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LEGGE 24 dicembre 1979, n. 669

Current text a fecha 1980-01-19

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni 1980 e 1981 - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonchè quelle di malattia e maternità, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonchè di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - MARCORA - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO