DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 877
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Nell'art. 56 dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il diciottesimo comma dopo gli insegnamenti complementari e' sostituito dal seguente: "Gli esami di patologia speciale medica e metodologia clinica, di patologia speciale chirurgica 8 propedeutica clinica e di anatomia e istologia patologica debbono essere superati prima di quelli di clinica medica generale e terapia medica, di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, di clinica pediatrica, di clinica ostetrica e ginecologica, di clinica ortopedica, di clinica neurologica e di clinica psichiatrica".
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1980
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 193
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