DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 881

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

L'art. 31, primo comma, dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, relativo agli istituti annessi alla facolta' di ingegneria e' sostituito dal seguente: Art. 31. - La facolta' di ingegneria si compone dei seguenti istituti: disegno e composizione; edilizia; geologia applicata; pianificazione territoriale; idraulica; topografia; elettronica; automatica; informatica; matematica; scienza dei materiali; scienza e tecnica delle costruzioni; fisica generale e fisica tecnica; macchine; meccanica applicata; strade e trasporti.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1980

Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 195

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