DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 816
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 469, 470, 471, 472, 473, 474, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 469. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia che conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Tale scuola ha sede presso la clinica dermosifilopatica. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 470. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 471. - Il numero massimo degli allievi e' di sedici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 472. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 473. Gli iscritti alla scuola, hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i laboratori e gli ambulatori, nonche' di svolgere frequenza continuativa a scopo di apprendimento. Art. 474. - Gli iscritti, alla fine di ogni corso, per il passaggio all'anno successivo, hanno l'obbligo di superare l'esame di profitto, in un gruppo unico delle materie relative all'anno di corso corrispondente. Alla fine del corso, gli allievi, dopo aver superato l'esame di profitto, in un unico gruppo, delle materie del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla clinica dermosifilopatica.
Art. 2
Gli articoli 491, 492, 493, 494, 495, 496, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 491. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica dell'Universita' di Bologna e conferisce il diploma di specialista in urologia. Art. 492. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di sette per anno di corso e complessivamente di trentacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 493. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
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Insegnamenti | Esami
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1° Anno: |
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Anatomia sistematica e topografica|Anatomia sistematica e topografica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile |maschile
Fisiologia dell'apparato urinario |Fisiologia dell'apparato urinario
e genitale maschile |e genitale maschile
Batteriologia in urologia |Batteriologia in urologia
Semeiotica funzionale e |
strumentale dell'apparato |
urogenitale I |
2° Anno: |
Semeiotica funzionale e |Semeiotica funzionale e
strumentale dell'apparato |strumentale dell'apparato
urogenitale II |urogenitale
Le nefropatie mediche |Le nefropatie mediche
Anatomia chirurgica dell'apparato |Anatomia chirurgica dell'apparato
urinario e genitale maschile |urinario e genitale maschile
Patologia dell'apparato urinario e|
genitale maschile I |
Radiologia dell'apparato urinario |
e genitale maschile I |
3° Anno: |
Patologia dell'apparato urinario e|Patologia dell'apparato urinario e
genitale maschile II |genitale maschile
Radiologia dell'apparato urinario |Radiologia dell'apparato urinario
e genitale maschile II |e genitale maschile
Le affezioni cutanee e veneree nei|Le affezioni cutanee e veneree nei
riguardi dell'urologia |riguardi dell'urologia
Andrologia |Andrologia
4° Anno: |
Anatomia ed istologia patologica |Anatomia ed istologia patologica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile |maschile
Farmacoterapia delle affezioni |Farmacoterapia delle affezioni
urogenitali |urogenitali
|Anestesia e trattamento
Anestesia e trattamento |pre-post-operatorio del malato
pre-post-operatorio del malato |urologico
urologico |
Nefrologia chirurgica |Nefrologia chirurgica
Clinica urologica I |
Procedimenti di chirurgia |
endoscopica I |
Interventi e procedimenti |
operatori dell'apparato urinario e|
genitale maschile I |
5° Anno: |
Clinica urologica II |Clinica urologica
Patologia e clinica urologica |Patologia e clinica urologica
infantile |infantile
Urologia ginecologica |Urologia ginecologica
Procedimenti di chirurgia |
endoscopica II |
La chirurgia dell'intestino |
La chirurgia vascolare |
Interventi e procedimenti |Interventi e procedimenti
operatori sull'apparato urinario e|operatori sull'apparato urinario e
genitale maschile II |genitale maschile
Art. 494. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 495. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, devono superare la prova di esame sulle singole materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 496. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 3
Gli articoli 673, 674, 675, 676, 677, 678, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 673. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare con sede presso la cattedra di medicina nucleare. La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione e' per titoli ed esami. Art. 674. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono cosi' distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno: a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria; b) radiologia legislazione e norme generali di radio protezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: a) teoria dei traccianti; b) elementi di radiochimica; c) applicazioni di diagnostica I; d) tecniche di misura della radioattivita'. 3° Anno: a) applicazioni diagnostiche II; b) applicazioni terapeutiche; c) radioprotezione e legislazione applicate. Art. 675. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Art. 676. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi. Art. 677. - La frequenza e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) per ogni anno di corso e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Art. 678. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Art. 4
Dopo art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile: Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 679. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che conferisce il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile. Art. 680. - La durata del corso e' di quattro anni. Il numero di iscrizioni e' di sei per ogni anno. L'ammissione e' per titoli ed esami. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni. Art. 681. - La frequenza continuativa ai fini di apprendimento e' obbligatoria per sei mesi in pediatria per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno, per sei mesi in neuropsichiatria infantile e in quegli istituti e servizi specializzati collegati con la clinica universitaria per gli studenti del terzo e del quarto anno. Art. 682. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia del sistema nervoso; 2) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva; 3) genetica; 4) endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia; 5) patologia e clinica pediatrica; 6) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 7) anatomia patologica del sistema nervoso; 8) biochimica patologica del sistema nervoso; 9) psicologia dell'eta' evolutiva; 10) semeiotica e clinica neurologica; 11) semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 12) psicopatologia dell'eta' evolutiva; 13) semeiotica e clinica neurologica infantile; 14) psicodiagnostica; 15) elettrofisiologia; 16) neuroradiologia; 17) neurochirurgia dell'eta' evolutiva; 18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso). 4° Anno: 19) clinica psichiatrica infantile; 20) terapia generale delle malattie mentali infantili; 21) psicologia dell'eta' evolutiva; 22) foniatria; 23) psicopedagogia; 24) sociologia applicata alla popolazione infantile; 25) organizzazione diagnostica-assistenziale e legislazione. Art. 683. - Alla fine di ogni anno gli iscritti sono tenuti a superare un esame per il gruppo di materie il cui insegnamento e' stato impartito nell'anno medesimo. Per ottenere la iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti devono aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne per l'esame di clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al 40 anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami devono presentare e discutere una dissertazione scritta su argomenti di neuropsichiatria infantile.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1980
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 251
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