LEGGE 12 febbraio 1980, n. 52

Type Legge
Publication 1980-02-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il trattato, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunita' europee) e la Repubblica ellenica relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi: decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, con allegati; sette protocolli; atto finale, con allegati.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.

PERTINI COSSIGA - RUFFINI - ROGNONI - MORLINO - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - VALITUTTI - MARCORA - PRETI - BISAGLIA - SCOTTI - STAMMATI - LOMBARDINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Decisione - art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 21 MAGGIO 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto il parere della Commissione, Considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio; Considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica, DECIDE Articolo 1 1. La Repubblica ellenica puo' diventare membro della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri 9 le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Decisione - art. 2

Articolo 2 Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sara' depositato presso il Governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1981. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relative all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea ed alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data. Il Governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica ai Governi degli Stati membri.

Decisione - art. 3

Articolo 3 La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, e' comunicato agli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Repubblica ellenica. Fatto a Bruxelles, addi' 24 maggio 1979 Per il Consiglio Il Presidente Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato - art. 1

TRATTATO TRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE) E LA REPUBBLICA ELLENICA RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E ALLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre pia stretta tra i popoli europei, CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica danno agli Stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita, CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro di dette Comunita', CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunita' Europee, sentito il parere della Commissione, si 8 pronunciato a favore dell'ammissione di detto Stato, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni d'ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI Signor Wilfried MARTENS, Primo Ministro Signor Henri SIMONET, Ministro degli Affari Esteri; Signor Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Signor Niels Anker KOFOED, Ministro dell'Agricoltura Signor Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Signor Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari Esteri; Signor Helmut SIGRIST, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA Signor Constantinos CARAMANLIS, Primo Ministro Signor Georgios RALLIS, Ministro degli Affari Esteri; Signor Georgios CONTOGEORGIS, Ministro senza Portafoglio, incaricato delle Relazioni con le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Signor Jean FRANCOIS-PONCET, Ministro degli Affari Esteri; Signor Pierre BERNARD-REYMOND, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Signor Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA Signor John LYNCH, Primo Ministro Signor Michael OKENNEDY, Ministro degli Affari Esteri; Signor Brendan DILLON, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee.; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Signor Giulio ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri; Signor Adolfo BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri; Signor Eugenio PLAJA, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Signor Gaston THORN, Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri Signor Jean DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI Signor Ch. A. van der KLAAUW, Ministro degli Affari Esteri; Signor J.H. LUBBERS, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Lord CARRINGTON, Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth; Sir Donald MAITLAND, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono ARTICOLO 1 1. La Repubblica ellenica diventa membro della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica e parte ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle Istituzioni delle Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1980. Il presente trattato entrera' in vigore il 10 gennaio 1981, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sia depositato a tale data.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutte ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato. Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecentosettantanove. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 1

ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI ARTICOLO 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed il trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati mi vigore prima dell'adesione della Repubblica ellenica; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "Stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e ii Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Atto - art. 2

ARTICOLO 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle Istituzioni delle Comunita' vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto - art. 3

ARTICOLO 3 1. La Repubblica ellenica aderisce con il presente atto alle decisioni ed agili accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essa s'impegna ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relative al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. La Repubblica ellenica s'impegna ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di Giustizia, firmati dagli Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o attuale, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti. 3. La Repubblica ellenica si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' Europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essa rispettera' quindi i principi e qui orientamenti che ne derivano e prendera' le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto - art. 4

ARTICOLO 4 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica. 3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita.

Atto - art. 5

ARTICOLO 5 L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene alla Repubblica ellenica, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima dell'adesione di quest'ultima.

Atto - art. 6

ARTICOLO 6 Le disposizioni del presente atto, se non e stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Atto - art. 7

ARTICOLO 7 Gli atti delle Istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Atto - art. 8

ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle Istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Atto - art. 9

ARTICOLO 9 1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini piu' brevi o piu' lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.

Atto - art. 10

ARTICOLO 10 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom e sostituito dalle seguenti disposizioni: Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro 5 fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.

Atto - art. 11

ARTICOLO 11 L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito".

Atto - art. 12

ARTICOLO 12 L'articolo 28, quarto comma, del trattato CECA S sostituito dalla seguente disposizione: "Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Grecia 5, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 45 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri".

Atto - art. 13

ARTICOLO 13 L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA e sostituito dalla seguente disposizione "Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".

Atto - art. 14

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