DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 781

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione. Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in biologia clinica, in patologia generale, in tossicologia medica.

Art. 2

Gli articoli 223 e 224, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 223. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di quaranta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 224. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; anestesiologia (I); tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; esercitazioni pratiche. 2° Anno: anestesiologia (II); terapia antalgica; rianimazione (I); esercitazioni pratiche. 3° Anno: rianimazione (II); tecniche speciali di anestesia; tecniche speciali di rianimazione; indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biologia clinica, in patologia generale, in tossicologia medica. Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 265. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di patologia generale, microbiologia, chimica biologica dell'Universita' di Catania, e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica. La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica. Art. 266. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 268. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica biologica generale; 2) fondamenti di chimico-fisica biologica; 3) batteriologia generale; 4) biochimica analitica I; 5) tecnica dei prelevamenti; 6) fisiopatologia I; 7) fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: 8) chimica biologica speciale di organi e tessuti; 9) fisiopatologia II; 10) ematologia ed ematochimica I; 11) batteriologia speciale; 12) immunologia e sierologia; 13) biochimica analitica II. 3° Anno: 14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria; 15) ematologia ed ematochimica II; 16) chimica clinica; 17) immunochimica; 18) parassitologia; 19) virologia. 4° Anno: 20) analisi biologico-tossicologiche; 21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; 22) micologia; 23) enzimologia clinica; 24) automazione e controlli di qualita'; 25) metodiche microanalitiche; 26) microscopia clinica e citodiagnostica. Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 273. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche. Scuola di specializzazione in patologia generale. > Art. 274. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generali dell'Universita' di Catania. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art. 275. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 276. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con l'indirizzo tecnico. Art. 277. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 278. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiobiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art. 279. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 280. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Art. 281. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad avere superato gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale. Scuola di specializzazione in tossicologia medica Art. 282. - Alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania e' annessa la scuola di specializzazione in tossicologia medica con sede presso la cattedra di farmacologia. Art. 283. - La durata della scuola e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 284. - Il numero degli allievi da ammettere non puo' essere superiore a cinque per ogni anno. L'ammissione alla scuola si effettua mediante concorso per titoli ed esami. Art. 285. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: 1) chimica tossicologica con esercizi; 2) tossicologia generale; 3) tossicologia sperimentale con esercizi (biennale) I. 2° Anno: 1) tossicologia sistematica; 2) cancerogenesi da agenti chimici; 3) tossicologia sperimentale con esercizi (biennale) II; 4) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (biennale) I; 5) teratogenesi da agenti chimici. 3° Anno: 1) diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici; 2) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (biennale) II; 3) tecniche di rianimazione in tossicologia; 4) legislazione in campo tossicologico. Art. 286. - L'allievo e' tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia. Art. 287. - Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati di interesse tossicologico che vengono ricoverati nelle cliniche della facolta' sono seguiti o studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso; casi interessanti di intossicazioni singole o collettive possono essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o piu' iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore. Art. 288. - Alla fine del 1, 2 e 3 anno, hanno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati devono superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1980

Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 395

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