LEGGE 12 febbraio 1980, n. 52

Type Legge
Publication 1980-02-12
Ultimo aggiornamento 1980-03-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il trattato, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunita' europee) e la Repubblica ellenica relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi: decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, con allegati; sette protocolli; atto finale, con allegati.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.

PERTINI COSSIGA - RUFFINI - ROGNONI - MORLINO - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - VALITUTTI - MARCORA - PRETI - BISAGLIA - SCOTTI - STAMMATI - LOMBARDINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Decisione - art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 21 MAGGIO 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto il parere della Commissione, Considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio; Considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica, DECIDE Articolo 1 1. La Repubblica ellenica puo' diventare membro della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri 9 le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Decisione - art. 2

Articolo 2 Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sara' depositato presso il Governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1981. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relative all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea ed alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data. Il Governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica ai Governi degli Stati membri.

Decisione - art. 3

Articolo 3 La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, e' comunicato agli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Repubblica ellenica. Fatto a Bruxelles, addi' 24 maggio 1979 Per il Consiglio Il Presidente Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato - art. 1

TRATTATO TRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE) E LA REPUBBLICA ELLENICA RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E ALLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre pia stretta tra i popoli europei, CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica danno agli Stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita, CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro di dette Comunita', CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunita' Europee, sentito il parere della Commissione, si 8 pronunciato a favore dell'ammissione di detto Stato, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni d'ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI Signor Wilfried MARTENS, Primo Ministro Signor Henri SIMONET, Ministro degli Affari Esteri; Signor Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Signor Niels Anker KOFOED, Ministro dell'Agricoltura Signor Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Signor Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari Esteri; Signor Helmut SIGRIST, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA Signor Constantinos CARAMANLIS, Primo Ministro Signor Georgios RALLIS, Ministro degli Affari Esteri; Signor Georgios CONTOGEORGIS, Ministro senza Portafoglio, incaricato delle Relazioni con le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Signor Jean FRANCOIS-PONCET, Ministro degli Affari Esteri; Signor Pierre BERNARD-REYMOND, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Signor Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA Signor John LYNCH, Primo Ministro Signor Michael OKENNEDY, Ministro degli Affari Esteri; Signor Brendan DILLON, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee.; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Signor Giulio ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri; Signor Adolfo BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri; Signor Eugenio PLAJA, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Signor Gaston THORN, Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri Signor Jean DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI Signor Ch. A. van der KLAAUW, Ministro degli Affari Esteri; Signor J.H. LUBBERS, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Lord CARRINGTON, Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth; Sir Donald MAITLAND, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono ARTICOLO 1 1. La Repubblica ellenica diventa membro della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica e parte ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle Istituzioni delle Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1980. Il presente trattato entrera' in vigore il 10 gennaio 1981, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sia depositato a tale data.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutte ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato. Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecentosettantanove. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 1

ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI ARTICOLO 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed il trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati mi vigore prima dell'adesione della Repubblica ellenica; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "Stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e ii Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Atto - art. 2

ARTICOLO 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle Istituzioni delle Comunita' vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto - art. 3

ARTICOLO 3 1. La Repubblica ellenica aderisce con il presente atto alle decisioni ed agili accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essa s'impegna ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relative al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. La Repubblica ellenica s'impegna ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di Giustizia, firmati dagli Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o attuale, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti. 3. La Repubblica ellenica si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' Europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essa rispettera' quindi i principi e qui orientamenti che ne derivano e prendera' le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto - art. 4

ARTICOLO 4 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica. 3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita.

Atto - art. 5

ARTICOLO 5 L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene alla Repubblica ellenica, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima dell'adesione di quest'ultima.

Atto - art. 6

ARTICOLO 6 Le disposizioni del presente atto, se non e stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Atto - art. 7

ARTICOLO 7 Gli atti delle Istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Atto - art. 8

ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle Istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Atto - art. 9

ARTICOLO 9 1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini piu' brevi o piu' lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.

