DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. 991

Type DPR
Publication 1979-10-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

L'art. 175 dello statuto dell'Universita' di Bologna, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, e' sostituito dal seguente: "I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica e comparata, fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica, anatomia patologica veterinaria generale e speciale, patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova), comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla I parte deve precedere quello relativo alla II parte. L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia veterinaria sistematica e comparata (I parte) il cui superamento insieme con quello di biochimica, e' condizione indispensabile per l'ammissione all'esame di fisiologia (I parte). L'esame di patologia generale veterinaria deve seguire gli esami di anatomia veterinaria sistematica e comparata, gli esami di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica e di microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia) e deve precedere quelli di anatomia patologica generale e speciale (I parte), di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte), di patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.) di patologia chirurgica veterinaria e podologia e di ostetricia veterinaria. Per essere ammessi agli esami di clinica medica veterinaria e di clinica chirurgica veterinaria lo studente dovra' aver superato gli esami corrispondenti alle rispettive patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.) e patologia chirurgica veterinaria e podologia nonche' gli esami di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (II parte) e anatomia patologica veterinaria generale e speciale (II parte). Gli esami di alimentazione e nutrizione animale, di farmacologia e farmacodinamica veterinaria, di anatomia patologica veterinaria generale e speciale (I parte) e di parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia) debbono precedere quello di patologia aviare. L'esame di ostetricia veterinaria deve precedere quello di clinica ostetrica e ginecologia veterinaria. Agli effetti dell'ammissione agli esami sono altresi' considerati propedeutici: "Anatomia veterinaria sistematica e comparata (I parte) per zootecnia: I igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia, zoologia per zootecnia II), genetica e allevamento, microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia) per patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte); propedeutica I) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, per patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.), propedeutica II) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica per patologia chirurgica veterinaria e podologia, fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (II parte) per farmacologia e farmacodinamica veterinaria, parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia) per malattie parassitarie degli animali domestici; anatomia patologica veterinaria generale e speciale (II parte) per ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II".

Art. 2

L'art. 177 e' sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di clinica medica veterinaria di clinica chirurgica veterinaria di clinica ostetrica e ginecologia veterinaria di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova) e delle materie del gruppo zootecnico (zootecnia II), genetica e allevamento e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi presso istituti della facolta' di medicina veterinaria, o presso istituti sperimentali zooprofilattici dipendenti dal Ministero della sanita', o presso istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti idonei dalla facolta' di medicina veterinaria. Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e deve essere completato prima che i candidati si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tirocinio pratico e' utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici (clinica medica veterinaria, clinica chirurgica veterinaria, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, patologia aviare)".

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1980

Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 157

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