DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 902

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relativi alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' di scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in idrologia medica, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 154. - La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possono esercitare un'attivita' specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche. La durata del corso di studi e' di tre anni. Non sono consentite in nessun caso abbreviazioni di corso. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Il numero totale massimo degli iscritti per i tre anni di corso e' di venticinque, in relazione alle attrezzature dei laboratori ed al personale assistente e tecnico degli istituti dove si svolgono gli insegnamenti. L'insegnamento e le esercitazioni per gli specializzandi degli ultimi due anni si svolgono nei seguenti istituti: clinica medica, patologia medica, medicina del lavoro, clinica dermosifilopatica, clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica, clinica chirurgica. Tali cliniche mettono a disposizione quei casi che possono interessare sul piano didattico l'insegnamento della idroclimatologia e clinica termale. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 2

Gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 234. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso l'istituto di chimica biologica - facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Pavia e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica. La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche o microbiologiche applicate alla clinica. Art. 235. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine. Art. 236. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 237. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e' complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 238. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: chimica biologica generale; fondamenti di chimico-fisica biologica; batteriologia generale; biochimica analitica I; tecnica dei prelevamenti; fisiopatologia I; fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: chimica biologica speciale di organi e tessuti; fisiopatologia II; ematologia ed ematochimica I; batteriologia speciale; immunologia e sierologia; biochimica analitica II. 3° Anno: nozioni di igiene e legislazione sanitaria; ematologia ed ematochimica II; chimica clinica; immunochimica; parassitologia; virologia. 4° Anno: analisi biologico-tossicologiche; endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; micologia; enzimologia clinica; automazione e controlli di qualita'; metodiche microanalitiche; microscopia clinica e citodiagnostica. Art. 239. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 240. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 40

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