Atto - art. 10

ARTICOLO 10 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom e sostituito dalle seguenti disposizioni: Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro 5 fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.

Atto - art. 11

ARTICOLO 11 L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito".

Atto - art. 12

ARTICOLO 12 L'articolo 28, quarto comma, del trattato CECA S sostituito dalla seguente disposizione: "Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Grecia 5, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 45 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri".

Atto - art. 13

ARTICOLO 13 L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA e sostituito dalla seguente disposizione "Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".

Atto - art. 14

ARTICOLO 14 L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri A attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantacinque voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - quarantacinque voti che esprimano il veto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".

Atto - art. 15

ARTICOLO 15 L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione: "La Commissione e composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".

Atto - art. 16

ARTICOLO 16 Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, il Consiglio delle Comunita' Europee, deliberando all'unanimita', decide gli adattamenti da apportare rispettivamente all'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, all'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e all'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA, al fine di aumentare di un'unita' il numero dei giudici che compongono la Corte di Giustizia. Esso decide ugualmente i necessari adattamenti da apportare conseguentemente all'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato CECA, all'articolo 167, secondo comma, del trattato CEE e all'articolo 139, secondo comma, del trattato CEEA, nonche' all'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Economica Europea e all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Atto - art. 17

ARTICOLO 17 L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Il numero dei membri del Comitato fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.

Atto - art. 18

ARTICOLO 18 L'articolo 78 sesto, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 206, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 180, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "La Corte dei Conti e composta di dieci membri".

Atto - art. 19

ARTICOLO 19 L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA e sostituito dalla seguente disposizione: "Il Comitato e composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".

Atto - art. 20

ARTICOLO 20 L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE 8 sostituito dalla seguente disposizione: 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

Atto - art. 21

ARTICOLO 21 Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato 1 del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Atto - art. 22

ARTICOLO 22 Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente aghi orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 146.

Atto - art. 23

ARTICOLO 23 1. Durante il 1981 la Repubblica ellenica procede all'elezione a suffragio universale diretto dei ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto. Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali. 2. Dal momento dell'adesione e fino all'elezione di cui al paragrafo 1 i ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea sono designati dal Parlamento ellenico fra i propri membri secondo la procedura fissata dalla Repubblica ellenica.

Atto - art. 24

ARTICOLO 24 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 25 e 64 e' il dazio effettivamente applicato al 10 luglio 1980. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 31, 32 e 64 e il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica ii 10 luglio 1980. 2. La Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base;.

Atto - art. 25

ARTICOLO 25 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - al 1 gennaio 1981 ogni dazio e ridotto al 90% del dazio di base; - al 1 gennaio 1982 ogni dazio e ridotto all'80% del dazio di base - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1983 al 1 gennaio 1984 al 1 gennaio 1985 al 1 gennaio 1986. 2. In deroga al paragrafo 1: a) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori fra gli Stati membri b) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale fra gli Stati membri.

Atto - art. 26

ARTICOLO 26 In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 34 da parte della Repubblica ellenica il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Atto - art. 27

ARTICOLO 27 La Repubblica ellenica puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

Atto - art. 28

ARTICOLO 28 Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e' abolita al 1 gennaio 1981.

Atto - art. 29

ARTICOLO 29 Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo: - al 1 gennaio 1981 ogni tassa 5 ridotta al 90% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 - al 1 gennaio 1982 ogni tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano al 1 gennaio 1983 al 1 gennaio 1984 al 1 gennaio 1985 al 1 gennaio 1986.

Atto - art. 30

ARTICOLO 30 I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia sono aboliti al 1 gennaio 1981.

Atto - art. 31

ARTICOLO 31 Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: - a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune - a decorrere dal 1 gennaio 1982: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune si applicano questi Ultimi dazi; b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca nuovamente del 10% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune. Tale scarto 6 nuovamente ridotto ogni volta del 20% allo gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 ed al 1 gennaio 1985. A decorrere dal 1 gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa doganale comune.

