LEGGE 29 febbraio 1980, n. 31
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso. Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero 4 e' aggiunto il seguente: "5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorche' adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalita' stabiliti dall'Amministrazione finanziaria". L'articolo 2 e' soppresso. L'articolo 4 e' soppresso. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento: 1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonche' le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi; 2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia; 3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2; 4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici. Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980". All'articolo 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: 21 dicembre 1979; nel secondo comma, le parole: tra il 1 novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: tra il 1 ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979. L'articolo 15 e' soppresso. All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri cinquanta sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: litri trenta e: litri centocinquanta.
Art. 2
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.
Art. 3
Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "trecentosessanta milioni" sono sostituite con le parole "quattrocentottanta milioni". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1980. Per l'anno 1980 si considerano minori le imprese che nell'anno 1979 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quattrocentottanta milioni, sempre che l'anno 1980 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 4
Nell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 12 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le parole "L. 20.000" sono sostituite con le seguenti: "L. 50.000". La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687. La disposizione del comma precedente non da' luogo a rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione. I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall'articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.
Art. 7
Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".
Art. 8
L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto".
Art. 9
Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Art. 10
Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979. Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.
Art. 11
Nella lettera c) dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e Successive modificazioni, la parola "seimila" e sostituita dalla parola "ottomila".
Art. 12
Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce 77, dopo la parola "aggiunte", sono inserite le seguenti: "case rurali".
Art. 13
La ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' esente dall'imposta di bollo.
Art. 14
L'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui allo articolo 27 della legge stessa. Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
L'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero. Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire. Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio e' stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e cosi' di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981. L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".
PERTINI COSSIGA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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