DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 810
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 133, settimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' modificato nel senso che il numero massimo totale degli iscritti e' di cento (venticinque per ogni anno di corso). I commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 133, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi e sostituiti dal seguente: "Non sono concesse abbreviazioni di corso".
Art. 2
L'art. 208, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' abrogato e sostituito dal seguente: "E' istituita presso la clinica medica dell'Universita' di Pavia la scuola di specializzazione in medicina interna".
Art. 3
L'art. 241, relativo alla scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso.
Art. 4
L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), e' modificato nel senso che il comma terzo e quarto sono soppressi e sostituiti dal seguente: "Non sono ammesse abbreviazioni di corso". L'art. 248, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), e' modificato nel senso che il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "L'ammissione alla scuola e' per titoli ed esami". L'art. 249, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), e' soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 5
Gli articoli 256, 257, 258, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 256. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e' tecnologie farmaceutiche. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 257. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale 1; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi. 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico dell'ambiente; 18) controllo microbiologico degli alimenti; 19) tecniche sierologiche. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 258. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consistera' di una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale verra' rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.
Art. 6
L'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 1211, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia della mano, e' modificato nel senso che il primo comma e' soppresso.
Art. 7
L'art. 275 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1055, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in cinque per ogni anno di corso per un totale di venticinque iscritti.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1980
Registro n. 16 istruzione, foglio n. 250
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