DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena e' cosi' modificato: Dopo l'art. 188, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti: Scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti Art. 189. - La scuola a fini speciali per audioprotesisti ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Siena. La durata del corso degli studi della scuola per audioprotesisti e' di due anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di perito industriale o titolo equipollente o superiore. Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione di lingua italiana e di cultura generale. La commissione sara' composta dal direttore della scuola a da due docenti di audiologia o O.R.L. Art. 190. - Il direttore della scuola e' titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. La scuola e' sotto tutela della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena. Gli insegnamenti sono proposti dal consiglio della scuola, formato dal direttore e da due docenti in audiologia o in clinica otorinolaringoiatrica. Le proposte di incarico di insegnamento vengono fatte alla facolta' di medicina e gli insegnanti sono scelti fra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina dell'Universita' di Siena, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie, o tra persone aventi particolari competenze sulle materie del corso. Art. 191. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno; audiometria clinica; protesi acustica. 2° Anno: cause e quadro clinico-audiometrico della sordita'; indicazione alla terapia protesica della sordita'; applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici); psicologia del soggetto sordo. Art. 192. - Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica ed il centro audiologico dell'Universita' di Siena. Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 193. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti tra i docenti della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; verra' rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di audioprotesista. Art. 194. - L'importo delle tasse e' stabilito nel modo seguente: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale per studenti fuori corso . . . . . . . . . . . L. 5.000 Agli studenti puo' essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1980
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 38
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