DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 790

Type DPR
Publication 1979-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, microbiologia, otorinolaringoiatria.

Art. 2

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, microbiologia, otorinolaringoiatria. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 138. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. Art. 141. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 142. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I). 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I); 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II). 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II); 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III). Art. 145. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 146. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Art. 147. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi viene cosi' fissato: tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 51.210 soprattassa esami profitto . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 contributi laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 contributi opere assistenziali e sportive. . . . . . . . . . L. 1.000 contributi stampati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 contributi riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 contributi assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 580 costo libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 148. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 149. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 150. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Art. 151. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 152. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 153. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 154. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale I; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi. 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico degli alimenti; 18) controllo microbiologico degli alimenti; 19) tecniche sierologiche. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 155. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 156. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria Art. 157. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica e conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studio e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici per l'intero corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 158. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia; fisiologia; audiologia (1° anno); semeiotica otorinolaringoiatrica; tecnica di laboratorio; patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; anestesiologia in otorinolaringoiatria; patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; audiologia (2° anno); otoneurologia; foniatria. 3° Anno: patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; oculistica con l'otorinolaringoiatria; chirurgia plastica; tracheo-broncoscopia; medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Art. 159. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta, di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3

L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 884, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 160. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed e' diretta da un professore di ruolo a fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 161. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. Art. 162. - La scuola ha un tronco comune di due anni, identico e per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Art. 163. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla radioterapia oncologica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I); b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I). 4° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC.) (II); b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II). Art. 164. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune a radiodiagnostica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con le screniotiche clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) oncologia generale; b) oncologia clinica (I); c) tecniche radioterapiche. 4° Anno: a) oncologia clinica (II); b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; c) radioterapia clinica; d) trattamento del canceroso in fase avanzata. Art. 165. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Art. 166. - Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola e' di quaranta, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 161. Art. 167. - La frequenza pratica e' obbligatoria (10 mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Art. 168. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1980

Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 328

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