DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 901
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
All'art. 45, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: patologia generale; stechiometria; chimica clinica; chimica delle sostanze organiche naturali; saggi e dosaggi farmacologici prodotti dietetici; prodotti cosmetici; chimica analitica.
Art. 2
L'art. 48, relativo alle norme di propedeuticita' della facolta' di farmacia, e' sostituito dal seguente: "L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica devono precedere quelli di tutte le materie chimiche. Non sono ammessi agli esami di chimica biologica, fisiologia generale, chimica farmaceutica e tossicologica I e II, esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III, tecnica e legislazione farmaceutica gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica. Non sono ammessi agli esami di: fisiologia generale biennale gli studenti che non abbiano superato l'esame di anatomia, chimica biologica. L'esame di fisiologia generale deve precedere quello di farmacologia e farmacognosia".
Art. 3
L'art. 50, relativo alle norme sull'esame di laurea del corso di laurea in farmacia, e' sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in farmacia consiste: 1) nella discussione di una dissertazione scritta di indole preferibilmente sperimentale; 2) in una prova pratica sorteggiata tra quelle previste nel piano di studi della facolta'; 3) in un esame di cultura generale. Il consiglio di facolta' regolamentera' all'inizio di ogni anno le modalita' di svolgimento della prova II e III. La dissertazione scritta in triplice copia stampata o dattiloscritta dovra' essere depositata presso la segreteria della facolta' almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami di laurea".
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 35
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