DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1979, n. 750
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1390, concernente l'approvazione della convenzione stipulata l'8 novembre 1967, tra l'Universita' di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso delle spese relative agli incarichi di insegnamento per il corso di laurea in matematica presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche, naturali della medesima Universita';
Veduta la rettorale n. 7602 del 3 maggio 1978;
Veduta la lettera della presidenza dell'amministrazione provinciale di Macerata n. 6593 del 12 luglio 1978;
Considerato che la convenzione suddetta si deve intendere decaduta a norma del punto C) dell'art. 9, in quanto i contributi dell'amministrazione provinciale di Macerata, precisati nella convenzione, non sono sufficienti e l'ente finanziatore non intende integrare adeguatamente il proprio contributo, e avendo inoltre l'amministrazione provinciale suddetta dichiarato che non intende continuare l'impegno economico assunto;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Considerato che con la decadenza della citata convenzione verra' a mancare il finanziamento di tre posti di professore di ruolo ed il concorso alle spese, relative agli incarichi di insegnamento;
Considerato altresi' che il corso di laurea in matematica, gia' statale per effetto del provvedimento istitutivo, dovra' continuare ad essere necessariamente attivato a totale carico dello Stato;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
La convenzione stipulata, tra l'Universita' di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata, l'8 novembre 1967, di cui alle premesse, e' decaduta con l'inizio dell'anno accademico 1978-79. Per tale motivo con separato provvedimento ministeriale si disporra', a decorrere dalla stessa data di soppressione dei posti convenzionati, l'assegnazione di posti di professore di ruolo, prelevati dal contingente di cui all'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, necessari a sopperire alle esigenze degli insegnamenti impartiti da docenti di ruolo.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1980
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 383
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