DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 797
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 278, relativo alle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 278. - Le tasse e soprattasse delle scuole di specializzazione sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa d'iscrizione annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facolta' e scuola.
Art. 2
Gli articoli 317, 318, 319, 320, relativi alla scuola di specializzazione in dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 317. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Universita' di Pisa e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 318. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per lo intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 319. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia normale della cute; fisiologia della cute e degli annessi; anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; microbiologia e parassitologia applicata; tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: patologia delle malattie cutanee; patologia delle infezioni veneree; istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; immunopatologia cutanea; dermatologia allergologica e professionale; angiologia; sessuologia. 3° Anno: clinica delle malattie cutanee; clinica delle infezioni veneree; dermatologia pediatrica; farmacologia e terapia; fisioterapia dermatologica; cosmetologia; chirurgia plastica riparatrice; igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 320. - Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovra' essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno percio' obblighi di frequenza alle esercitazioni pratiche onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nell'esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
Art. 3
Gli articoli 341, 342, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 341. - La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha sede nell'istituto di neuropsichiatria infantile, annesso alla cattedra omonima. La scuola ha la durata di quattro anni. La direzione e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 342. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia del sistema nervoso; fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva; genetica; endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia; patologia e clinica pediatrica; tecniche di laboratorio. 2° Anno: anatomia patologica del sistema nervoso; biochimica patologica del sistema nervoso; psicologia dell'eta' evolutiva; semeiotica e clinica neurologica; semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: psicopatologia dell'eta' evolutiva; semeiotica e clinica neurologica infantile; psicodiagnostica dell'eta' evolutiva; elettrofisiologia; neuroradiologia; neurochirurgia dell'eta' evolutiva; semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 4° Anno: semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II); terapia generale delle malattie mentali infantili; psicoterapia dell'eta' evolutiva; foniatria; psicopedagogia; sociologia applicata alla popolazione infantile; legislazione. Gli esami sono i seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia del sistema nervoso; fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva; genetica, endocrinologia dell'eta' evolutiva ed auxologia; patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: anatomia patologica del sistema nervoso e biochimica patologica del sistema nervoso; psicologia dell'eta' evolutiva; semeiotica e clinica neurologica; semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: semeiotica e clinica neurologica infantile; psicopatologia dell'eta' evolutiva; psicodiagnostica dell'eta' evolutiva. 4° Anno: semeiotica e clinica psichiatrica infantile; psicopedagogia; legislazione. La frequenza alle lezioni e' obbligatoria. Inoltre, gli iscritti al 1° anno sono tenuti a frequentare le esercitazioni pratiche di corsi e ambulatori per un periodo di sei mesi la clinica pediatrica; quelli del 2° anno per un periodo di tre mesi la clinica neurologica, per un secondo periodo della stessa durata la clinica psichiatrica. Gli iscritti al 3° e 4° anno sono tenuti ad effettuare esercitazioni pratiche di corsi e di laboratori per un periodo di sei mesi in neuropsichiatria infantile. Il diario delle lezioni e la frequenza alle esercitazioni pratiche di corsi e di ambulatori vengono stabiliti di anno in anno dal direttore della scuola. Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo di iscritti e' di dieci per ogni anno. L'ammissione al 1° anno avviene per concorso per esami e titoli. Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno gli iscritti devono aver superato gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto alla fine del 4° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami devono presentare e discutere una dissertazione scelta su argomenti di neuropsichiatria infantile. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme generali per le scuole di specializzazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 4
Gli articoli 364, 365, 366, 367, 368, 369, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 364. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed e' diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 365. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; a) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. Art. 366. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Art. 367. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla radioterapia oncologica): anatomia patologica; apparecchiatura e tecniche radiologiche; semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche cliniche, isotopica e di laboratorio); radiopatologia; dosimetria applicata. 3° Anno: tecniche speciali e relativa semeiotica I; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I. 4° Anno: tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II. Art. 368. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune a radiodiagnostica): anatomia patologica; apparecchiature e tecniche radiologiche; semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); radiopatologia; dosimetria applicata. 3° Anno: oncologia generale; oncologia clinica I; tecniche radioterapiche I. 4° Anno: oncologia clinica II; fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; radioterapia clinica; trattamento del canceroso in fase avanzata. Art. 369. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Il numero massimo complessivo di iscritti in corso alla scuola e' di sessantaquattro da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 365. La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Art. 5
Gli articoli 381, 382, 383, 384, 385 e 386, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 381. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica ed e' diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale; la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 382. - La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Art. 383. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono cosi' distribuiti nei tre anni di corso. 1° Anno: fisica, con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria; radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: teoria dei traccianti; elementi di radiochimica; applicazione di diagnostica I; tecniche di misure di radioattivita'. 3° Anno: applicazioni diagnostiche II; applicazioni terapeutiche; radioprotezione e legislazione applicate. Art. 384. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Art. 385. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di dodici per ogni anno di corso e complessivamente trentasei iscritti per l'intero corso di studi. Art. 386. - La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere approvati in tutti gli esami, devono elaborare una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Art. 6
Gli articoli 409, 410 e 411, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anatomia patologica Art. 409. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 410. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale; diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 411. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere gli esami. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare la prova di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 7
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