DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 794

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' suddetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 433, 434, 435, 436, 437, relativi alla scuola di specializzazione di ostetricia e ginecologia della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia Art. 433. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica della prima facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. Art. 434. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine. Art. 435. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero degli allievi e' di ventotto per anno di corso e complessivamente di centododici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 436. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di genetica medica; elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; fisiologia ostetrica; endocrinologia ginecologica ed ostetrica; semeiotica e diagnostica ostetrica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; lingua straniera (inglese) quadriennale I. 2° Anno: semeiotica e diagnostica ginecologica; operazioni ostetriche (biennale) I; anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; citologia ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; lingua straniera (inglese) quadriennale II. 3° Anno: puericultura prenatale; immunologia ostetrica e ginecologica; analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; operazioni ostetriche (biennale) II; operazioni ginecologiche (biennale) I; ostetricia e ginecologia forense; terapia medica in ostetricia e ginecologia; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; psicosomatica ostetrica e ginecologica; lingua straniera (inglese) quadriennale III. 4° Anno: neonatologia; urologia ginecologica; radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale; operazioni ginecologiche (biennale) II; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; lingua straniera (inglese) quadriennale IV. Art. 437. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2

Gli articoli 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, relativi alla scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica della prima facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 3

Gli articoli 639, 640, 641, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi della seconda facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 639. - Alla seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli e' annessa la scuola di specializzazione in biologia clinica. Essa ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in biologia clinica. Art. 640. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. L'attivita' della scuola e' basata su lezioni teorico-pratiche ed e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine del corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche. L'esercitazione pratica puo' essere svolta anche presso i servizi di analisi chimico-cliniche e di analisi microbiologiche universitari e ospedalieri, previa autorizzazione del direttore della scuola. Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 641. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei quattro anni di corso come segue: 1° Anno: chimica biologica generale; fondamenti di chimico-fisica biologica; batteriologia generale; biochimica analitica I; tecnica dei prelevamenti; fisiopatologia I; fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: chimica biologica speciale di organi e di tessuti; fisiopatologia II; ematologia ed ematochimica I; batteriologia speciale; immunologia e sierologia; biochimica analitica II. 3° Anno: nozioni di igiene e legislazione sanitaria; ematologia ed ematochimica II; chimica clinica; immunochimica; parassitologia; virologia. 4° Anno: analisi biologico-tossicologiche; endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; micologia; enzimologia clinica; automazione e controlli di qualita'; metodiche microanalitiche; microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 4

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in farmacologia: Scuola di specializzazione in farmacologia Art. 653. - La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi: a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base; b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica; c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia. Art. 654. - La scuola ha durata di quattro anni; i primi due anni sono comuni, il secondo biennio e' diverso nei tre indirizzi previsti: di "farmacologia di base", di "farmacologia clinica", di "tossicologia". Il numero massimo degli iscritti e' fissato a quindici per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola e' necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola e' fatta in base ai titoli e ad apposito esame. Art. 655. - La facolta', considerato il numero degli iscritti e le possibilita' didattiche, puo' attivare anche un solo indirizzo della scuola. Art. 656. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: chimica organica; statistica medica; farmacologia generale; biologia e farmacologia cellulare; immunologia; biologia molecolare dei procarioti e dei virus; saggi e dosaggi farmacologici; inglese scientifico. 2° Anno: basi di farmacocinetica; farmacologia speciale; chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria; principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi; tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche; inglese scientifico; statistica e programmazione. 3° Anno: A) Indirizzo di "farmacologia di base": 1) farmacologia speciale; 2) farmacologia molecolare; 3) chemioterapia sperimentale; 4) immunofarmacologia; 5) tecniche di analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" ed "in vitro"; 6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata. B) Indirizzo "farmacologia clinica": 1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione; 2) farmacologia clinica e tecnica di sperimentazione clinica; 3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I; 4) biodisponibilita' dei farmaci; 5) farmacocinetica e biochimica clinica. C) Indirizzo "tossicologia": 1) tossicologia sperimentale; 2) cancerogenesi e teratogenesi; 3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione; 4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche; 5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici; 6) epidemiologia; 7) terapia e prevenzione degli stati tossici I. 4° Anno: A) Indirizzo di "farmacologia di base": 1) farmacologia speciale; 2) modelli sperimentali di malattie umane; 3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio; 4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica; 5) legislazione in campo farmaci. B) Indirizzo "farmacologia clinica": 1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II; 2) farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria; 3) chemioterapia clinica; 4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica. C) Indirizzo "tossicologia": 1) tossicologia sistematica; 2) terapia e prevenzione degli stati tossici II; 3) tossicologia nutrizionale; 4) tossicologia da abuso da farmaci; 5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga; 6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente. Ciascun corso di lezioni e' accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'. Art. 657 - Frequenza. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzione, per la pratica di laboratorio e clinica. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede la frequenza continuativa ai fini di apprendimento in una clinica specializzata per almeno un anno. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato. Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema originale approvato dal direttore della scuola. Art. 658. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' durare in carica quattro anni e puo' essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attivita' didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato. Art. 659 - Sede ed organizzazione della scuola. - Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio hanno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia. Art. 660. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita' di Napoli.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1980

Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 326

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