DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 896

Type DPR
Publication 1979-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

L'art. 97, relativo al corso di laurea in chimica, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti: 42) cristallografia; 43) chimica tossicologica; 44) spettroscopia elettronica ad alta energia; 45) fotochimica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti: 39) cristallografia; 40) chimica tossicologica; 41) spettroscopia elettronica ad alta energia; 42) fotochimica. Dai suddetti elenchi l'insegnamento complementare di spettro-chimica e' soppresso.

Art. 2

L'art. 98, relativo al corso di laurea in chimica industriale e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: 29) spettroscopia elettronica ad alta energia; 30) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 31) esercitazioni di analisi chimica applicata; 32) chimica macromolecolare; 33) biochimica industriale. Dallo stesso elenco l'insegnamento di "chimica delle fermentazioni" e' soppresso.

Art. 3

L'art. 103, relativo al corso di laurea in fisica, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: G.D.A. - complementi di fisica; G.D.A. - meccanica dei fluidi; G.D.A. - cristallografia; G.D.A. - geologia; G.D.A. - teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici I; G.D.A. - teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici II; G.D.A. - logica matematica II; G.D.A. - matematica applicata I; G.D.A. - matematica applicata II; G.D.A. - calcolo delle probabilita' II; G.D.A. - matematica combinatoria; G.D.A. - analisi numerica III; G.D.A. - teoria e metodi dell'ottimizzazione; G.D.A. - fisica sanitaria; G.D.A. - cosmologia.

Art. 4

L'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: 50) biologia delle popolazioni umane; 51) idrobiologia; 52) sedimentologia; 53) fitogeografia; 54) paleobotanica; 55) biologia del suolo; 56) ecologia vegetale. Nello stesso elenco l'insegnamento di elettrofisiologia passa da semestrale ad annuale.

Art. 5

L'art. 110, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: 54) biologia delle popolazioni umane; 55) embriologia molecolare; 56) strutturistica chimica; 57) fisiologia ed igiene del lavoro industriale; 58) virologia; 59) farmacologia; 60) storia della biologia; 61) ecologia vegetale. Nello stesso elenco l'insegnamento di elettrofisiologia passa da semestrale ad annuale ed e' soppresso quelle di "embriologia chimica".

Art. 6

L'art. 112, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegna menti complementari sono aggiunti i seguenti: 49) sismologia (semestrale); 50) geomagnetismo (semestrale).

Art. 7

Il secondo comma dell'art. 116, relativo alle norme per il conseguimento di una nuova laurea, e' sostituite dal seguente: "La facolta' non e' tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa al riguardo si regolera' caso per caso, in base ai punti con i quali le materie stesse sono state superate ed al loro programma ed al curriculum degli studi presentato da richiedente".

Art. 8

L'art. 431, relativo all'elenco degli insegnamenti della scuola di perfezionamento in scienze biologiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento di "biologia delle razze umane" e' sostituito da quello di "biologia delle popolazioni umane".

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 24

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