Atto - art. 32

ARTICOLO 32 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in pio o in meno dai dazi della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1 gennaio 1982 b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 20% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa unificata CECA. Tale scarto e nuovamente ridotto ogni volta del 20% al 1 gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 e al 1 gennaio 1985. A decorrere dal 1 gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa unificata CECA. 2. Per le ligniti e gli agglomerati di ligniti della voce n° 27.02 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica introduce, secondo lo stesso ritmo di progressivita' di quello previsto dal paragrafo 1, le disposizioni di cui alla tariffa doganale comune per questi prodotti ed applica un dazio del 5% al piu' tardi il 1 gennaio 1986.

Atto - art. 33

ARTICOLO 33 1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica ellenica siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base ellenico con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA il dazio di base ellenico e ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 31, 32 e 64, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1981, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione degli articoli 31, 32 e 64. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica ellenica puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. 4. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA da parte della Repubblica ellenica, la Commissione puo' stabilire, se occorre, le modalita' d'applicazione secondo cui la Repubblica ellenica modifica i suoi dazi doganali.

Atto - art. 34

ARTICOLO 34 Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica ellenica resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli 31, 32 e 611. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Atto - art. 35

ARTICOLO 35 Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunita' nella composizione attuale e la Grecia sono abolite dal momento dell'adesione.

Atto - art. 36

ARTICOLO 36 1. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative per i prodotti di cui all'allegato III del presente atto provenienti dagli Stati membri attuali. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. I contingenti per l'anno 1981 figurano nell'allegato III. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato nella misura minima del 20% all'anno e il contingente espresso in valore nella misura minima del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell'aumento. Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' pero' aumentato in misura del 15% all'anno ed il contingente espresso in valore in misura del 20% all'anno. 4. Qualora la Commissione costati con una decisione che le importazioni in Grecia di uno dei prodotti di cui all'allegato III sono state inferiori al 90% del contingentamento nel corso di due anni consecutivi, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione del prodotto proveniente dagli Stati membri attuali. 5. I contingenti aperti per i concimi delle voci nn. 31.02, 31.03 e 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune costituiscono del pari le misure transitorie necessarie all'abolizione dei diritti esclusivi di importazione. A questi contingenti puo' accedere qualsiasi importatore in Grecia ed i prodotti importati nel quadro di detti contingenti non possono essere sottoposti in Grecia a diritti esclusivi di commercializzazione.

Atto - art. 37

ARTICOLO 37 In deroga all'articolo 35 gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica possono mantenere negli scambi tra gli Stati membri attuali e la Grecia le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n° 73.03 della tariffa doganale comune, per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Atto - art. 38

ARTICOLO 38 In deroga all'articolo 35 i tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni provenienti dagli Stati membri attuali sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. I tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti sono ridotti secondo il seguente ritmo: 1 gennaio 1981: 25% 1 gennaio 1982: 25% 1 gennaio 1983: 25% 1 gennaio 1984: 25%.

Atto - art. 39

ARTICOLO 39 1. In deroga all'articolo 35 la preferenza generale dell'8% applicabile in Grecia agli appalti pubblici sara' progressivamente abolita dalla Repubblica ellenica con lo stesso ritmo fissato dall'articolo 25 per l'abolizione dei dazi doganali all'importazione tra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale. 2. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' soprassedere per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981 all'apertura ai fornitori comunitari dei suoi elenchi di fornitori riconosciuti.

Atto - art. 40

ARTICOLO 40 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo la Repubblica ellenica procede, a decorrere dal 1 gennaio 1981, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1985, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica ellenica. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al primo comma, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica ellenica e per gli Stati membri attuali. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica abolisce la totalita' dei diritti esclusivi d'esportazione. Essa abolisce del pari, a decorrere dalla stessa data, i diritti esclusivi d'importazione sul solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, sulla saccarina della sottovoce ex 29.26 A I della tariffa doganale comune e sulla carta sottile della sottovoce ex 48.18 della tariffa doganale comune.

