DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 858

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 253, 254, 256, 257, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza e tecnica delle piante medicinali, annessa alla facolta' di farmacia, sono sostituiti dai seguenti: Art. 253. - Alla facolta' di farmacia e' annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali. La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale e ad assumere incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati nel campo di pertinenza. Art. 254. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche. Art. 256. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) complementi di botanica farmaceutica; 2) genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale); 3) botanica fitognostica ed erboristica; 4) ecologia e fitogeografia con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale); 5) complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche; 6) patologia delle piante medicinali ed aromatiche; 7) complementi di chimica organica vegetale. 2° Anno: 8) farmacognosia generale e speciale; 9) farmacologia speciale delle droghe; 10) tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe; 11) industria e commercio erboristico; 12) analisi delle piante medicinali; 13) identificazione di costituenti delle piante medicinali. Art. 257. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche da erborizzazioni in campagna e da gite di istruzione.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1980

Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 159

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