DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 961

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Scuola di perfezionamento in chimica organica e chimica organica industriale Art. 219. - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa e' istituita una scuola di perfezionamento in chimica organica industriale. Essa ha lo scopo di fornire a laureati una preparazione specializzata nel campo della chimica organica, con particolare riguardo alle sintesi d'interesse industriale e rilascia il relativo diploma di perfezionamento. La durata della scuola e' di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 220. - La scuola e' retta da un direttore coadiuvato da un consiglio; il direttore della scuola, professore di ruolo e docente della scuola, e' nominato dal rettore, su designazione del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 221. - I docenti della scuola, scelti fra i professori di ruolo, professori incaricati, assistenti e persone di riconosciuta competenza nelle varie materie, vengono nominati dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore. Art. 222. - Alla scuola di perfezionamento vengono ammessi i laureati in chimica o chimica industriale, che ne abbiano fatto domanda, mediante concorso per titoli ed esami. E' data facolta' al consiglio della scuola di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il numero di ammissioni in relazione alla disponibilita' di fondi. Tale numero non potra' comunque essere superiore a 18 (diciotto). Art. 223. - Ciascun insegnamento della scuola puo' essere svolto da piu' docenti aventi specifica competenza delle diverse parti del programma. Art. 224. - Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: complementi di chimica organica; chimica di composti di coordinazione; complementi di chimica fisica; principi generali dei processi di chimica organica. 2° Anno: realizzazione industriale di reazioni organiche; processi catalitici sintetici; metodologia avanzata in chimica organica. Art. 225. - Il consiglio della scuola, su proposta del direttore, puo' istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari. Art. 226. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere attivita' di ricerca presso uno degli istituti chimici della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita'. Al termine di ogni anno di perfezionamento gli iscritti devono superare gli esami relativi ai corsi frequentati per accedere all'anno di corso successivo ovvero all'esame di diploma. Le commissioni per gli esami vengono nominate dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola. Art. 227. - Al termine del biennio gli iscritti devono presentare e discutere, dinanzi ad una commissione costituita da sette membri (dei quali almeno quattro scelti fra i docenti della scuola) nominati dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, una dissertazione scritta su un argomento originale nel campo di perfezionamento, concordato con il consiglio della scuola. Il conferimento del diploma e' condizionato dall'esito favorevole di tale discussione. Art. 228. - La scuola per il suo funzionamento si avvale dei proventi delle tasse degli iscritti e dei fondi messi a disposizione da enti pubblici e privati. Ha sede presso gli istituti di chimica analitica, chimica fisica, chimica generale, chimica organica e chimica organica industriale della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e puo' avvalersi anche del personale e delle apparecchiature degli altri istituti chimici della facolta' ed eventualmente di quelle di altri enti pubblici e privati in base a regolari convenzioni. Art. 229. - Le tasse che gli iscritti devono versare sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti inoltre a pagare i relativi contributi di laboratorio in entita' stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Pisa su proposta del senato accademico, sentita la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1980

Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 37

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