DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Type DPR
Publication 1979-12-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510;

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I RUOLI DEL PERSONALE

Art. 1

Articolazione dei ruoli

Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali e' inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e cosi' distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo. Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attivita' inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attivita', assumono a norma di legge responsabilita' di natura professionale e che per svolgere l'attivita' stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili. Il personale e' iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro. La identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli e' effettuata con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 2

Ruolo sanitario

Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonche' gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attivita'. Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione piu' elevata e' classificato in due posizioni funzionali. Il personale laureato del ruolo sanitario e' classificato in tre posizioni funzionali.

Art. 3

Ruolo professionale

Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi. Il personale del ruolo professionale e' classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che e' classificato in tre posizioni funzionali. In separata tabella del ruolo professionale e' iscritto il personale di assistenza religiosa.

Art. 4

Ruolo tecnico

Il ruolo tecnico e' ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore. Il personale laureato del ruolo tecnico e' classificato in tre posizioni funzionali. Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.

Art. 5

Ruolo amministrativo

Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative. Il ruolo e' ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare. La tabella del personale amministrativo laureato e' ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i collaboratori amministrativi. I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni funzionali.

Art. 6

Dotazioni organiche

Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformita' ai piani sanitari nazionale e regionale. La consistenza numerica di ogni ruolo regionale e' data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali di ciascuna regione.

Art. 7

Formazione dei ruoli nominativi

La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la situazione al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione. Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 8

Ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale

L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e' composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unita' sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, e' chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui e' preposto. Il coordinamento dell'ufficio di direzione e' assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianita' nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni. Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno. Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria. I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unita' sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalita' e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attivita' svolta e sui titoli posseduti. A parita' di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanita', sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con il Ministero stesso. Ai coordinatori e' corrisposta una indennita' nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.

TITOLO II DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE Capo I ASSUNZIONI IN SERVIZIO

Art. 9

Modalita' di assunzione in servizio

L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione. L'assunzione per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione puo', con legge, delegate alle unita' sanitarie locali la selezione di detto personale. L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica e' effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio. L'assunzione di personale straordinario e' ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13, ultimo comma. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze. Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario. Il comitato di gestione ha facolta' di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

Art. 10

Ammissione agli impieghi

Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego e del requisito della buona condotta e' effettuato a cura dell'unita' sanitaria locale prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'eta', il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto.

Art. 11

Cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea

I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma. I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217 possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purche' siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto.

Art. 12

Norme concorsuali

I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unita' sanitarie locali, con periodicita' annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi. Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unita' sanitaria locale. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Si considerano disponibili, altresi', i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni. Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita', nonche' le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali e' richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovra' essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione.

Art. 13

Graduatorie

I candidati vincitori del concorso sono assegnati alla unita' sanitarie locali, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a concorso. La destinazione di servizio nell'ambito della unita' sanitaria locale e' effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria. L'unita' sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, ha facolta' di procedere, entro un anno dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano gia' stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra unita' sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facolta' di procedere all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione. L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando.

Art. 14

Periodo di prova

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