DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 803
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle liberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 175, relativo alla direzione della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti e' sostituito dal seguente: "Il direttore della scuola speciale e' un professore di ruolo o fuori ruolo di archeologia e storia dell'arte greca e romana, presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pisa".
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1980
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 107
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