DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 805
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazioni annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' aggiunta la scuola di specializzazione in neurochirurgia ed il corso di perfezionamento in neonatologia.
Art. 2
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamenti della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle istituzioni della scuola di specializzazione in neurochirurgia i del corso di perfezionamento in neonatologia: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 266. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Art. 267. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 268. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorita' competente. Art. 269. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 270. - Il numero degli allievi e' di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi. Art. 271. - L'ammissione al corso avviene per titolo ed esami. Art. 272. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; clinica neurochirurgica (quinquennale) I. 2° Anno: neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurofisiologia clinica; clinica neurochirurgica (quinquennale) II. 3° Anno: neuroanestesia e rianimazione; neuroradiologia (biennale) I; neuropatologia; clinica neurochirurgica (quinquennale) III. 4° Anno: neuroradiologia (biennale) II; neurotraumatologia; tecniche operatorie (biennale) I; clinica neurochirurgica (quinquennale) IV. 5° Anno: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurochirurgia infantile; tecniche operatorie (biennale) II; clinica neurochirurgica (quinquennale) V. Art. 273. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 274. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Corso di perfezionamento in neonatologia Art. 275.- E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari un corso di perfezionamento in neonatologia. Art. 276. - Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. Art. 277. - Il corso ha durata di un anno. Art. 278. - Possono essere ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specialista in pediatria o in clinica pediatrica. Art. 279. - L'ammissione al corso e' per titoli ed esami. Art. 280. - Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in cinque per l'intero corso. Art. 281. - Il corso e' annesso all'istituto di puericultura e la direzione del corso e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 282. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; 2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; 3) fisiologia neonatale; 4) biochimica neonatale; 5) anatomia patologica del feto e del neonato; 6) affezioni chirurgiche del neonato; 7) diagnostica radiologica del neonato; 8) assistenza al neonato sano e malato; 9) ematologia ed immunologia neonatale; 10) tecniche di laboratorio (con riferimento alla patologia neonatale); 11) rianimazione e cure intensive neonatali; 12) patologia neonatale; 13) farmacologia neonatale; 14) patologia neonatale ereditaria e cromosomiale. Art. 283. - Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni e soprattutto seminari, discussioni cliniche e sono integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi della neonatologia. Art. 284. - Il corso di perfezionamento comporta obbligatoriamente agli iscritti e per dieci mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio della scuola, esperienza pratica nei reparti e nel laboratorio neonatale e frequenza alle lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni pratiche. L'adempimento di tali obblighi e' condizione necessaria per essere ammessi agli esami. Art. 285. - Alla fine del corso l'allievo che abbia seguito regolarmente il corso medesimo e' tenuto a superare un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche dinanzi ad una commissione proposta dal direttore del corso ed approvata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, della quale fanno parte, oltre al direttore del corso in funzione di presidente, docenti del corso. Art. 286. - Superato l'esame finale del corso l'allievo sostiene l'esame di diploma, che puo' essere costituito anche da una dissertazione orale, su un argomento di attualita' in campo neonatologico assegnato in precedenza. La commissione di esame di diploma e' stabilita in ossequio alle disposizioni generali che regolano le scuole di specializzazione e di perfezionamento della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari. Art. 287. All'allievo risultato idoneo viene rilasciato il diploma di perfezionamento in neonatologia, valido a tutti gli effetti di legge. Art. 288. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute nello statuto dell'Universita' di Bari.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1980
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 111
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