Atto - art. 41

ARTICOLO 41 1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 gennaio 1981 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. 2. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 gennaio 1981 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Grecia ovvero che abbiano beneficiato di un ritorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Grecia. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica ellenica, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Atto - art. 42

ARTICOLO 42 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al 1 gennaio 1986 il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' la Repubblica ellenica applica a decorrere dal 1 gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica ellenica puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Atto - art. 43

ARTICOLO 43 1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 61 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, al regolamento (CEE) n° 2730/75 relativo al glucosio e al lattosio ed al regolamento (CEE) n° 2783/75 che istaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, si applicano le seguenti misure transitorie: - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n° 1059/69 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Grecia nella Comunita'; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 da paesi terzi in Grecia l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n° 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione delle merci di cui a questo regolamento, esclusa l'albumina, dalla Comunita' in Grecia; - un importo compensativo, calcolato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dai regolamenti (CEE) n° 2730/75 e n° 2783/75 per il calcolo della tassa all'importazione, si applica all'importazione da paesi terzi e dalla Comunita' in Grecia ed all'importazione dalla Grecia nella Comunita' di prodotti di cui ai detti regolamenti; - all'esportazione di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75 dalla Grecia verso paesi terzi si applicano, rispettivamente, gli importi compensativi indicati nel terzo e nel quarto trattino. 2. Se durante l'applicazione di importi compensativi si verificassero deviazioni di traffico dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2783/75 e n° 2730/75, la Commissione potra' prendere adeguate misure correttive. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile all'importazione da paesi terzi in Grecia di merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 viene determinato deducendo dalla protezione totale, applicata dalla Repubblica ellenica alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola da introdurre prendendo in considerazione le misure transitorie di cui al paragrafo 1. Ogni elemento fisso determinato conformemente al primo comma ed applicato dalla Repubblica ellenica alle importazioni da paesi terzi e' ravvicinato alla tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto all'articolo 31. Tuttavia, se l'elemento fisso applicato dalla Repubblica ellenica al momento dell'adesione e' inferiore all'elemento fisso previsto dalla tariffa doganale comune la Repubblica ellenica puo' allinearlo immediatamente al momento dell'adesione. Inoltre l'elemento fisso determinato conformemente al primo comma deve tener conto, nella misura del possibile, di eventuali difficolta' particolari che la Repubblica ellenica preveda per prodotti specifici. 4. Per le merci di cui ai regolamenti (CEE) n°. 1059/69, n° 2682/72 e n° 2730/75, la Repubblica ellenica applica integralmente, dal momento dell'adesione, la nomenclatura della tariffa doganale comune. 5. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 e gli aiuti all'esportazione e aiuti di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce per le importazioni dalla Comunita' le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 1059/69, n° 2730/75 e n° 2783/75. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 44

ARTICOLO 44 Le disposizioni dell'articolo 48 del trattato CEE sono, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri attuali e la Grecia, applicabili soltanto con riserva degli articoli 45, 46 e 47 del presente atto.

Atto - art. 45

ARTICOLO 45 1. Gli articoli da 1 a 6 e da 13 a 23 del regolamento (CEE) n° 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1988 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali. Gli stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1988, rispettivamente nei confronti dei cittadini ellenici e dei cittadini degli Stati membri attuali, le norme nazionali per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. 2. L'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 1612/68 e' applicabile soltanto dal 1 gennaio 1986 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali. Tuttavia i membri della famiglia del lavoratore, ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, hanno il diritto di accedere ad un impiego sul territorio dello Stato membro in cui essi sono istallati con il lavoratore, a condizione che risiedano da almeno tre anni su detto territorio. Questo periodo di residenza e' ridotto a 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 1984. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni nazionali piu' favorevoli.

Atto - art. 46

ARTICOLO 46 Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 45, gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 che derogano al regolamento citato.

Atto - art. 47

ARTICOLO 47 Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinche', al piu' tardi il 1 gennaio 1988, possa essere estesa alla Grecia l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "SEDOC", e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "Schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio.

