DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 859

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 103, primo comma - la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 2

L'art. 107, quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' stabilito in quindici per anno di corso e complessivamente in settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 3

L'art. 114, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in dieci per anno di corso e complessivamente in quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 4

L'art. 150, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in otto per anno di corso e complessivamente in quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1980

Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 147

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.