DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 980

Type DPR
Publication 1979-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Trieste e' cosi' modificato: Dopo l'art. 69, con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi articoli, sono aggiunti i nuovi seguenti articoli: Art. 70. - Alla facolta' di magistero dell'Universita' di Trieste e' annesso un centro europeo di ricerca e di documentazione per la formazione degli insegnanti. Esso fa parte integrante dell'istituto di pedagogia gia' esistente presso la stessa facolta'. La finalita' di tale centro e' promuovere ricerche a livello scientifico e indagini comparative sui metodi, le tecniche, i curricoli per la formazione di base e in servizio degli insegnanti dei vari ordini e gradi; raccogliere una documentazione in proposito; organizzare gruppi di studio e seminari a carattere internazionale; attuare scambi in particolare con i Paesi confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 71. - Il consiglio della facolta' di magistero nomina il consiglio direttivo del centro: sono membri di diritto il preside della facolta' di magistero o un suo rappresentante, il direttore dell'istituto di pedagogia e tre docenti scelti tra quelli ufficiali della facolta'. Il consiglio potra' invitare anno per anno, come aggregati, rappresentanti di altre universita', di organizzazioni internazionali, delle amministrazioni locali e delle categorie professionali. Gli aggregati avranno titolo di consulenti senza voto deliberativo. Il consiglio direttivo del centro si riunira' di norma al completo due volte all'anno. Art. 72. - Il finanziamento del centro sara' costituito di una dotazione annua nell'ambito del finanziamento dell'istituto e da contributi speciali dell'Universita', della facolta', dello Stato, degli enti locali e dei privati o dai proventi risultanti di iniziative del centro stesso. La contabilita' del centro e' prevista nell'ambito della contabilita' dell'istituto di pedagogia secondo le norme amministrative vigenti nell'Universita'. Art. 73. - Il centro si vale delle attrezzature didattiche e scientifiche della facolta' di magistero e in particolare di quelle dell'istituto di pedagogia, con le integrazioni che via via saranno previste dal consiglio del centro e approvate dal consiglio della facolta'. Art. 74. - Il consiglio direttivo puo' istituire un albo di esperti del centro e di corrispondenti; il consiglio della facolta' potra' autorizzare che la documentazione raccolta dal centro e le sue ricerche siano fatte pubblicamente conoscere anche con pubblicazioni sia in volume sia in periodico.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980

Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 131

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