Atto - art. 48

ARTICOLO 48 Sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 74, paragrafo 1 e dell'articolo 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' nonche' degli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71, non si applicano ai lavoratori greci occupati in uno Stato membro che non sia la Grecia, i cui membri della famiglia risiedono in Grecia. Le disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 2 e dell'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1408/71, nonche' degli articoli 87, 89 e 98 del regolamento (CEE) n° 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

Atto - art. 49

ARTICOLO 49 1. La Repubblica ellenica puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 50 a 53, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per la applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' elleniche e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' di applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Atto - art. 50

ARTICOLO 50 1. La Repubblica ellenica puo' differire: a) fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri attuali da persone residenti in Grecia; b) fino al 31 dicembre 1983 la liberalizzazione del trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati in Grecia da residenti della Comunita' anteriormente al 12 giugno 1975. Per la durata di applicazione di questa deroga transitoria, sono mantenute ed applicate in modo non discriminatorio le agevolazioni generali o speciali che riguardano il libero trasferimento del prodotto della liquidazione di detti investimenti e che esistono in virtu' disposizioni elleniche o di convenzioni che disciplinano le relazioni fra la Repubblica ellenica e l'uno o l'altro Stato membro attuale. 2. La Repubblica ellenica, riconoscendo che e' auspicabile procedere, dal 1 gennaio 1981, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.

Atto - art. 51

ARTICOLO 51 1. La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985: a) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da residenti in Grecia che non rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati; b) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da lavoratori non salariati residenti in Grecia che emigrano, diversi dagli investimenti connessi con il loro stabilimento. 2. Il rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari situati in Grecia ed acquisiti prima dell'adesione da residenti negli Stati membri attuali e' oggetto di una progressiva liberalizzazione mediante l'inclusione delle operazioni in questione nel sistema di liberalizzazione per i fondi bloccati in Grecia, quale e' definito all'articolo 52.

Atto - art. 52

ARTICOLO 52 I fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entita', dall'adesione e fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1 gennaio 1981. I capitali in deposito su ogni singolo fondo bloccato al 1 gennaio 1981 o tali da poter essere versati su fondi bloccati tra detta data e il 31 dicembre 1985 sono liberalizzati, all'inizio di ciascuna tappa, successivamente per un sesto, un quinto, un quarto, un terzo ed una meta' dell'importo in deposito all'inizio di ciascuna tappa. Al 1 gennaio 1986 saranno aboliti i fondi bloccati che appartengono a residenti negli Stati membri attuali.

Atto - art. 53

ARTICOLO 53 La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 49 ed effettuate da residenti in Grecia. Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunita' e dalla Banca Europea per gli Investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalita': a) per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unita' di conto europee; b) detto massimale e' aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20% rispetto a quello fissato per il 1981.

Atto - art. 54

ARTICOLO 54 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 e alle condizioni indicate dal paragrafo 2 restrizioni ai trasferimenti attinenti al turismo. 2. Al 1 gennaio 1981 l'assegnazione annua a persona per scopi turistici non puo' essere inferiore a 400 unita' di conto europee. A decorrere dal 1 gennaio 1982, quest'assegnazione e' aumentata ogni anno almeno del 20% rispetto all'importo annuo fissato per il 1981.

Atto - art. 55

ARTICOLO 55 Se le circostanze lo permettono la Repubblica ellenica attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 50 a 54 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

Atto - art. 56

ARTICOLO 56 Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo la Commissione puo' procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

Atto - art. 57

ARTICOLO 57 Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

Atto - art. 58

ARTICOLO 58 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 59 i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato greco, il prezzo da applicare in questo Stato membro e' calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili concorrenti praticati nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 59

ARTICOLO 59 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nel capo 2 e fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Per quanto riguarda: - i pomodori e le pesche di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e - i prodotti trasformati a base di pomodori o di pesche di cui al regolamento (CEE) n° 516/77 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe come segue: a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in questo Stato membro e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune; b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva e' ridotto, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta'; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune. 3. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il ravvicinamento s'effettua in cinque tappe come segue: a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo applicabile in questo Stato membro e' aumentato, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune; b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva e' ridotto, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta'; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che in deroga ai paragrafi 2 e 3 il prezzo di uno o piu' prodotti in Grecia si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui ai paragrafi 2 o 3.

