DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 1 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Nell'art. 62 dello statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, relativo al corso di laurea in fisica, alla lettera b), terzo comma, insegnamenti complementari, i numeri: 18) filosofia della scienza; 20) istruzione programmata sono cosi' sostituiti da: 18) biofisica; 20) complementi di struttura della materia; Sono altresi' aggiunti i seguenti insegnamenti: "21) fisica di fluidi; 22) fisica terrestre; 23) geologia; 24) geodesia; 25) sismologia; 26) fisica terrestre e climatologia; 27) topografia; 28) oceanografia; 29) geomagnetismo; 30) istituzioni di elettronica; 31) istituzioni di elettrotecnica; 32) meccanica statistica; 33) didattica della matematica; 34) matematiche elementari dal punto di vista superiore".
Art. 2
Nell'art. 62 alla lettera c), secondo comma, insegnamenti complementari, i numeri 14) fisica dei reattori; 44) elettronica; 48) istruzione programmata; 49) fisica sanitaria sono sostituiti da: 14) fisica dello spazio, 44) archeologia; 48) biofisica; 49) chimica nucleare". Sono, altresi' aggiunti i seguenti insegnamenti: "50) complementi di fisica nucleare; 51) fisica delle superfici; 52) fisica del reattore nucleare; 53) fisica della radiazione; 54) fisica medica; 55) fisica molecolare; 56) fluidoidrodinamica; 57) fisica terrestre; 58) geofisica applicata; 59) geofisica mineraria; 60) sismica applicata; 61) prospezioni geofisiche; 62) geochimica; 63) geologia; 64) idrogeologia; 65) macchine acceleratrici di particelle; 66) metodi fisici in archeologia; 67) radiobiologia; 68) spettroscopia molecolare; 69) tecniche del vuoto; 70) tecniche nucleari; 71) ottica; 72) mineralogia; 73) acustica.
Art. 3
Nell'art. 62 alla lettera D), secondo comma, insegnamenti complementari, i numeri 12) calcoli numerici; 24) teoria dei campi; 25) filosofia della scienza; 26) fisica cosmica sono sostituiti da: 12) calcolo numerico e programmazione; 24) chimica fisica dello stato solido; 25) chimica quantistica; 26) dinamica stellare; Sono altresi', aggiunti i seguenti insegnamenti: 27) elettrodinamica cosmica; 28) fisica degli stati condensati; 29) fisica dei difetti reticolari; 30) fisica planetaria; 31) fisica solare; 32) magnetofluidodinamica; 33) ottica quantistica; 34) relativita' generale e gravitazionale; 35) teoria dei campi; 36) teoria delle forze nucleari; 37) teoria delle interazioni fondamentali; 38) teoria delle reazioni nucleari; 39) fisica della materia interstellare".
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1980
Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 158
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