DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 645
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anatomia patologica ed in cardiologia. Scuola di specializzazione in anatomia patologica. Art. 18. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 19. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale; diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 20. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma che consiste nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 21. - E' istituita la scuola di specializzazione in cardiologia, che ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Art. 22. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. I docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore. I docenti formano il consiglio della scuola che coadiuva il direttore nella gestione della stessa, specie per quanto riguarda la compilazione annuale dei programmi di insegnamento e di frequenza. Art. 23. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 24. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 25. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 26. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 27. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); biochimica e biofisica; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: anatomia patologica (I); fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); patologia e clinica cardiovascolare (I); semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); informatica medica e strumentazione biomedica (II); radiologia (I); aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: anatomia patologica (II); semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); patologia e clinica cardiovascolare (II); radiologia (II); terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); patologia e clinica cardiovascolare (III); terapia medica e farmacologia clinica (II); terapia chirurgica; terapie intensive cardiologiche. Art. 28. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti e' obbligatoria durante tutti i quattro anni del corso e si svolge presso la clinica medica e gli altri servizi e reparti di degenza affidati alla scuola, per non meno di nove mesi all'anno. Dall'obbligo di tali esercitazioni pratiche nei reparti possono essere esentati, ad insindacabile giudizio del direttore della scuola, quegli allievi che, in qualita' di assistenti od aiuti, prestino effettivo servizio presso divisioni di cardiologia o di medicina interna con servizio di cardiologia di universita' o di ospedali regionali o che godano di borsa di studio presso universita' ed ospedali, italiani o stranieri particolarmente qualificati. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza con relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 29. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. La sessione di esami di profitto e' unica ed espletata nel mese di ottobre. Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli iscritti devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta, con contributo personale, di un argomento di carattere cardiologico. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita', sono senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 2
Gli articoli 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 47. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche e conferisce il diploma di specialista in psichiatria. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di trentasette iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 48. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: metodologia del rapporto medico-paziente (annuale); psicologia (annuale); elementi di genetica e biochimica (annuale); struttura e funzioni integrative del SNC (annuale); neurologia clinica (annuale); clinica psichiatrica I (quadriennale). 2° Anno: psicopatologia e psicodinamica (annuale); psicoterapia I (triennale); psicofarmacologia (annuale); psicofarmacoterapia (annuale); clinica psichiatrica II (quadriennale). 3° Anno: psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale); psichiatria sociale I (biennale); psichiatria infantile (annuale); psicoterapia II (triennale); clinica psichiatrica III (quadriennale). 4° Anno: psicosomatica (annuale); psichiatria sociale II (biennale); psichiatria forense (annuale); psicoterapia III (triennale); clinica psichiatrica IV (quadriennale). NOTE ESPLICATIVE. Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia. Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia. Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche. Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica. Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di suddivisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale. Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle materie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche. Art. 49. - E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo esame. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova pratica ed in una prova orale. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma e' rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 179
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