DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. 887
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in criminologia clinica.
Art. 2
L'art. 231, relativo alle materie di insegnamento della scuola di specializzazione in endocrinologia, e' modificato nel senso che l'insegnamento di anatomia ed endocrinologia degli organi endocrini del primo anno di corso e' soppresso e sostituito da quello di anatomia ed embriologia delle ghiandole endocrine. L'ultimo comma del suddetto art. 231 e' soppresso e sostituito dal seguente: Non sono concesse abbreviazioni di corso.
Art. 3
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in criminologia clinica: Scuola di specializzazione in criminologia clinica Art. 266. - Presso l'istituto di antropologia criminale della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari, e' istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica; la direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo dalla stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 267. - La scuola ha due indirizzi: a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense, per i laureati in medicina e chirurgia; b) indirizzo socio-psicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere, filosofia. Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione. La durata del corso della scuola e' di tre anni. La frequenza e' obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 268. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali commi ai due indirizzi: 1) criminologia generale I; 2) elementi di diritto; 3) elementi di sociologia; 4) elementi di psicologia; 5) elementi di biologia; 6) metodologia della ricerca; 7) criminologia generale II; 8) criminologia minorile ; 9) trattamento criminologico; 10) politica criminale e diritto penitenziario. Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) psicopatologia generale; 2) psichiatria clinica; 3) diagnostica criminologica; 4) medicina legale e criminalistica; 5) psicodiagnostica; 6) neurologia e psichiatria forense; 7) prevenzione della patologia del comportamento; 8) tecniche di rieducazione minorile; 9) legislazione socio-sanitaria. Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico: 1) elementi di psicopatologia generale; 2) elementi di psichiatria clinica e forense; 3) tecniche di servizio sociale; 4) antropologia culturale; 5) elementi di medicina legale; 6) psicologia sociale; 7) tecniche psicopedagogiche; 8) sociologia della devianza; 9) metodi di prevenzione. Insegnamenti complementari: 1) antropofenomenologia; 2) etologia dei comportamenti criminosi; 3) sociologia del diritto; 4) psicologia; 5) economia della sicurezza e della difesa sociale; 6) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva; 7) igiene mentale; 8) psicoterapia. Art. 269. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione e' il seguente: 1° Anno (comune ai due indirizzi): 1) criminologia generale I; 2) elementi di diritto; 3) elementi di sociologia; 4) elementi di psicologia; 5) elementi di biologia; 6) metodologia della ricerca; 7) una materia integrativa a scelta. 2° Anno: a) Indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) criminologia generale II; 2) psicopatologia generale; 3) psichiatria clinica; 4) diagnostica criminologica; 5) medicina legale e criminalistica; 6) psicodiagnostica; 7) criminologia minorile; 8) una materia integrativa a scelta. b) Indirizzo socio-psicologico: 1) criminologia generale II; 2) elementi di psicopatologia generale; 3) elementi di psichiatria clinica e forense; 4) tecniche di servizio sociale; 5) antropologia culturale; 6) elementi di medicina legale; 7) criminologia minorile; 8) una materia integrativa a scelta. 3° Anno: a) Indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) neurologia e psichiatria forense; 2) prevenzione della patologia del comportamento; 3) trattamento criminologico; 4) tecniche di rieducazione minorile; 5) legislazione socio-sanitaria; 6) politica criminale e diritto penitenziario; 7) una materia integrativa a scelta. b) Indirizzo socio-psicologico: 1) psicologia sociale; 2) tecniche psicopedagogiche; 3) sociologia della devianza; 4) metodi di prevenzione; 5) trattamento criminologico; 6) politica criminale e diritto penitenziario; 7) una materia integrativa a scelta. Art. 270. - All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo deve indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa, da scegliere tra le materie complementari ovvero tra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non e' iscritto. L'indicazione e' vincolante. Art. 271. - Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni pratiche nonche' da conferenze tenute da esperti stranieri e italiani. Art. 272. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione avviene mediante concorso per esami e titoli. Art. 273. - Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali del suo indirizzo e tre relativi alle materie integrative da lui scelte. I voti degli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi; il voto dell'esame di diploma e' attribuito in cinquantesimi. Art. 274. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, deve essere presentato al direttore della scuola, per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con specificazione dell'indirizzo seguito. Art. 275. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione dello statuto dell'Universita' di Bari.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1980
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 251
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