DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia Art. 164. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le seguenti scuole di specializzazione: chirurgia generale; medicina interna; oftalmologia; ginecologia ed ostetricia; pediatria; radiologia; idroclimatologia medica e clinica termale; anatomia patologica; dermatologia e venereologia; otorinolaringoiatria; psichiatria; neurologia; anestesia e rianimazione; igiene e medicina preventiva; endocrinologia; fisiochinesiterapia ortopedica; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; microbiologia; geriatria e gerontologia; odontostomatologia; nefrologia; biochimica e chimica clinica; chirurgia plastica; medicina del lavoro; diabetologia e malattie del ricambio; ematologia generale; chirurgia della mano; allergologia; medicina legale e delle assicurazioni; corso di perfezionamento in neonatologia. Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza delle materie oggetto di insegnamento e ad una ottimale capacita' tecnica e di conferire loro il diploma di "specialista" a norma di legge. Art. 165. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. In consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Art. 166. - Gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi a fini speciali vengono conferiti annualmente per incarico dal consiglio di facolta' a professori di ruolo, fuori ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti e assistenti cultori della specialita', tutti di riconosciuta competenza. Art. 167. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Quando le scuole prevedono oltre all'indirizzo medico altri indirizzi, e' consentita l'iscrizione per tali indirizzi, anche a laureati di altre facolta'. L'ordinamento di ciascuna scuola, di cui ai capi seguenti, indica quali lauree consentono l'accesso ai vari indirizzi non medici. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione. Art. 168. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi a ciascuna scuola di specializzazione e' fissato dal relativo ordinamento. Nel numero massimo non sono compresi gli iscritti fuori corso. Art. 169. - La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al rettore dell'Universita'. - Essa deve essere corredata dal diploma di maturita', o di scuola media superiore nonche' dal certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami di profitto e in quello di laurea. L'aspirante puo' corredare la domanda di altri titoli che ritenga utile presentare. Le domande e gli allegati sono trasmessi al direttore della scuola. Art. 170. - Il consiglio della scuola determina e trasmette al preside della facolta' entro il mese di ottobre di ogni anno i criteri di valutazione dei titoli. L'esame e' pubblico e si svolge su materie, fissate dal consiglio della scuola, idonee ad accertare l'attitudine a seguire i corsi. L'elenco delle materie, i criteri di valutazione dei titoli, gli obblighi inerenti di cui agli articoli 171, 172, 173, 174 e la data dell'esame, sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Universita' almeno novanta giorni prima della data stessa. La commissione esaminatrice e' composta dal direttore che la presiede e da due professori della scuola scelti dal direttore stesso. La graduatoria formata dalla commissione viene approvata e resa esecutiva dal preside. Art. 171. - Le materie di insegnamento di ciascuna scuola sono fissate dal relativo ordinamento, di cui ai capi seguenti. Il consiglio della scuola determina le esercitazioni e fissa i turni della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti. Il calendario delle lezioni e delle esercitazioni e' fissato anno per anno dal consiglio della scuola e reso pubblico mediante affissione. Art. 172. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria. Art. 173. - La frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti nei turni di cui all'art. 171 e' obbligatoria durante tutti gli anni di corso e si svolge nelle sedi indicate annualmente dal consiglio della scuola con attivita' nei laboratori, negli ambulatori, nei reparti di degenza e in istituzioni di sanita' pubblica. Sono esentati dal solo turno di frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti gli iscritti a scuole di specializzazione che prestino effettivo e continuativo servizio che, a giudizio del consiglio della scuola, integrato dal preside, possa considerarsi sostitutivo della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti. L'effettivita' della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti deve essere provata mediante apposita certificazione, con registro giornaliero delle presenze. Le esenzioni di cui al comma secondo debbono essere notificate al consiglio della facolta'. Art: 174. - Per essere ammessi agli esami di profitto gli iscritti devono aver ottemperato a quanto previsto negli articoli 172 e 173. Per essere ammessi all'anno di corso successivo, gli allievi devono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente. Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami stabiliti per ciascuna scuola. Art. 175. - Le sessioni di esame sono due: estiva e autunnale. Le date degli esami sono stabilite dal consiglio della scuola e pubblicate mediante affissione. Art. 176. - Salvo che non sia diversamente stabilito nell'ordinamento delle singole scuole, gli esami di profitto si svolgeranno annualmente per ciascuna materia. Art. 177. - Per ciascuno degli esami di profitto la commissione di esame e' composta da tre membri: il professore della materia che la presiede e due altri professori della scuola scelti dal direttore. Quando l'ordinamento di una scuola prevede un esame unico di profitto alla fine di ciascun anno, la commissione di esame e' composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro insegnanti dell'anno di corso scelti dal direttore. Art. 178. - L'esame di diploma consiste in una discussione su un elaborato originale scritto e puo' prevedere prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola. Art. 179. - La commissione per gli esami di diploma e' composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori della scuola, scelti dal direttore. Art. 180. - Non sono consentite in alcun caso abbreviazioni di corso. Non si puo' rimanere fuori corso per piu' di due anni consecutivi, pena decadenza. Art. 181. - Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti altresi' al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facolta', sentito il senato accademico. Art. 182. - Le norme generali sono applicate automaticamente alle singole scuole a meno che, in specifici ordinamenti delle stesse ed in funzione di particolari esigenze, non sia altrimenti disposto.
