LEGGE 19 dicembre 1979, n. 649
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico All'articolo 325 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - EVANGELISTI - MORLINO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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