DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886

Type DPR
Publication 1979-05-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 682, relativa alla delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, ai fini dell'adeguamento delle norme stesse alle attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri dell'interno di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I GENERALITA'

Art. 1

Finalita'

Le presenti norme si applicano alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.

Art. 2

Campo di applicazione

Le attivita' di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, in quanto applicabili.

Capo II COMPETENZE ED ACCESSO AI LAVORI

Art. 3

Competenze

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevita' con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate "sezioni idrocarburi"). Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.

Art. 4

Controlli

Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.

Art. 5

Accesso ai lavori

L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e' vietato agli estranei ai lavori. I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso. Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della societa' titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.

Art. 6

Denuncia di esercizio per attivita' di prospezione

((Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca; o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. La denuncia e' fatta secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)). La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate. ((Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.)) Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Qualora il titolare affidi ad una o piu' imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni. La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto. Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e' responsabile nei confronti della pubblica amministrazione della opera delle imprese specializzate predette.

Art. 7

Denuncia di esercizio per attivita' di ricerca e di coltivazione

((Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6.)) In particolare, per ogni cantiere di perforazione di pozzi destinati alla ricerca o alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi sottostanti ad aree marine, ancorche' si tratti di pozzi direzionali partenti dalla terraferma e ricadenti pertanto sotto la disciplina vigente per le perforazioni a terra, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve denunciare le generalita' delle persone responsabili delle operazioni da compiere sul cantiere o esternamente ad esso ai fini della esecuzione dei lavori di perforazione. Se la perforazione e' eseguita da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, deve essere specificata, nella suddetta denuncia, la persona alla quale e' affidato il compito di capo piattaforma definito ai successivi articoli 8 e 9. Le denunce predette devono essere rivolte alla sezione idrocarburi almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere controfirmate da tutte le persone ivi nominate. Le sostituzioni, sia pure temporanee, delle persone di cui sopra devono essere comunicate entro otto giorni all'autorita' predetta per avere effetto nei suoi confronti. Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di perforazione ad impresa specializzata ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Qualora il titolare affidi ad una o piu' imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare immediata comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni. La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Le imprese specializzate sono tenute alla osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto. Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e' responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 8

Responsabilita' del capo piattaforma

Sulle piattaforme fisse e sulle piattaforme mobili non semoventi il capo piattaforma e' responsabile, in conformita' delle norme del presente decreto, della sicurezza delle operazioni di abbassamento, sollevamento e galleggiamento dell'unita', dell'esecuzione dei lavori di perforazione, nonche' della tenuta ed impiego dei dispositivi e dei mezzi di segnalazione, di salvataggio e antincendio. Il capo piattaforma deve curare, ai fini della sicurezza, l'addestramento del personale a bordo e le esercitazioni relative. Il capo piattaforma deve tenere il registro di piattaforma, sul quale sono annotati gli adempimenti prescritti dal presente decreto e il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Il modello del registro di piattaforma e' stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale le annotazioni sono effettuate su registri liberamente scelti dal capo piattaforma. Sulle piattaforme non semoventi il capo piattaforma puo' avvalersi, per le manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo, di un esperto di competenza specifica. Gli accertamenti dell'idoneita' del capo piattaforma nonche' degli esperti sopra menzionati in ordine alle manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo sono devoluti al Ministero della marina mercantile. Per i capi piattaforma aventi cittadinanza diversa da quella italiana, il possesso delle capacita' tecnico-nautiche deve essere attestato mediante la esibizione di titoli ritenuti idonei dal Ministero della marina mercantile. Tali titoli devono essere dichiarati autentici dall'autorita' consolare del Paese che li ha rilasciati. Sulle piattaforme di qualsiasi tipo il capo piattaforma deve disporre di un adeguato numero di persone esercitate nella messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio, nella loro manovra e nell'uso degli accessori di bordo. Durante le fasi di rimorchio delle piattaforme di qualsiasi tipo devono essere osservate le relative norme vigenti.

