DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 719
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 353 sono aggiunti i seguenti articoli concernenti l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per la preparazione di tecnici di audiometria, presso la facolta' di medicina e chirurgia: Scuola di preparazione per tecnici di audiometria (Scuola diretta a fini speciali) Art. 354. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica della Universita'. Art. 355. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo degli iscritti alla scuola e' di quindici (cinque per anno di corso). Art. 356. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita' o Istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avra' luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 357. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi di licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 358. - Il direttore della scuola e' un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Parma. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. Art. 359. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per la istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. Art. 360. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori; 2)fisiologia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori; 3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 4) psicologia generale; 5) elementi di audiologia; 6) elementi di fonetica e linguistica. 2° Anno: 1) tecniche audiometriche I; 2) Audiometria infantile; 3) neuropsichiatria infantile; 4) tecnica di esplorazione vestibolare; 5) audiometria di massa e prevenzione della sordita'. 3° Anno: 1) tecniche audiometriche II; 2) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio; 3) tecniche di protesizzazione acustica; 4) tecniche di audiometria obiettiva; 5) elementi di logopedia. Art. 361. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 362. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie d'insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita', sono senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che superano l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico in audiometria. Art. 363. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 364. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 365. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . . L. 3.000 Art. 366. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvede con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1980
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 98
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