LEGGE 22 gennaio 1980, n. 12
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Al quadro I - ruolo normale del Corpo di stato maggiore - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano di fregata, le parole: "3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1)" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni di imbarco, di cui almeno 12 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta". La nota (1) è soppressa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1980 PERTINI COSSIGA - SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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