DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 775

Type DPR
Publication 1979-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 36-bis. - Presso la facolta' di giurisprudenza e' istituita una scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, nonche', su autorizzazione della direzione della scuola, anche i laureati di altre facolta'. La scuola svolge un corso della durata di tre anni sui seguenti insegnamenti che costituiscono oggetto degli esami speciali: 1° Anno: medicina legale generale; disciplina della responsabilita' penale; diritto matrimoniale civile e canonico; disciplina della responsabilita' civile; tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; traumatologia medico-legale; semiotica medico-legale. 2° Anno: medicina legale penalistica; deontologia medica; neuropsichiatria medico-legale; elementi di medicina criminalistica e di medicina penitenziaria; indagini di sopralluogo; identificazione. 3° Anno: medicina legale civilistica e canonistica; tossicologia medico-legale; tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; ostetricia e ginecologia forense; elementi di legislazione del lavoro; medicina delle assicurazioni e medicina legale militare e pensionistica civile; elementi di medicina del lavoro. Dopo il superamento di tutti gli esami e la discussione di una tesi originale, presentata per iscritto, su argomento attinente a materie oggetto del corso, verra' rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. La scuola e' retta da un comitato composto dal preside della facolta' di giurisprudenza, che lo presiede; e da due professori, tra cui il direttore dell'istituto di medicina legale, al quale spetta la funzione di direttore della scuola, sempre che sia professore di ruolo; altrimenti il consiglio di facolta' nomina direttore un professore di ruolo. Le tasse e soprattasse per la iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono fissate nel modo seguente: 1) tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 2) soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 3) soprattassa esame diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 4) tassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 5) tassa fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 I suddetti introiti sono integrati ai fini del funzionamento della scuola, da un contributo dell'Universita' e da quelli eventuali di altri enti o privati.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1980

Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 394

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