Atto - art. 60

ARTICOLO 60 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia: a) qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima; b) qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.

Atto - art. 61

ARTICOLO 61 Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 58 e 59, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore; b) negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Atto - art. 62

ARTICOLO 62 Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 61 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 63

ARTICOLO 63 Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 64

ARTICOLO 64 Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale a sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni. 1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 25. Tuttavia per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine i dazi doganali di base sono progressivamente aboliti in cinque tappe, mediante riduzioni del 20% all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione. Qualora per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b) i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori ai dazi di base, per l'applicazione del presente paragrafo questi ultimi possono essere sostituiti dai dazi della tariffa doganale comune. 2. a) Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune la Repubblica ellenica riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune alle condizioni, alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 31. b) In deroga alla lettera a) la Repubblica ellenica applica integralmente dal 1° gennaio 1981 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento. 3. Il dazio di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e' quello definito all'articolo 24. Per quanto concerne i prodotti di cui al regolamento n° 136/66/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse, i dazi di base sono cosi' fissati: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che: a) la Repubblica ellenica sia autorizzata a procedere - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli Stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi; b) la Comunita' nella sua composizione attuale procede - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Grecia. Per gli altri prodotti non occorre l' autorizzazione perche' la Repubblica ellenica proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo a secondo trattino. La Repubblica ellenica informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.

Atto - art. 65

ARTICOLO 65 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981, fatte salve le disposizioni degli articoli 61, 64 e 115. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune di mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Repubblica ellenica applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica ellenica a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Atto - art. 66

ARTICOLO 66 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso sulle importazioni dalla Grecia nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per le importazioni in Grecia l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1979 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione. Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. Le disposizioni dell'articolo 64 si applicano all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo e' considerato come elemento di base. Tuttavia le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in cinque tappe del 20%, all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

Atto - art. 67

ARTICOLO 67 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali.

Atto - art. 68

ARTICOLO 68 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'introduzione degli aiuti comunitari in Grecia si applicano le seguenti disposizioni: a) il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e' uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale nel giorno dell'adesione. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia nel giorno dell'adesione se sotto il regime nazionale precedente un aiuto analogo non veniva concesso. b) In seguito l'aiuto viene introdotto in Grecia oppure il livello dell'aiuto comunitario in Grecia viene, se esiste una differenza, ravvicinato al livello dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale, secondo il seguente ritmo: - all'inizio di ciascuna delle quattro campagne di commercializzazione o, in assenza di queste, dei periodi d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta', - sia dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - sia della differenza fra il livello dell'aiuto in Grecia ed il livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi; - il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Grecia all'inizio della quinta campagna di commercializzazione o del quinto periodo d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione.

Atto - art. 69

ARTICOLO 69 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva. Puo' tuttavia essere derogato al principio della degressivita' per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV. 2. II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.

Atto - art. 70

ARTICOLO 70 1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni complementari da adottare da parte della Comunita' e - al piu' tardi fino all'inizio della prima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), - al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere, fra le misure in vigore sul suo territorio sotto il regime nazionale precedente, nel corso di un periodo transitorio da determinare, quelle che sono strettamente necessarie per mantenere il reddito del produttore greco allo stesso livello che sotto il regime nazionale precedente. 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono: a) i fichi secchi della sottovoce n° 08.03 B della tariffa doganale comune; le uve secche della sottovoce n° 08.04 B della tariffa doganale comune; b) le olive destinate a usi diversi dalla produzione di olio, delle sottovoci nn. 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 A I, ex 07.04 B, ex 20.01 B, ex 20.02 F della tariffa doganale comune. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina dal momento dell'adesione le misure di cui al paragrafo 1 che la Repubblica ellenica e autorizzata a mantenere.

