DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 851
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
All'art. 67 dello statuto dell'Universita' di Sassari, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, e' soppresso l'insegnamento complementare di "chimica teorica". Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: ematologia comparata; embriologia; istologia comparata; biologia marina; genetica dei microrganismi; citogenetica; statistica per scienze biologiche; bioenergetica; complementi di fisica.
Art. 2
All'art. 74, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, sono aggiunti i seguenti: vulcanologia; geologia matematica.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1980
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 154
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