DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. 768
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il proprio decreto 16 ottobre 1979, n. 509; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979, con la quale e' stata approvata l'ipotesi di accordo raggiunto in data 18 settembre 1979 fra la delegazione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dagli enti stessi, con la esclusione del punto 3) della stessa ipotesi di accordo perche' irrilevante; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Le disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenute nella ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegate al presente decreto, con la esclusione di quanto specificato nelle premesse, sono emanate ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed hanno efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 5
Allegato
IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 18 settembre 1979). All'ipotesi di accordo 31 luglio 1979 concernente la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito con il seguente: "Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonche' di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione". L'art. 5 non approvato e' sostituito con il seguente: "Definizione di nuove posizioni di lavoro. - Gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70". L'art. 12 non approvato e' sostituito con il seguente: "Rapporti di lavoro a tempo definito. - Per specifici, settori di attivita' ed in relazione a particolari modalita' di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata. Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennita' integrativa speciale e delle altre, competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio. Con tale tipo di rapporto e' incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego. Al personale in servizio e' consentito di optare, nel limite dei posti di cui, sopra e compatibile con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione. L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sara' determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo". Il sesto comma non approvato dell'art. 28 e' sostituito con il seguente: "Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano gia' fruito del beneficio". L'art. 53 non approvato e' sostituito con il seguente: "Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. - Per sopperire alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma del precedente art. 5 potra' essere ricoperta, per una sola volta, dall'istituto stesso attraverso speciali concorsi interni, riservati al personale che sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore. Ai concorsi di cui al precedente comma e' ammesso, per la copertura di non piu' del 30 per cento dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia conseguito la idoneita' in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovra' essere adeguata alla qualita' e complessita' dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi. In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riservera' il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Beneficiano di tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso: siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego; risultino disoccupati; siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale assunto in applicazione del citato art. 6 della medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a 40 unita';
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