Atto - art. 71

ARTICOLO 71 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1 gennaio 1981 e che superino in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

Atto - art. 72

ARTICOLO 72 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria.

Atto - art. 73

ARTICOLO 73 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Atto - art. 74

ARTICOLO 74 Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi di base. Il prezzo di base e' fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale costatato durante un periodo rappresentativo da determinare.

Atto - art. 75

ARTICOLO 75 1. Per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali e' fissato un prezzo istituzionale e' istaurato, all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale, un meccanismo di compensazione. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti regole a) vengono comparati un prezzo d'offerta del prodotto greco, calcolato conformemente alla lettera b), ed un prezzo d'offerta comunitario, calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunita' e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi costatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo comunitario annuo non puo' superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. Questo prezzo d'offerta comunitario e' ridotto del 3% al primo dei ravvicinamenti di cui all'articolo 59, del 6% al secondo, del 9% al terzo, del 12% al quarto, del 15% al quinto e, per quanto riguarda le pesche e i pomodori, del 18% al sesto e del 21% al settimo ravvicinamento; b) il prezzo d'offerta greco viene calcolato ogni giorno di mercato sulla base dei corsi rappresentativi costatati o ragguagliati allo stadio importatore-grossista della Comunita' nella sua composizione attuale. Il prezzo per un prodotto proveniente dalla Grecia e' uguale al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi costatati per almeno il 30% delle quantita' dei prodotti in questione, commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono diminuiti dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera c); c) se il prezzo greco cosi' calcolato e' inferiore al prezzo comunitario indicato alla lettera a) all'atto dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale lo Stato membro importatore riscuote un importo correttore uguale alla differenza fra i due prezzi. Se il prezzo d'offerta giornaliero per il prodotto comunitario calcolato sui mercati dei centri di consumo e' inferiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) all'importo correttore non puo' tuttavia essere superiore alla differenza fra la media aritmetica di questi due prezzi, da un lato, ed il prezzo del prodotto greco, dall'altro; d) l'importo correttore viene riscosso fintanto che le costatazioni effettuate non mostrino che il prezzo del prodotto greco e' uguale o superiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) o, se del caso, alla media aritmetica dei prezzi comunitari di cui alla lettera c). 3. Il meccanismo di compensazione di cui al presente articolo rimane in vigore: a) fino al 31 dicembre 1987 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 2, b) fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 3. 4 Se il mercato greco e perturbato a causa delle importazioni provenienti dagli Stati membri attuali possono venir decise adeguate misure, che prevedono eventualmente un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dai paragrafi precedenti, per quanto concerne le importazioni in Grecia di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale per i quali e' fissato un prezzo istituzionale.

Atto - art. 76

ARTICOLO 76 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano alla compensazione finanziaria prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n° 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari. Tale compensazione finanziaria e' considerata come un aiuto che non e' concesso in Grecia sotto il regime nazionale precedente.

Atto - art. 77

ARTICOLO 77 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Grecia, previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varieta' di arance ed agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni sono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59, il prezzo minimo applicabile e' stabilito sulla base di prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune ed il prezzo minimo applicabile in Grecia. 2. Per le fissazioni seguenti il prezzo minimo applicabile in Grecia viene ravvicinato al prezzo minimo comune secondo le disposizioni dell'articolo 59. La compensazione finanziaria applicabile in Grecia ad ogni ravvicinamento e quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia. 3. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.

Atto - art. 78

ARTICOLO 78 Fino al 31 dicembre 1987 la Repubblica ellenica e' autorizzata a prevedere per tutti i produttori di ortofrutticoli l'obbligo di commercializzare, per il tramite dei mercati locali, tutta la loro produzione ortofrutticola soggetta a norme comuni di qualita'.

Atto - art. 79

ARTICOLO 79 1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento. L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 e' tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale ed in Grecia. 2. Per i semi oleosi i prezzi indicativi o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.