Art. 2
Gli articoli 183 e 184, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia generale Art. 183. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. La durata del corso di studi e' di cinque anni. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 184. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: clinica chirurgica generale I; patologia speciale chirurgica I; semeiotica chirurgica I; anatomia chirurgica e corso di operazioni I; chirurgia sperimentale; anestesia e rianimazione; ricerche di laboratorio. 2° Anno: clinica chirurgica generale II; patologia speciale chirurgica II; semeiotica chirurgica II; anatomia chirurgica e corso di operazioni II; fisiopatologia chirurgica; trattamento pre e post operatorio; anatomia e istologia patologica I. 3° Anno: clinica chirurgica generale III; patologia speciale chirurgica III; semeiotica strumentale ed endoscopica; anatomia chirurgica e corso di operazioni III; radiologia; anatomia ed istologia patologica II. 4° Anno: clinica chirurgica generale IV; chirurgia ginecologica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia; chirurgia pediatrica. 5° Anno: clinica chirurgica generale V; chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia d'urgenza; medicina legale.
Art. 3
Gli articoli 185, 186 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 185. - La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specialista in medicina interna. La durata del corso e' di cinque anni. Art. 186. - Il numero massimo degli allievi e' di ventisette per anno di corso e complessivamente di centotrentacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 187. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV. 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.
Art. 4
Gli articoli 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in oculistica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oftalmologia Art. 188. - La scuola di specializzazione in oftalmologia conferisce il diploma di specialista in oftalmologia. La durata del corso e' di quattro anni. Art. 189. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 190. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia dell'apparato oculare; nozioni di embriologia e genetica oculare; fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); farmacologia oculare e terapia fisica; anatomia patologica oculare; patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); anomalie e patologia della mobilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; tecnica operatoria I. 4° Anno: neuroftalmologia; malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; tecnica operatoria II; tesi di specializzazione.
Art. 5
Gli articoli 191, 192 e 193, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia Art. 191. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. La durata del corso e' di quattro anni. Art. 192. - Il numero massimo degli allievi e' di tredici per anno di corso complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi. Art. 193. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di genetica medica; elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia delle pelvi; elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; fisiologia ostetrica; endocrinologia ginecologica ed ostetrica; semeiotica e diagnostica ostetrica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; lingua straniera (inglese) (quadriennale) I. 2° Anno: semeiotica e diagnostica ginecologica; operazioni ostetriche (biennale) I; anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; citologia ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; lingua straniera (inglese) (quadriennale) II. 3° Anno: puericultura prenatale; immunologia ostetrica e ginecologica; analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; operazioni ostetriche (biennale) II; operazioni ginecologiche (biennale) I; ostetricia e ginecologia forense; terapia medica in ostetricia e ginecologia; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; psicosomatica ostetrica e ginecologica; lingua straniera (inglese) (quadriennale) III. 4° Anno: neonatologia; urologia ginecologica; radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale; operazioni ginecologiche (biennale) II; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.
Art. 6
Gli articoli 194, 195 e 196, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 194. - La scuola di specializzazione in pediatria conferisce il diploma di specialista in pediatria. La durata del corso di studi e' di quattro anni. Art. 195. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 196. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorinolaringoiatria e foniatria; odontoiatria; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia ed urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia I; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV.
Art. 7
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