La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI COSSIGA - MORLINO - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - VALITUTTI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Accordo-art. 1
ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA UNA PARTE e L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, DALL'ALTRA Tenuto conto che il 31 dicembre 1979 verra' a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 e approvato con la legge italiana 7 giugno 1975, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1975; Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attivita', intende continuare a sostenerlo finanziariamente; Avuto presente che le attivita' del Centro per il periodo 1 gennaio 1980-31 dicembre 1984 comporteranno una spesa che, secondo le previsioni dell'ente, potra' raggiungere l'ammontare di 12.000.000 di dollari USA all'anno, ma che comunque non potra' scendere al di sotto degli 8.000.000 di dollari USA all'anno; Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1 agosto 1977-31 luglio 1979, approvato dal consiglio del Centro, nel corso della sua venticinquesima sessione, il 20 maggio 1977 a Ginevra; Tenuto conto del complesso di attivita' del Centro a partire dal 1 gennaio 1980; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1) Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, la somma di lire 16 miliardi, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per lo svolgimento della sua attivita' a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verra' corrisposto mediante dieci versamenti, ciascuno di L. 1.600.000.000 da effettuarsi il 1 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno. 2) Il secondo versamento semestrale sara' subordinato ogni anno alla constatazione della effettiva disponibilita' da parte del Centro, nel precedente periodo di dodici mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA. 3) Qualora il Centro internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le soluzioni previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate alle pagine 4981-4982 e 4983-4984 della Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975, in allegato alla citata legge 7 giugno 1975, n. 302.
Accordo-art. 2
Articolo 2. La commissione mista, istituita con altro scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella richiamata Gazzetta Ufficiale alle pagine 4980-4981 e 4983, oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avra' la facolta' di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro internazionale di Torino e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.
Accordo-art. 3
Articolo 3. L'Organizzazione internazionale del lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro internazionale di Torino.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Il presente accordo entrera' in vigore dopo che sara' stato approvato dai competenti organi italiani e dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. FATTO e sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. Per il Governo della Repubblica italiana FOSCHI Per l'Organizzazione internazionale del lavoro BLANCHARD Visto, il Ministro degli affari esteri "ad interim" COSSIGA