostituito dal seguente: "Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977". La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - MARCORA - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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