Atto - art. 80

ARTICOLO 80 In deroga all'articolo 67 il livello dei vari importi previsti nel settore dei semi oleosi e diversi dai prezzi di cui all'articolo 79, paragrafo 2 viene fissato tenendo conto per la Grecia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto che deriva dall'applicazione dell'articolo 79, paragrafo 2.

Atto - art. 81

ARTICOLO 81 1. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano agli aiuti per l'olio d'oliva. Il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione di questo prodotto interviene tuttavia al 1° gennaio 1981. A tale scopo il livello dell'aiuto comunitario alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia e' quello fissato per la campagna di commercializzazione che e' in corso alla data dell'adesione. Il secondo ravvicinamento interviene all'inizio della seconda campagna di commercializzazione che segue l'adesione; all'inizio della prima campagna di commercializzazione la sola modifica possibile e' quella risultante eventualmente da una modifica dell'aiuto comunitario applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. L'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino trasformati in Grecia viene diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'importo dell'aiuto per i semi di soia e di lino, raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra i prezzi di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale e diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 82

ARTICOLO 82 La Repubblica ellenica puo' applicare fino al 31 dicembre 1983, secondo modalita' da definire, il regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli e grassi vegetali che essa applicava al 1 gennaio 1979.

Atto - art. 83

ARTICOLO 83 Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.

Atto - art. 84

ARTICOLO 84 L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 85

ARTICOLO 85 Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi per i bovini adulti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 86

ARTICOLO 86 L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n° 805/68 e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 87

ARTICOLO 87 1. Le disposizioni dell'articolo 58 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'. 2. Il prezzo d'obiettivo corrispondente al prezzo di intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Grecia per il primo raccolto che segue l'adesione ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo d'intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n° 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio. 3. Per i quattro raccolti seguenti, tale prezzo d'obiettivo viene: a) fissato conformemente ai criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n° 727/70, tenendo tuttavia conto degli aiuti che la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere per il tabacco in applicazione dell'articolo 69, b) aumentato, in quattro tappe annuali, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere in maniera degressiva per il tabacco in applicazione dell'articolo 69; il primo aumento interviene per il secondo raccolto che segue l'adesione.

Atto - art. 88

ARTICOLO 88 In deroga alle disposizioni dell'articolo 71 qualsiasi scorta di tabacco esistente in Grecia e proveniente da raccolti anteriori all'adesione deve essere eliminata integralmente dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

Atto - art. 89

ARTICOLO 89 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Atto - art. 90

ARTICOLO 90 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il luppolo.

Atto - art. 91

ARTICOLO 91 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per le sementi.

Atto - art. 92

ARTICOLO 92 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta.

Atto - art. 93

ARTICOLO 93 Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco ed al prezzo minimo della barbabietola.

Atto - art. 94

ARTICOLO 94 Per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 95

ARTICOLO 95 L'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 3330/74 applicabile in Grecia e' corretto dell'importo compensativo.

Atto - art. 96

ARTICOLO 96 Nel settore dei cereali le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento e, per il frumento tenero, al prezzo di riferimento.

Atto - art. 97

ARTICOLO 97 Gli importi compensativi sono fissati come segue: 1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo d'intervento, prendendo in considerazione - il rapporto dei prezzi sul mercato greco oppure - il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59. Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, primo trattino il rapporto costatato deve essere ravvicinato al rapporto esistente tra i prezzi di entrata secondo le regole stabilite all'articolo 59. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n° 2727/75 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo di coefficienti da determinare. 3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, nel caso di prodotti trasformati a base di frumento tenero e di frumento duro l'importo compensativo viene fissato ad un livello che tenga conto anche dell'eventuale aiuto nazionale che la Repubblica ellenica dovesse mantenere in forza dell'articolo 69 per il frumento destinato all'industria molitoria.

Atto - art. 98

ARTICOLO 98 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n° 2727/75.

Atto - art. 99

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