Art. 9

Responsabilita' del comandante

Le piattaforme semoventi, durante la navigazione, sono assimilate alle navi e come tali sono sottoposte alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento nonche' alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di navigazione marittima. Il comandante e' responsabile delle operazioni tecnico nautiche della piattaforma e di ogni altra operazione relativa alla navigazione. Egli e' altresi' responsabile per i danni da rischi marittimi ai quali sono esposte la piattaforma e le persone anche durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata. Il capo piattaforma e' responsabile, per la parte che gli compete, dell'esecuzione dei lavori di perforazione nonche' dell'osservanza e dell'esatta applicazione a bordo delle norme di sicurezza oggetto della presente legge, in quanto applicabili alle piattaforme semoventi, durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata. Egli deve immediatamente informare il comandante dell'insorgenza di situazioni al pozzo che possono costituire pericolo per l'unita'. Parimenti il comandante deve informare il capo piattaforma dell'approssimarsi di condizioni meteorologiche pericolose. In entrambi i casi il comandante e il capo piattaforma, ciascuno per la parte di propria competenza, attuano i provvedimenti piu' idonei a fronteggiare la situazione di pericolo. In caso di contrasto le decisioni finali spettano al comandante. Le navi di perforazione sono sottoposte alla stessa disciplina per le specifiche operazioni e per gli adempimenti previsti dalla presente legge. Sulle piattaforme semoventi e sulle navi di perforazione, oltre ai normali libri di bordo, deve essere tenuto, a cura del comandante, il registro di piattaforma di cui all'articolo precedente. Deve essere altresi' tenuto, a cura del capo piattaforma, il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 10

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)).

Art. 11

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)).

Art. 12

Incidenti o eventi straordinari

Ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazioni minerarie e che arrechi, o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente o alle altre attivita' indicate nell'art. 1 e' denunciato immediatamente - oltre che alla sezione idrocarburi - agli organi statali competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della legge 21 luglio 1967, n. 613. Lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate di cui gli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 13

Informazioni meteorologiche

Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforma semovente o di nave di perforazione, deve provvedere affinche' dettagliate informazioni sulla situazione metereologica della zona delle operazioni ed i preventivi avvisi di burrasca siano raccolti a bordo da personale esperto e con apparecchiature idonee. Durante i lavori di perforazione devono inoltre essere rilevate con continuita', mediante idonee apparecchiature, la direzione e la velocita' del vento. Le informazioni raccolte e i dati rilevati direttamente devono essere comunicati, su richiesta, all'autorita' marittima.

TITOLO II SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI PROSPEZIONE Capo I AUTORIZZAZIONI

Art. 14

Programma di lavoro in permessi di prospezione

Il richiedente un permesso di prospezione e' tenuto ad indicare nel programma di lavoro da allegare alla istanza il metodo di prospezione che intende utilizzare ed il periodo di tempo previsto per l'esecuzione delle operazioni in mare. Se trattasi di rilievo con metodo sismico, il richiedente e' tenuto ad elencare le linee sismiche, per ognuna delle quali deve indicare la lunghezza e le coordinate del punto iniziale e del punto finale. Il titolare del permesso di prospezione e' tenuto a comunicare alla sezione idrocarburi ed al dipartimento militare marittimo competenti, con almeno otto giorni di anticipo, la data di effettivo inizio delle operazioni in mare; deve altresi' comunicare tempestivamente la data di ultimazione delle operazioni stesse. Il titolare e' tenuto inoltre a munirsi in tempo utile delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni suddette ed in particolare delle concessioni per l'impianto e l'esercizio delle stazioni per la radiolocalizzazione e per l'impiego delle frequenze di lavoro.

Art. 15

Prescrizioni

Il permesso di prospezione contiene le prescrizioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Amministrazione della marina mercantile e ove occorra le altre amministrazioni dello Stato interessate, ritenga di imporre per tutelare la sicurezza dei lavoratori e il regolare svolgimento delle lavorazioni nonche' agli altri fini espressi all'art. I delle presenti norme. Il permissionario e' tenuto ad osservare ogni ulteriore prescrizione che, ai fini predetti, possa essere imposta dalla sezione idrocarburi durante l'esercizio del permesso.

Art. 16

Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione

Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere operazioni di prospezione nell'ambito rispettivamente del permesso o della concessione, deve presentare alla sezione idrocarburi, per l'approvazione, il programma di lavoro con le indicazioni di cui all'art. 14. Il titolare di cui sopra e' tenuto: a rispettare le condizioni generali contenute nel decreto di conferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione; a rispettare le ulteriori prescrizioni che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nell'autorizzare le operazioni di prospezione, ritenesse di imporre, sentita la Amministrazione della marina mercantile e se del caso le altre amministrazioni dello Stato interessate, per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed il regolare svolgimento delle operazioni nonche' per gli altri fini di cui all'art. 1; a munirsi tempestivamente delle autorizzazioni di cui al precedente art. 14, quarto comma.

Capo II ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROSPEZIONE

Art. 17

Documentazione

Il dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera relativa allo svolgimento degli stessi e all'adempimento delle prescrizioni previste nel presente decreto in quanto rientranti nella sua competenza. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate, per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.

Art. 18

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