← Current text · History

LEGGE 6 marzo 1980, n. 58

Current text a fecha 1980-03-28

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982".